Ebinter Milano: al via le domande per la richiesta del contributo per la locazione

Dal 12 settembre è possibile inoltrare la domanda per accedere al sostegno per il canone di affitto 

L’Ebinter Milano ha stabilito l’erogazione di un contributo, per l’anno 2023, per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, al fine dare un aiuto per il pagamento del canone di locazione di immobili residenziali che si trovano ubicati nella città Metropolitana di Milano e nella provincia di Monza Brianza. A beneficiare del contributo sono i lavoratori a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato con contratto inferiore a 9 mesi che rispondono ai seguenti requisiti: svolgono la loro attività nella città metropolitana di Milano e nella provincia di Monza-Brianza; sono in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive all’Ente da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda; sono dipendenti da datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la parte economica, normativa e per la parte obbligatoria; sono in possesso di un indicatore ISEE del nucleo familiare fino a 29.000 euro. Il contributo, pari a 250,00 euro, viene erogato ad un solo componente del nucleo familiare, in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate da almeno 6 mesi per massimo 3 mesi. La domanda di adesione deve essere presentata tramite apposito modulo online disponibile sul sito dell’Ente con apposita documentazione. Le domande devono essere presentate a partire dal 12 settembre al 17 novembre 2023 tramite raccomandata o sul portare dell’Ebinter Milano. L’esito di accettazione delle richieste viene comunicato entro il 12 gennaio 2024.

Inquadramento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza

L’Agenzia delle entrate ha illustrato il trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza alimentato prevalentemente da premi di produttività o incentivi all’attività d’istituto (Agenzia delle entrate, risposta 8 settembre 2023, n. 425).

Il comma 1 dell’articolo 17 del TUIR individua i redditi che, in considerazione della loro tendenziale formazione pluriennale, non concorrono alla formazione del reddito complessivo cui si applica la tassazione ordinaria e che sono invece assoggettati al regime di tassazione separata.

 

L’imposta si applica separatamente ai seguenti redditi:

trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 c.c. e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’art. 50, anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 c.c.;

altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’articolo 2125 c.c. nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.

 

Riguardo alle indennità equipollenti, l’Agenzia ricorda che:

  • sono definite come tali le indennità spettanti ai pubblici dipendenti e, in specie, stante la codificata equipollenza, ovvero equivalenza con il TFR, quelle corrisposte in ogni caso in cui venga a cessare il rapporto di pubblico impiego o l’appartenenza a una generale categoria di tale settore;

  • sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale (per i periodi inferiori all’anno la riduzione è rapportata a mese);

  • se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai ccnl, la somma è proporzionalmente ridotta;

  • l’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.

  • l’ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza.

In particolare la circolare MEF n. 2/1986 ha specificato che qualora il dipendente abbia diritto a più indennità, il carattere di ”equipollente” va assegnato a quella ”principale”, spettante per il rapporto di pubblico impiego che lega il beneficiario all’ente o organismo di appartenenza. Le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, invece, sono emolumenti, sia nel comparto privato che pubblico,­ erogati in connessione al verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro, comprese le indennità commisurate alla durata del rapporto stesso e corrisposte anche da soggetti diversi dal datore di lavoro vero e proprio.

Per il settore pubblico, dove normalmente non sono previste indennità, premi ed erogazioni aggiuntive dell’indennità di fine rapporto spettante in via principale, le ”altre indennità e somme” si compendiano essenzialmente negli emolumenti erogati da Fondi o Casse di previdenza che, per ciascuna categoria di pubblici dipendenti, di solito corrispondono un trattamento aggiuntivo di fine rapporto, ragguagliato per lo più agli anni di effettivo servizio prestato presso l’Amministrazione che eroga il trattamento.

 

Ciò premesso, in riferimento alla fattispecie oggetto d’interpello, l’Agenzia ritiene che “l’indennità” erogata al dipendente, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza rientri nell’ambito di tali ”altre indennità somme”, rappresentando un’indennità integrativa di quella principale (indennità di buonuscita) corrisposta dall’INPS.

Tuttavia, a seguito di numerose pronunce della Corte di cassazione nelle quali tale indennità è risultata ”equipollente” al TFR, l’Avvocatura Generale dello Stato, con nota n. 168969/2023, ha chiarito che:

  1. l’indennità erogata al dipendente, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza ha funzione previdenziale ed è assimilabile all’indennità equipollente rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto;

  2. va applicata la tassazione separata prevista dall’art. 17 del­ T.U.I.R.

Ai fini della determinazione della base imponibile, il Fondo ha natura composita, ma non rinviene direttamente da contributi versati dai lavoratori, e dunque non va applicato il criterio di riduzione del calcolo dell’imponibile, mentre va riconosciuta la deduzione forfettaria di cui al primo periodo dell’art. 19, comma 2­bis del T.U.I.R..

 

In conclusione, l’Agenzia afferma che l’indennità erogata dall’Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio vada assoggettata a tassazione separata e sia imponibile per un importo che si determina riducendo l’ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio.

 

CCNL Scuola Pubblica: è di nuovo confronto sul Settore Istruzione e Ricerca

Trattative presso l’Aran per il Comparto Istruzione e Ricerca

Riprese le trattative tra l’Aran e le Organizzazioni Sindacali sul CCNL Settore Istruzione Ricerca 2019 – 2021.
A tal proposito, Fir-Cisl ha sottolineato la necessità di revisionare l’ordinamento solo nel momento della risoluzione della problematica relativa al mancato finanziamento degli Enti non vigilati dal MUR, cosa ancora non risolta.
Nel frattempo si è deciso di mantenere ferma la posizione a difesa di tutto il personale degli Epr, al fine di non avere distinzioni di trattamento derivanti dalle differenti risorse che hanno reso inapplicabili alcune norme contrattuali nei vari Enti, ma ciò che desta preoccupazione è la valorizzazione di tutto il personale. In particolare, per quanto riguarda i Ricercatori e i Tecnologi, sussistono pareri discordanti circa una revisione dell’ordinamento che preveda anche per l’applicazione dell’art. 15, una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili stabilita all’accesso dall’esterno.
Relativamente ai Tecnici ed agli Amministrativi, la bozza non chiarisce come la proposta sulla nuova struttura delle aree possa stimolare e realizzare lo sviluppo professionale del personale interessato.
Quello a cui si auspica giungere, è di garantire le medesime opportunità per i diversi profili professionali esistenti, assicurando, attraverso norme transitorie, il mantenimento di tutti i diritti acquisiti con i contratti precedenti.
A conclusione del confronto, sono stati fissati i prossimi incontri per il 18 settembre affrontando il tema dei contratti di ricerca, ed il 16 ottobre, per riprendere la questione dell’ordinamento professionale.

CCNL Edilizia Artigianato: sottoscritto verbale di aggiornamento contrattuale



Le Commissioni Contrattuali hanno aggiornato i capitoli relativi alla sfera di applicazione, classificazione dei lavoratori e alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante


I sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e le associazioni datoriali artigiane Anaepa, Cna, Fiae e Claai, hanno sottoscritto il 5 settembre 2023 il verbale di accordo sull’aggiornamento contrattuale sui capitoli “Sfera di applicazione”, “Articolo 77- Classificazione dei lavoratori” e “Allegato D – Disciplina Apprendistato Professionalizzante”. L’accordo siglato dalle Parti Sociali è frutto dei lavori delle Commissioni Contrattuali previste dal rinnovo del 4 maggio 2022. 
Tra le principali novità dal punto di vista normativo si segnala l’aggiornamento delle attività relative alla sfera di applicazione e la nuova suddivisione delle stesse in:
– Progettazione e Costruzione;
– Ristrutturazione, Manutenzione, Risanamento Conservativo e Ripristino, Efficientamento energetico, Edilizia antisismica;
– Preparazione e Posa in opera;  
– Costruzione e Manutenzione Servizi; 
– Costruzione e Manutenzione Infrastrutture e Reti di Servizi; 
– Movimento Terra e Aree boschive;  
– Movimento Terra e Aree boschive;  
– Opere di Demolizione e Rimozione; 
– Opere di Restauro, Risanamento conservativo e corredo urbano. 


La razionalizzazione ha comportato inoltre l’introduzione di nuove figure professionali e di attività anche legate alle nuove tecnologie di costruzione. 
Per quanto riguarda la classificazione dei lavoratori (art. 77) il predetto aggiornamento ha previsto l’introduzione ai livelli 7, 6 e 5 delle qualifiche relative al cantiere e alle lavorazioni del restauro e dell’archeologia, nonchè l’introduzione delle figure professionali dei “Lavoratori in fune” al livello 4 e 3 ed il riconoscimento di livelli superiori per alcune mansioni. 
Infine è stata aggiornata, con decorrenza 1° ottobre 2023, la disciplina relativa all’apprendistato professionalizzante, con l’aumento delle percentuali retributive per i gruppi 2 e 4. 





























































Gruppi I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. VIII sem. IX sem. X sem.
74 76 79 79 86 86 91 91 96 96
74 76 79 79 86 86 91 91 96
74 76 79 79 86 86 91 96
74 76 79 86 91 96

Al fine di promuovere percorsi di specializzazione professionale dei nuovi dipendenti per i gruppi 1, 2 e 3 è stato altresì introdotto l’Apprendistato Professionalizzante Specialistico. Al termine del periodo di “apprendistato professionalizzante specialistico”, il livello di inquadramento degli apprendisti sarà il seguente: 
– gli apprendisti operai del 1°gruppo Sp (durata 54 mesi) saranno inquadrati nel 4° o 5°livello;
– gli apprendisti operai del 2°gruppo Sp (durata 45 mesi) saranno inquadrati nel 3° 4°livello;
–  gli apprendisti operai del 3°gruppo Sp (durata 42 mesi) saranno inquadrati nel 3° livello. 

Anticipazione TFS/TFR: indicazioni operative dall’INPS

L’INPS interviene in merito alla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in vigore dal 1° febbraio 2023, soffermandosi, in particolare, sulle modalità di presentazione della domanda (INPS, circolare 7 settembre 2023, n. 79).

L’INPS si occupa dell’anticipazione ordinaria del TFS/TFR indicata in oggetto, ricordando che la stessa può essere richiesta dagli aventi diritto a una prestazione di TFS/TFR riferita a un rapporto di lavoro concluso, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili e rientranti in una delle seguenti fattispecie:

 

– titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione;
 – soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente;
personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente.

 

Il finanziamento è erogato in unica soluzione ai richiedenti aventi diritto, dietro cessione pro solvendo della corrispondente quota maturata, disponibile e non ancora esigibile del TFS/TFR. L’anticipazione può essere richiesta per l’intero importo del TFS/TFR maturato, disponibile e esigibile dopo almeno 6 mesi dalla data della domanda: il contratto di cessione del credito è stipulato in questo caso per il 100% del trattamento maturato, disponibile e cedibile e viene erogato per il corrispondente importo al netto degli interessi dell’intero ammortamento e delle spese amministrative.

 

L’INPS, prima di erogare l’importo riconosciuto, accerta la presenza di debiti del titolare nei confronti dell’Istituto o dell’Agenzia delle entrate–Riscossione.

 

Sull’importo erogato a titolo di anticipazione del TFS/TFR è applicato un tasso di interesse nominale fisso in regime di capitalizzazione semplice pari attualmente all’1% annuo.

 

L’importo finanziato viene accreditato sull’IBAN del richiedente presente in “Proposta di cessione” al netto delle trattenute di eventuali morosità nei confronti della Gestione unitaria e dei relativi interessi, qualora non considerati nel calcolo del TFS/TFR disponibile.

 

Presentazione della domanda di anticipazione

 

La domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR da parte degli iscritti alla Gestione unitaria deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al relativo servizio dal sito istituzionale dell’INPS, digitando, nella Home Page, alla funzione “Cerca”:

– “Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”;
– “Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”.

 

Nella domanda vanno fornite alcune indicazioni, tra cui se l’anticipazione del TFS/TFR è richiesta per l’intero ammontare o per una quota dello stesso, indicandone in tal caso l’importo, o se il TFS/TFR maturato è corrisposto a seguito di cessazione dal servizio con diritto a pensione o cessazione dal servizio senza diritto a pensione e nuovo impiego con iscrizione alla Gestione unitaria.

 

Il richiedente deve anche specificare il periodo temporale e il datore di lavoro di riferimento del TFS/TFR di cui si chiede l’anticipazione e, in caso di più datari di lavoro “successivi”, è necessario indicare l’ultimo in ordine temporale.

 

La domanda non può trovare accoglimento qualora dalla certificazione risulti che l’unica o l’ultima rata del TFS/TFR debba essere corrisposta entro 6 mesi decorrenti dalla data della domanda di anticipazione, circostanza di cui l’iscritto deve essere a conoscenza e accettare.

 

Ancora, nell’istanza il richiedente deve dichiarare di essere a conoscenza e di accettare il fatto che non è prevista la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento e non è possibile recedere dall’anticipazione del TFS/TFR dopo l’accettazione da parte dell’Istituto della relativa proposta di cessione.

 

In caso di Ente erogatore diverso dall’INPS, il soggetto interessato deve obbligatoriamente allegare alla domanda la certificazione del TFS/TFR già ottenuta dall’Ente erogatore competente e dichiarare che è conforme all’originale in suo possesso.

 

A decorrere dal 18 aprile 2023 è possibile presentare la domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR degli iscritti alla Gestione unitaria da parte di un soggetto delegato.

 

La domanda può essere presentata anche tramite CAF e Istituti di patronato dotati di apposita delega censita sul portale istituzionale. 

CCNL Riscossione Tributi: nuovo incontro sul bando di gara per la polizza assicurativa

Previsto nel prossimo bando un contributo volontario per l’inserimento in polizza anche per i familiari fiscalmente a carico

Il 6 settembre si è svolto l’incontro volto a definire le nuove condizioni utili alla predisposizione del bando di gara per la polizza sanitaria, il cui precedente bando era andato deserto.
E’ stato, innanzitutto, previsto un contributo volontario per l’inserimento in polizza anche per i familiari fiscalmente a carico, proprio con l’obiettivo di agevolare maggiormente il lavoratore.
Il confronto è proseguito con la sottoscrizione del verbale riguardante il regolamento che definisce le modalità di costituzione, accantonamento, destinazione e liquidazione del Fondo previsto dall’art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l’incentivazione delle funzioni tecniche.
E’ prevista per il prossimo 11 settembre la convocazione da parte del Ministero sulle modalità applicative riguardanti il trasferimento da parte dell’Agenzia delle
Entrate-Riscossione, entro il 31 dicembre 2023, delle attività relative all’esercizio dei sistemi gestionali e di fatturazione, tramite una cessione del ramo di azienda.
Secondo quanto stabilito dal Verbale di Accordo dell’8 marzo 2023, la procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’adozione di un sistema premiante nei confronti dei soli operatori che migliorino le franchigie e gli scoperti a carico degli assicurati, tenendo conto in ordine prioritario delle cure dentarie, delle visite mediche specialistiche, della diagnostica strumentale, della capillarità della rete in convenzione, sempreché tali migliorie trovino riscontro nel mercato, nel rispetto del principio di concorrenza.

Decreto Cessioni: chiarimenti sul divieto di opzione per sconto in fattura o per cessione del credito

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Cessioni, che ha apportato modifiche all’articolo 121 del Decreto Rilancio, soffermandosi in particolare sul divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta (Agenzia delle entrate, circolare 7 settembre 2023, n. 27/E).

Il Decreto Cessioni ha modificato la disciplina riguardante lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese sostenute per gli interventi ammessi al c.d. Superbonus, nonché di recupero del patrimonio edilizio, di efficientamento energetico, antisismici, di recupero o restauro delle facciate degli edifici (bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, richiamati al comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.

In particolare, per ragioni di tutela della finanza pubblica, si è reso necessario introdurre il divieto di opzione per lo sconto in fattura e per la cessione dei crediti, al fine di limitarne l’ambito applicativo.

 

L’Agenzia delle entrate ricorda che il Superbonus e i bonus diversi dal Superbonus costituiscono agevolazioni riconosciute sotto forma di detrazioni fiscali a favore dei soggetti che sostengono spese per determinate tipologie di lavori, con lo scopo d’incentivare il miglioramento qualitativo degli edifici, anche sotto il profilo, tra gli altri, del consumo di energia e della sicurezza sismica. In alternativa alla ordinaria modalità di fruizione del beneficio fiscale, l’articolo 121, comma 1, prevede la possibilità di fruire del beneficio attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

 

Il comma 1 dell’articolo 2 del Decreto Cessioni stabilisce che, a decorrere dal 17 febbraio 2023, in relazione ai suddetti interventi edilizi non è consentito l’esercizio dell’opzione. Tuttavia, al nuovo comma 1-bis dell’articolo 2, è stata introdotta una prima deroga per le spese documentate sostenute dal 1 gennaio 2022 per la realizzazione degli interventi (per i quali la detrazione spetta nella misura del 75%):

– finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;

– di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;

– finalizzati allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell’impianto.

 

È, inoltre, stabilita la possibilità di continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d’imposta in relazione agli interventi ammessi al Superbonus, per i quali, alla data del 16 febbraio 2023 risulti:

  • presentata la CILA, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;

  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;

  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Con specifico riferimento alla CILA, al fine di poter esercitare l’opzione è necessario che essa sia stata presentata entro il 16 febbraio 2023, a prescindere dalla circostanza che i lavori richiedano un diverso titolo edilizio.

 

La circolare fornisce chiarimenti anche sull’applicazione della deroga in riferimento agli interventi non rientranti nel Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario;

b) siano già iniziati i lavori per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori; nel caso in cui al 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, l’attestazione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 16 febbraio 2023, o entro detta data sia avvenuta la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere fornita dal cedente o committente e dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

c) risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi rientranti negli interventi agevolabili di seguito elencati:

– realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

– restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile;

– interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile ubicato in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro trenta mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.

 

A decorrere dal 17 febbraio 2023, pertanto, salve le suddette deroghe, i beneficiari del Superbonus e dei bonus diversi dal Superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta.

 

Un’ulteriore deroga di carattere soggettivo al generale divieto di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito riguarda:

– istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;

– cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

– organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Infine, lo sconto in fattura e la cessione del credito risultano ancora possibili per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del Decreto Rilancio e per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 siti nei territori della regione Marche.

Manageritalia: le novità 2023 per i Quadri

Polizze assicurative e nuove forme di welfare integrativo pensate per i Quadri e le loro famiglie

Manageritalia ha comunicato le novità del 2023 per i Quadri che possono accedere a sempre maggiori vantaggi e a nuovi servizi con un valore di mercato superiore all’importo della quota associativa. La quota di iscrizione è di 60,00 euro per l’anno 2023. Tra le prestazioni alle quali possono accedere, si evidenziano: sviluppo e transazione professionale, welfare personale e familiare, opportunità professionali e di business, oltre a godere di momenti di aggregazione e networking, compresa anche la Long term care. La Ttc consiste in un piano di assicurazione per eventi imprevisti quali malattia e infortunio che danno vita ad un’autosufficienza. In tal senso, viene riconosciuto un supporto economico continuativo e a lungo termine dell’importo di 1.000 euro netti al mese per sempre, con assunzione di rischio senza questionario sanitario. La polizza copre tutti gli iscritti che sono in regola con il versamento della quota associativa con età assicurativa fino a 69 anni. La valutazione di non autosufficienza dipende dalla mancanza di autonomia nello svolgimento di almeno 4 attività su 6 di quelle elementari che riguardano il vivere quotidiano. Sono esclusi dalla copertura i portatori di invalidità e coloro i quali alla data di ingresso in copertura non sono in grado di svolgere 1 delle 6 attività quotidiane.

A quanto indicato sopra, si aggiungono anche:
Tutela legale: il rimborso previsto riguarda le spese sostenute dall’intero nucleo familiare in caso di contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche, sia in ambito giudiziale e stragiudiziale;
Programma di assistenza in viaggio: Europ Assistance Italia garantisce assistenza e consulenza, per tutto il nucleo familiare, in caso di emergenza sia in Italia che all’estero;
Askmit: consulenza multidisciplinare online 48H su temi legali, fiscali e contrattuali;
Formazione e carriera: con assistenza e consulenza ad hoc;
– Investimento: adesione alla polizza “Nuova Capitello”.

Non rientrano nella quota di iscrizione le offerte di Welfare integrativo, con servizi acquistabili individualmente che prevedono pacchetti concernenti: salute, previdenza e patrimonio.

Sanzioni nel Supporto Formazione e Lavoro: decadenza, revoca e sospensione

I soggetti che beneficiano della nuova misura del Supporto per la Formazione e il Lavoro in violazione delle disposizioni legislative che ne regolano la disciplina si espongono a sanzioni che, nei casi più gravi, comportano la revoca del beneficio e l’impossibilità di richiederlo nuovamente prima di 10 anni (INPS, circolare 29 agosto 2023, n. 77; D.M. 8 agosto 2023, n. 108).

Sono già 29.354 le domande per il Supporto per la formazione e il lavoro acquisite dal nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativo (SIISL), a cui si può accedere tramite il portale dell’INPS: dal 1° settembre scorso, infatti, gli ex percettori del Reddito di cittadinanza fra i 18 e i 59 anni, privi di una condizione di fragilità come presenza di figli minori, persone con disabilità e over 60 nel nucleo familiare, hanno iniziato a inoltrare le istanze per accedere alla nuova misura di inclusione e accesso al lavoro introdotta dal D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro).

 

Per espressa previsione del D.M. n. 108/2023 (articolo 6) attuativo della misura in questione, al SFL si applicano le medesime disposizioni dettate per l’Assegno di inclusione dagli articoli 7 e 8 del D.L. n. 48/2023 riguardo al sistema sanzionatorio previsto in caso di violazioni.

 

Sull’argomento si è espressa anche l’INPS con la circolare n. 77/2023, in particolare, al paragrafo 10, ove vengono riepilogate le principali sanzioni applicabili nei confronti dei beneficiari della misura.

 

ll beneficiario decade dalla misura se:

 

– non si presenta nel termine fissato presso il servizio di lavoro competente, senza giustificato motivo;

– non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato;

– non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello (previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al D.P.R. n. 263/2012), o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione, nel caso in cui abbia un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione;

– non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro di cui all’articolo 9 del D.L. n. 48/2023;

– non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo come previste dall’articolo 3, commi 5, 6, 8, e 10, del Decreto Lavoro, o effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

– non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

– viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni previste dall’articolo 3 del decreto-legge in argomento.

 

Comporta la decadenza dal beneficio anche la commissione di alcuni fatti penalmente rilevanti.

 

Infatti, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del SFL rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute (prevista la reclusione da 2 a 6 anni), omette la comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di ogni altra informazione dovuta e rilevante ai fini del mantenimento della misura in esame (reclusione da 1 a 3 anni), subendo per tali reati una condanna in via definitiva, decade dal beneficio.

 

Ugualmente, nelle ipotesi di un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a 1 anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, nn. 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all’applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l’immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

 

Il provvedimento di decadenza è comunicato dall’INPS al beneficiario del SFL e il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

 

La sanzione della revoca viene invece disposta immediatamente quando l’INPS, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 5 del Decreto Lavoro, accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 

Nei casi diversi da quelli previsti dall’articolo 8, comma 3, del D.L. n. 48/2023, il beneficio può essere richiesto solo trascorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

 

La sospensione dell’erogazione del beneficio avviene, tra l’altro, nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di condanna per i reati indicati sopra, prima che diventino definitivi.

 

La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione non hanno effetto retroattivo.

 

Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione sopra indicati sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all’INPS per l’inserimento nel SIISL e possono comunque essere revocati quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che li hanno determinati.

 

Per ottenere il ripristino dell’erogazione degli importi dovuti, l’interessato deve presentare domanda presso le Strutture territorialmente competenti dell’INPS, allegando copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione.

Regolamento per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata

Il 16 settembre 2023 entrerà in vigore il Decreto 10 luglio 2023, n. 119, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 2023, n. 204, che riporta il regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata.

Il regolamento, ai sensi degli articoli 181 e 214-ter del D.Lgs n. 152/2006 definisce:

  • le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;

  • le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività;

  • le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;

  • le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Il decreto chiarisce che le operazioni di preparazione per il riutilizzo riguardano rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

La conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato. Il prodotto ottenuto da tali operazioni viene etichettato con l’indicazione: “prodotto preparato per il riutilizzo“.

 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento:

– i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
– i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
– pile, batterie e accumulatori;
– pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
– i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
– i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE dove previsto;
– i veicoli fuori uso;
– i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1 del regolamento, quelli allo stato liquido e aeriforme, nonchè i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.

 

Per l’esercizio delle suddette attività il gestore deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea;

b) se cittadino di uno Stato terzo che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, stabilire il proprio domicilio in Italia;

c) non versare in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

d) non aver riportato condanna passata in giudicato;

e) non essere assoggettato alle cause di divieto, di decadenza o di sospensione;

f) non aver reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo;

g) non aver subito accertamento in forma definitiva della violazione del divieto di intestazione fiduciaria.

Per avviare l’attività di preparazione per il riutilizzo è necessario inviare la comunicazione di inizio attività, a firma del gestore, da rinnovare ogni 5 anni e in caso di variazioni dei dati comunicati dal gestore. Decorsi 90 giorni da tale comunicazione sarà possibile dare inizio all’attività.

Alla comunicazione va allegata una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, da cui risulti:

  1. l’ubicazione e la planimetria del centro presso cui saranno effettuate le attività;

  2. il titolo di godimento dell’immobile;

  3. la capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, la capacità di messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la

  4. capacità di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo;

  5. l’autocertificazione attestante il possesso di eventuali autorizzazioni ambientali necessarie alle attività;

  6. la destinazione urbanistica dell’area sede dell’attività.