Dichiarazione precompilata IVA, sperimentazione anche per il 2024

Prosegue anche per il 2024 il periodo di sperimentazione della precompilata IVA, elaborata grazie ai dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e con i dati dei corrispettivi telematici (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 gennaio 2024, n. 11806).

L’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 ha previsto che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1 luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le bozze dei registri e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

 

Con il nuovo provvedimento dell’Agenzia n. 11806/2024 è stato ulteriormente esteso il periodo di sperimentazione anche al 2024, essendo stato ritenuto opportuno consolidare e arricchire i dati precompilati della platea già individuata, considerato che la stessa riguarda circa 2,4 milioni di soggetti IVA.

 

In particolare, per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole, nel corso del 2023 sono state introdotte nuove funzionalità nell’applicativo web dei documenti IVA precompilati per consentire di integrare le annotazioni nei registri e determinare la corretta liquidazione dell’IVA a credito.

Il 12 dicembre 2023, inoltre, sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche del tracciato delle fatture elettroniche (utilizzabile a partire dal 1 febbraio 2024), che consentono, per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole, di indicare per ogni fattura la percentuale di compensazione, nonché gli altri dati utili a determinare l’IVA ammessa in detrazione.

Queste informazioni potranno essere utilizzate per calcolare l’ammontare dell’IVA a credito da riportare nei documenti IVA precompilati riferiti a tali soggetti.

 

Inoltre, a partire dalle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2024, è stata resa disponibile ai soggetti destinatari dei documenti IVA precompilati e ai loro intermediari delegati un’ulteriore funzionalità che consente di scaricare in forma massiva, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, i seguenti documenti elaborati dall’Agenzia delle entrate:

  • bozze dei registri IVA mensili;

  • prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale;

  • bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;

  • bozza della dichiarazione IVA annuale.

I dati acquisiti in via automatica potranno essere importati dai soggetti IVA e dai loro intermediari nei propri sistemi gestionali oppure utilizzati per un confronto con le informazioni a loro disposizione.

 

Restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, disciplinate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023.

CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali – Anpas: sottoscritta la preintesa per l’unificazione



Con la preintesa stabiliti i minimi dal 1° dicembre 2022 e l’Una Tantum dovuta ai mancati aumenti per il 2020 e il 2021


Il 18 gennaio 2024 è stata sottoscritta da Anpas-Odv, Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia e le Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uilfpl la preintesa relativa al CCNL di unificazione dei CCNL Istituzioni Socio Assistenziali – Anpas e Misericordie relativo al periodo 2020-2022, con l’obiettivo di sottoscrivere il nuovo contratto del comparto “socio sanitario-assistenziale, del trasporto sanitario e di emergenza urgenza extraospedaliera” attraverso anche il coinvolgimento del CCNL Croce Rossa Italiana.
Le Parti hanno convenuto di dare copertura economica, attraverso i seguenti strumenti:
a) l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum complessiva pari a 450,00 euro, corrisposta per il mancato aumento relativo agli anni 2020 e 2021 ed erogata ai lavoratori in forza all’atto della sottoscrizione definitiva, riproporzionata per i lavoratori part-time, secondo le seguenti scadenze:
– 250,00 euro a giugno 2024;
– 200,00 euro a settembre 2024.
b) l’incremento dei minimi conglobati, con decorrenza dal 1° dicembre 2022. A tal proposito le Parti si impegnano, nell’ambito della trattativa per la stipula del nuovo CCNL con la Croce Rossa Italiana 2023-2025, a valutare la differenza fra il valore IPCA  relativo all’anno 2022 e gli aumenti erogati e concordano sulla necessità di avviare, immediatamente dopo la firma definitiva dell’accordo, il tavolo per la trattativa del CCNL unificato.
Di seguito i nuovi minimi.


























































Posizione economica 1 2 3 4 5 6
Categoria A 1.302,72 euro 1.341,79 euro 1.380,87 euro 1.446,01 euro 1.511,15 euro 1.576,29 euro
Categoria B 1.380,87 euro 1.446,01 euro 1.511,15 euro 1.576,29 euro 1.641,43 euro 1.732,61 euro
Categoria C 1.511,15 euro 1.576,29 euro 1.641,43 euro 1.732,61 euro 1.836,82 euro 1.954,07 euro
Categoria D 1.732,61 euro 1.836,82 euro 1.958,98 euro 2.071,32 euro  2.188,55 euro  2.370,95 euro
Categoria E 1.836,82 euro 1.954,07 euro 2.071,32 euro 2.188,55 euro 2.370,95 euro 2.514,24 euro
Categoria F 2.071,32 euro 2.188,55 euro 2.370,95 euro 2.722,67 euro 3.022,30 euro 3.647,59 euro

L”intesa deve essere approvata dai lavoratori nelle assemblee che si dovranno concludere entro il 1° Febbraio 2024.

CCNL Agricoltura Consorzi: iniziata la trattativa per il rinnovo

Incremento salariale, orario lavorativo, permessi, welfare tra le principali tematiche discusse

Iniziata lo scorso 18 gennaio la trattativa per il rinnovo del CCNL Agricoltura Consorzi applicato ai rapporti di lavoro del personale dei consorzi agrari e scaduto il 31 dicembre 2023, di cui si prevede la nuova decorrenza per il periodo 2024-2027.
I sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno affermato che gli incontri fissati sono da considerare una occasione importante per lo sviluppo del nostro Paese, poiché quello a cui si auspica è la realizzazione di maggiori tutele per i lavoratori del settore, sebbene non manchino tensioni in merito.
Tra le tematiche discusse durante l’assemblea si enunciano le richieste di migliorie relative alle relazioni sindacali, al welfare, alla classificazione del personale, agli appalti, alla salute e sicurezza sul lavoro; aumento delle ore impiegate per la formazione professionale; la riduzione dell’orario lavorativo da 39 ore a 36 ore a parità di salario; l’aggiunta di permessi per visite specialistiche, per assistenza agli anziani e ai genitori di figli fino a 3 anni per l’inserimento in asili nido; nonché, l’ampliamento delle casistiche per l’anticipazione del Tfr. Le Organizzazioni Sindacali richiedono altresì un aumento del salario di 210,00 euro al parametro 111.
Da ultimo, le Parti firmatarie hanno comunicato inoltre la volontà di trovare soluzioni in tempi brevi al fine di concludere velocemente le trattative, fissando pertanto i prossimi incontri nel 12 e 22 febbraio 2024, e nel 4 marzo 2024.

Federchimica: al via il premio giovani 2024



Le iscrizioni al progetto sostenuto da Federchimica Confindustria scadono entro 22 marzo 2024 


Federchimica Confindustria ha dato il via all’edizione del premio “Chimica: la scienza che salva il mondo” destinato ai giovani delle scuole primarie e secondario di primo grado per l’anno scolastico 2023/2024. Lo scopo del premio è quello avviare iniziative di divulgazione ed orientamento per tutti i cicli scolatici, dalla scuola primaria all’università, con approfondimenti sulla chimica all’interno dei programmi scolastici, al fine di indirizzare i giovani nella scelta della chimica come materia di studio Stem e, in futuro, di lavoro. Le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, che intendono partecipare all’iniziativa, devono realizzare un elaborato, che sia un racconto, reportage giornalistico, podcast ecc.
I premi in palio sono un tablet per il vincitore che partecipa singolarmente, e 2.000 euro di materiale didattico per la scuola che partecipa in gruppo. Le domande di partecipazione sono pervenire entro il 22 marzo 2024; mentre il 30 aprile 2024 è la data fissata per la consegna degli elaborati. Maggiori indicazioni sono fornite sul sito internet di Federchimica. Nel corso della scorsa edizione sono pervenuti 270 elaborati, coinvolgendo oltre 5.000 studenti.

Assegno unico e universale, da marzo 2024 necessaria nuova domanda

Per i nuclei familiari per i quali è cessata la fruizione del Reddito di cittadinanza al 31 dicembre 2023, l’AUU sarà pagato fino alla mensilità di febbraio 2024 (INPS, messaggio 19 gennaio 2024, n. 258).

A seguito dell’introduzione dell’Assegno di inclusione (ADI) dal 1° gennaio 2024 (D.L. n. 48/2023), la fruizione del Reddito di Cittadinanza (RDC) è cessata al 31 dicembre 2023. Al riguardo, l’INPS ha comunicato che per i nuclei familiari per i quali è cessata la fruizione del Reddito di cittadinanza alla fine dello scorso anno e ai quali l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) veniva corrisposto come quota integrativa dello stesso Reddito, che non hanno presentato la domanda di AUU, la relativa prestazione continua a essere erogata sulla carta RDC per l’intero importo spettante, senza soluzione di continuità, sino alla mensilità di febbraio 2024, tenuto conto dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido al 31 dicembre 2023.

A decorrere dalla mensilità di marzo 2024, per coloro che eventualmente non vi abbiano già provveduto, invece, è necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale . L’eventuale presentazione della domanda di ADI da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, infatti, non sostituisce in alcun modo la domanda di AUU che, pertanto, deve essere sempre presentata per poter beneficiare della prestazione familiare.

Il caso dei nuclei è stato sospeso il RDC nel 2023

L’INPS ha anche ribadito che anche per i nuclei familiari che includono figli nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali è intervenuta la sospensione del RDC nel corso del 2023 ai sensi della Legge n. 197/2022, in caso di mancata presentazione della domanda di AUU, l’INPS garantisce la fruizione della prestazione fino alla competenza del mese di febbraio 2024. Anche in questo caso, per poter beneficiare della prestazione, a decorrere dalla mensilità di marzo, per coloro che eventualmente non vi abbiano già provveduto, è necessario presentare una nuova domanda di AUU.

Domanda di AUU: verifica della correttezza dei dati

Inoltre, per una puntuale erogazione degli importi dell’Assegno unico universale per i figli a carico, l’INPS evidenzia la necessità, per gli utenti che abbiano presentato la relativa domanda, di verificare la correttezza dei dati di pagamento indicati. In particolare, è necessario controllare l’esattezza del codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata, che deve essere intestato/cointestato al richiedente la prestazione.

Infine, l’Istituto ricorda che la domanda di AUU e l’ISEE aggiornato possono essere presentati entro il termine del 30 giugno 2024, senza perdita degli arretrati, che saranno corrisposti con successivo conguaglio. In assenza dell’ISEE in corso di validità, l’importo dell’AUU sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei relativi arretrati.

EBCT Toscana: al via le domande per il contributo alluvione

Erogato l’importo di 5.000,00 euro a sostegno delle aziende colpite dall’alluvione del 2023

L’Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo della regione Toscana comunica che, per le imprese sue aderenti ed in regola con i versamenti, colpite dall’alluvione del 2 novembre 2023, possono presentare dal 16 gennaio 2024 al 31 maggio 2024 fruendo della relativa modulistica, le richieste di sostegno secondo quanto enunciato nel bando straordinario.
La domanda può esser avanzata per un massimo di 5.000,00 euro per le spese elencate di seguito:
– spese relative a perizia di agibilità;
– spese relative alla messa in sicurezza dei locali aziendali;
– spese per il ripristino e la sostituzione delle attrezzature, beni mobili strumentali aziendali danneggiati;
– spese sostenute per il ripristino di locali o veicoli aziendali;
– ogni spesa documentata e conseguente ai danni diretti o indiretti provocati da quanto accaduto.
Il contributo di cui sopra viene corrisposto a copertura del danno subito se non coperto da altri rimborsi, ed altresì non può esser maggiore del 60% del danno subito. Non viene inoltre rimborsata l’Iva presente in fattura e compresa nella medesima.
Circa la documentazione delle spese ossia le fatture emesse, queste devono essere quietanzate ed intestate all’azienda richiedente evidenziandone altresì l’oggetto della spesa sostenuta.
Alla richiesta dei sostegni, deve esser poi allegata la documentazione relativa all’ubicazione delle sedi aziendali nella zona colpita dall’evento, nonché la certificazione, la documentazione ed ogni atto rilasciato da un Ente o Istituzione Pubblica che attesti il danno subito.
Le spese ritenute non ammissibili sono quelle fatturate all’azienda da qualunque soggetto che fa parte degli organi della società, ed altresì dal coniuge o da persona appartenente al nucleo familiare anche conviventi di fatto, ed ancora da imprese a quest’ultimo riconducibili o dai professionisti legati all’impresa per qualsiasi titolo giuridico o di fatto.
Tutte le domande vengono registrate cronologicamente dall’Ente e corrisposte dopo aver verificato i requisiti e fino ad esaurimento del limite massimo di spesa previsto. EBCT si riserva inoltre di verificare i documenti originali delle spese di ciascuna pratica per il lasso di tempo corrispondente a 12 mesi dal giorno in cui viene presentata la richiesta.
Da ultimo l’Ente comunica che, i dati aziendali necessari per l’espletamento di tale procedura, sono stati trattati secondo il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il D.Lgs. n. 101/2018.

Beneficiari di ADI e SFL: le modalità e i termini di attuazione dei PUC

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che regolamenta la partecipazione ai Progetti utili alla collettività (D.M. 15 dicembre 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2024 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di modalità e termini di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC). I PUC sono stati originariamente previsti dall’articolo 6 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) per i beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto formazione e lavoro (SFL).

In particolare, per i beneficiari dell’ADI, tenuti agli obblighi, la mancata partecipazione ai PUC nel caso in cui l’impegno sia previsto nel patto di inclusione sociale ovvero nel patto di servizio, comporta la decadenza dal beneficio, mentre la partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi connessi (articolo, comma 2 del decreto in commento).

Le caratteristiche dei PUC

I PUC richiedono, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore a 8 ore settimanali, fino a un massimo di 16 ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle 8 ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana, sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l’obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento (articolo 2, comma 3).

Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dei Progetti utili alla collettività è a titolo gratuito e non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

Nell’ambito del SFL la partecipazione determina l’accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione (articolo 2, comma 4).

Non possono essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal comune o dall’ente (articolo 2, comma 6).

I beneficiari dell’ADI e del SFL tramite la piattaforma digitale loro dedicata (Piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa) accedono alle informazioni e proposte su PUC adeguati alle proprie caratteristiche e competenze (articolo 3, comma 2).

Obblighi relativi alla salute e sicurezza

Ai beneficiari dell’ADI o del SFL impegnati nei PUC a titolarità dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso l’INAIL, si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le previsioni di cui al D.P.R. n. 1124/1965 (articolo 4, comma 1).

Invece, ai beneficiari dell’ADI impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo settore, per la particolare natura delle attività di volontariato, si applicano le tutele previste dal Codice del terzo settore e, in particolare, dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 117/2017. 

 

Compensazione credito IVA per società non “operative”

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo in compensazione dell’eccedenza IVA a credito per le società che non hanno superato il test di operatività (Agenzia delle entrate, risposta 17 gennaio 2024, n. 10).

L’Agenzia delle entrate chiarisce che, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della Legge n. 724/1994, il mancato superamento del cosiddetto ”test di operatività” comporta ai fini IVA l’indisponibilità dell’eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale che, dunque, non può essere:

  • chiesta a rimborso;

  • utilizzata in compensazione ”orizzontale”;

  • ceduta.

Inoltre, l’eccedenza di credito IVA maturata non può essere ulteriormente riportata a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi d’imposta successivi (compensazione verticale), con conseguente perdita definitiva di tale credito, qualora il contribuente sia risultato non operativo per tre periodi d’imposta consecutivi e al contempo, non abbia effettuato, in nessuno dei menzionati tre periodi d’imposta consecutivi, operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per un importo almeno pari a quello risultante dall’applicazione delle percentuali di cui al comma 1 dell’articolo 30.

 

Nel caso di specie, la società risulta non operativa per soli due periodi e non anche per il terzo. Ricorre, infatti, una delle cause di esclusione/disapplicazione della normativa dell’articolo 30, Legge n. 724/1994.

Si tratta, in particolare, dell’esimente prevista dall’articolo 30, comma 1, n. 6sexies), che opera ex lege, nel senso che, in presenza di una o più cause di esclusione, in ogni caso e indipendentemente dal reddito conseguito, la società non potrà considerarsi non operativa, senza che il contribuente debba fornire alcuna prova contraria.

 

Dunque, il ricorrere della causa di esclusione sopra indicata, comporta, il venir meno di uno dei presupposti per la perdita definitiva del credito IVA maturato.

 

Pertanto, nel presupposto dell’effettivo ricorrere di una causa di esclusione e dell’effettiva esistenza del credito IVA, l’Agenzia ritiene che l’istante possa rigenerare il credito IVA oggetto di recupero, previo riversamento delle rate mensili.

 

Nelle istruzioni per la compilazione del Modello IVA 2023, con riferimento al rigo VL40, è chiarito che è possibile indicare l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili.

Quindi, limitatamente alle somme rateali effettivamente pagate ogni anno, l’istante può indicare, nel rigo VL40 della dichiarazione IVA annuale, la quota di credito IVA così ripristinata, che confluirà in tal modo nel quadro VX, ove sarà possibile chiederne il rimborso o destinarlo in detrazione e/o in compensazione.

L’utilizzo del credito resta, in ogni caso, subordinato alla preventiva esposizione nella dichiarazione annuale.

CIPL Pesca Cooperative Costiera Ravvicinata Calabria: sottoscritto il nuovo contratto

Tra le novità prevista una maggiore valorizzazione delle relazioni sindacali, della previdenza complementare e della formazione, un aumento dei permessi straordinari e un premio di produttività pari a 250,00 euro 

Il 17 gennaio 2024 è stato sottoscritto da Agci-Agrital Calabria, Confcooperative-Federcoopesca Calabria, Legacoop-Agroalimentare e Pesca Calabria e Fai-Cisl Calabria, Fla-Cgil Calabria, Uila-Pesca Calabria il CIPL applicabile agli imbarcati su natanti di cooperative di pesca per la regione Calabria.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Viene, innanzitutto, previsto che, al fine di promuovere un ulteriore sviluppo dei rapporti tra le associazioni cooperative e le organizzazioni sindacali, vengano rafforzati il valore della concertazione e delle relazioni sindacali prevedendo un percorso di confronto permanente sui seguenti argomenti:
– programmazione del Feampa e del Psr Calabria, in tema di interventi nel settore pesca riguardanti le cooperative di pesca;
– monitorare le condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per superare eventuali criticità;
– affrontare criticità e opportunità del settore verificando I’ andamento occupazionale e produttivo;
– monitorare le tipologie degli infortuni anche in rapporto alle mansioni svolte dai lavoratori;
– salvaguardare le tipologie di pesca artigianale calabrese e le tradizioni delle marinerie;
– valorizzare il patrimonio gastronomico derivante dalla pesca.
E’ istituito anche un premio di produttività, su base annuale in corrispondenza dell’ultimo cedolino paga, alla chiusura di ogni esercizio purché non in perdita, di importo pari a 250,00 euro.
Vengono promossi momenti di formazione, attraverso il Fondo Fon.Cop, quale strumento riconosciuto  dal CCNL di settore.
Previsti ulteriori 3 giorni di permessi non retribuiti annui da richiedere almeno 3 giorni prima. 
Infine, viene fornita assistenza ai lavoratori sui temi riguardanti I’accesso al fondo di previdenza complementare “Previdenza Cooperativa”.

CCNL Istruzione e ricerca: sottoscritto il contratto in via definitiva

Dal punto di vista economico previsti aumenti salariali medi mensili di 124,00 euro per i docenti, 96,00 euro per il personale Ata e 190,00 euro per i DSGA

Il 18 gennaio 2024, concluse le procedure di controllo, è stato sottoscritto in via definitiva presso l’Aran il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto dell’Istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021. A seguito di tale firma il contratto entra definitivamente in vigore il 19 gennaio 2024. 
Dal punto di vista economico, grazie alle risorse allocate dal governo è possibile erogare complessivamente significativi aumenti salariali medi mensili, in particolare:
124,00 euro per i docenti;
96,00 euro per il personale Ata;
190,00 euro per i Direttori dei servizi generali e amministrativi.
Tra le novità di maggiore rilievo, si segnala l’introduzione e relativa regolamentazione del lavoro agile, la definizione di un nuovo ordinamento professionale per il personale ausiliario, amministrativo e tecnico delle scuole, delle università e delle accademie e conservatori. 
Per il personale degli enti di ricerca, invece, viene rinviata ad una sequenza contrattuale la definizione sia dell’ordinamento professionale che della problematica correlata alle risorse aggiuntive per gli enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur).
Le OO.SS. di settore, nel lamentare il lungo iter burocratico per la sottoscrizione definitiva, ritengono la firma del CCNL un passo importante per il miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore dell’Istruzione e della ricerca.