CCNL Autostrade: sottoscritto l’accordo sul Premio Esazione Pedaggi

A decorrere dal 1° gennaio 2025 entra in vigore il nuovo regime retributivo 

Lo scorso 8 ottobre è stato sottoscritto il Verbale di Accordo tra Società Autostrade per l’Italia e le segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Vl sull’istituto retributivo del “Premio Esazione Pedaggi“, istituito dal CCNL e disciplinato a livello normativo da ogni singola azienda. 
Le Parti hanno stabilito che per il personale assunto a tempo indeterminato successivamente al 1° gennaio 2019 e fino al 27 settembre 2022 e per tutto il personale già dipendente a tempo indeterminato l’importo è calcolato sulla media degli importi lordi mensili effettivamente percepiti a decorrere dalla data di assunzione/trasferimento in Esazione, con l’esclusione dell’anno 2020 in quanto poco rappresentativo a causa dei flussi ridotti del traffico per via del Covid.
Per il personale assunto a tempo indeterminato in data antecedente al 27 settembre 2022 le Parti hanno precisato che:
– ai fini del calcolo dell’importo, devono essere scorporati i mesi di mancata prestazione dovuti ad eventi di malattia, ricovero ospedaliero, infortunio, aspettativa non retribuita, congedo straordinario retribuito ex legge 104/90;
– il PEP non è erogato nei mesi in cui non è effettuata almeno una giornata di effettiva presenza in servizio.
Il nuovo regime retributivo è calcolato dal 1° gennaio 2025.

 

CdM approva il Codice unico degli incentivi

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo sul “Codice degli Incentivi”, in attuazione della Legge n. 160/2023, che ha delegato al Governo la revisione del sistema delle agevolazioni alle imprese (Ministero delle imprese e del made in Italy).

La riforma è volta a riordinare l’offerta degli incentivi statali, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni centrali ed enti locali e a risolvere la complessità e l’inadeguatezza delle attuali procedure e della relativa strumentazione tecnica.

 

L’adozione, per la prima volta nell’ordinamento, di un “Codice degli incentivi”, consente di superare la frammentazione registrata in materia per realizzare un sistema di regole compiuto e organico inserendo la riforma nell’ambito della revisione del PNRR e del recepimento del capitolo dedicato a Re-Power Eu, individuandola come una possibile best practice a livello europeo.

 
Mediante i suoi 29 articoli, suddivisi in 5 Capi, lo schema di decreto attraversa tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito “ciclo di vita dell’incentivo”, vale a dire programmazione, progettazione, attuazione, pubblicità e valutazione dei risultati.

 

Nel dettaglio, il primo tratto qualificante della proposta è rappresentato dalla centralità degli strumenti digitali, a partire dal “Registro nazionale degli aiuti di Stato” e dalla piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” – entrambe in capo al Mimit – che verranno potenziate.

Verrà sviluppato infatti progressivamente un insieme di nuovi servizi a supporto delle diverse attività del ciclo di vita delle agevolazioni che andranno a formare il “Sistema incentivi Italia”.

Secondo tratto qualificante del nuovo Codice è da ritrovarsi nella standardizzazione e razionalizzazione dei processi di utilizzo, di richiesta e di applicazione degli incentivi. 
A riguardo vengono introdotte disposizioni per uniformare i principali contenuti dei bandi adottati dalle amministrazioni competenti, con la previsione anche di un “bando-tipo” in materia di incentivi alle imprese.

 

Vengono poi introdotti strumenti di programmazione dell’intervento pubblico in funzione dei risultati. La realizzazione del Programma Triennale degli Incentivi sarà infatti supportata dallo svolgimento di attività valutative che il codice prevede nel corso dell’intero del ciclo di vita dell’agevolazione.

A tal fine sarà istituito presso il Mimit il “Tavolo permanente degli incentivi”, una sede stabile di confronto tra Amministrazioni responsabili dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome.
 
Viene, altresì, introdotta una disciplina che regola le cause di esclusione all’accesso alle agevolazioni, come per esempio la sussistenza di una causa interdittiva in materia di documentazione antimafia, violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e mancata assicurazione per danni da calamità naturale.

Misure in materia economica, fiscale e enti territoriali: il D.L. in Gazzetta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2024, n. 246, con entrata in vigore dal 20 ottobre, il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Tra le misure previste, al Capo II si collocano, in particolare, delle nuove disposizioni in ambito fiscale.

 

Il nuovo Decreto, all’articolo 7, apporta modifiche al D.L. 9 agosto 2024, n. 113 e al D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

Nello specifico viene adeguata la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 hanno dichiarato la presenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da COVID-19.

 

Secondo il testo normativo, per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) e b), ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  • la base imponibile dell’imposta  sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;

  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando l’aliquota del 12,5%;

  • la base  imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;

  • l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando l’aliquota del 3,9%.

A seguire, l’articolo 8 del D.L. n. 155/2024 apporta modifiche al credito d’imposta ZES, specificando che, mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

 

Ebinter Bari: rinnovato il contributo per il buono libri 2024-2025

Prevista l’erogazione di 150,00 euro per i figli dei lavoratori iscritti all’Ente

L’Ente bilaterale del terziario Bari ha rinnovato il bando per il sostegno alle spese scolastiche per il 2024-2025 per i figli dei dipendenti iscritti all’Ente. La misura prevede un contributo forfettario pari a 150,00 euro per ciascun figlio iscritto alla scuola secondaria di 1° o 2° grado. Il bando prevede, oltre al contributo libri, tutta una serie di altre iniziative che puntano a migliorare il benessere dei lavoratori, con l’accesso ad opportunità di formazione e sostegno economico. L’iniziativa resterà attiva fino al 31 dicembre 2024 e consente ai lavoratori dipendenti di aziende iscritte all’Ente da almeno 3 mesi ed in regola con i versamenti contributivi di inoltrare la domanda tramite il portale dell’Ente. Il contributo verrà erogato sulla sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino ad esaurimento fondi. 
Inoltre, l’Ebinter continuerà a promuovere il welfare territoriale tramite corsi di formazione gratuiti per i lavoratori, offrendo anche servizi tra i quali i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e il sostegno al reddito. 

Indennità di malattia per i lavoratori marittimi: arrivano ulteriori chiarimenti applicativi

Fornite ai datori di lavoro le istruzioni per la corretta trasmissione dei flussi Uniemens (INPS, messaggio 18 ottobre 2024, n. 3456).

Dopo la circolare n. 55/2024, il messaggio n. 2022/2024 e il messaggio n. 2829/2024, l’INPS è tornata a fornire chiarimenti per quel che riguarda gli adempimenti datoriali in materia di Indennità di malattia per i lavoratori marittimi.

L’Istituto ribadisce, a tale proposito, che concorrono alla determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) le componenti retributive ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile; dalla “retribuzione teorica” sono, invece, da escludere le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro nonostante l’evento di malattia.

In merito alla valorizzazione dell’elemento imponibile, con il messaggio n. 2829/2024, è stato chiarito che, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative (articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997), l’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento è effettuata in applicazione del principio di competenza, con imputazione, al lordo, dei redditi maturati nel medesimo mese.

Costituiscono eccezione a tale principio le voci tassativamente previste dall’articolo 6, comma 9 del citato decreto legislativo n. 314/1997, ossia le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione, per le quali, trovando invece applicazione il principio di cassa, la relativa esposizione è legislativamente consentita nel flusso Uniemens del mese di effettiva corresponsione e con imputazione al medesimo mese.

In termini applicativi, con riferimento alle indennità sostitutive delle ferie, dei permessi e dei riposi compensativi non fruiti e alla loro corretta gestione nel flusso Uniemens, l’INPS segnala che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che rientrano tra le voci variabili della retribuzione di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1993.

Di conseguenza, fatta salva nell’ambito di ciascun anno solare la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione, tali indennità sostitutive possono essere assoggettate a contribuzione nel mese successivo a quello cui si riferiscono. 

Pertanto, in caso di avvenuta monetizzazione per mancata fruizione delle ferie, dei permessi e dei riposi compensativi, le relative indennità sostitutive non rientrano tra gli elementi utili alla determinazione della “retribuzione teorica”.

Qualora la monetizzazione delle ferie, dei permessi e dei riposi compensativi intervenga nel mese di dicembre, i datori di lavoro potranno, quindi, tenerne conto nella denuncia dei contributi di pertinenza del mese di gennaio. Al fine di garantire la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell’anno “X” e quella soggetta a contribuzione, i datori di lavoro sono tenuti a utilizzare la variabile retributiva “AUMIMP” nelle denunce di gennaio o febbraio dell’anno “X” +1.

Nel caso in cui, in un momento successivo a quello dell’assolvimento dell’obbligazione contributiva le ferie, i permessi o i riposi compensativi vengano effettivamente fruiti, il contributo già versato non è più dovuto e può essere recuperato attraverso l’uso delle variabili FERIE e ROL oppure operando con i flussi regolarizzativi (DM/vig). Nel caso di lavoratori marittimi il cui rapporto di lavoro cessa con lo sbarco (anche per malattia) è prassi diffusa che le ferie, i permessi e i riposi compensativi non fruiti vengano monetizzati; conseguentemente, in questi casi l’obbligo contributivo deve essere assolto con la denuncia Uniemens riferita al mese dello sbarco.

In questa ipotesi, l’assoggettamento a contribuzione deve avvenire nel mese di corresponsione e, quindi, non sono necessari ulteriori adempimenti con riferimento all’imponibile dei mesi precedenti. Tali importi non devono essere valorizzati nella “retribuzione teorica”.

Ebinat: erogazione contributo libri scolastici

Previsto in favore dei dipendenti a tempo indeterminato pieno e parziale il contributo per l’acquisto dei libri di testo scolastici 

Il Consiglio Direttivo di Ebinat ha deciso di stanziare, in favore dei dipendenti a tempo indeterminato pieno e parziale o ai loro figli, per l’anno scolastico 2024/2025, un contributo pari a 40.000 euro, per l’acquisto dei libri relativi ai corsi di scuola secondaria di 1°grado (media inferiore) e 50.000 euro per l’acquisto dei libri relativi ai corsi della scuola secondari di 2° grado (media superiore).
Il requisito preliminare per richiedere il contributo all’Ente è stato individuato nel limite di reddito non superiore a 45.000,00 euro, attestato dalla certificazione ISEE 2024.
Il contributo procapite/studente per l’acquisto dei libri è stato fissato in un importo non superiore a 200,00 euro, a favore di un numero massimo di 200 studenti frequentanti i corsi di scuola secondaria di 1° grado (media inferiore), e non superiore a 250,00 euro, a favore di un numero massimo di 200 studenti frequentanti i corsi di scuola secondaria di 2° grado (media superiore).
Qualora le domande eccedano gli importi stanziati, l’Ente provvederà a stilare una graduatoria delle domande pervenute sulla base del valore ISEE 2024, per contenere i contributi nei limiti dei pertinenti stanziamenti complessivi.

Fondo Fasie: nuovo regolamento e Piano Sanitario dal 1° gennaio 2025 

Nuovo regolamento del Fondo e modifiche al Piano Sanitario disponibili dal mese di novembre 2024

Il Fondo Fasie ha informato i dipendenti assunti dalle aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro Energia e Petrolio, Gas e Acqua, Industrie Ceramiche, Attività Minerarie, dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025, del nuovo Regolamento del Fondo e del nuovo Piano Sanitario 2025.
Di seguito, le novità apportate dal Regolamento 2025:
– sarà necessaria l’iscrizione da almeno 60 mesi al Fondo per divenire Prosecutori volontari;
– per iscrivere al Fondo un convivente, se previsto dall’Opzione sanitaria scelta, sarà obbligatorio presentare lo stato di famiglia;
– in caso di figli permanentemente inabili al lavoro non sarà necessaria la convivenza anagrafica e la quota di iscrizione viene versata, in qualità di convivente, dal ventiseiesimo anno di età.
In merito, sono state revisionate le quote riservate ai dipendenti che desiderano estendere la copertura sanitaria a familiari (pari a 228,00 euro) e conviventi (pari a 444,00 euro) e le quote per iscriversi in qualità di Prosecutori volontari, con la possibilità, ove consentito, di iscrivere anche familiari e conviventi, che saranno pari a 260,00 euro (Opzione sanitaria base), 620,00 euro (Operazione sanitaria standard), 930,00 euro (Opzione sanitaria extra), 1.430,00 (Opzione sanitaria plus) e di 550,00 euro (Opzione sanitaria familiari/conviventi).
L’iscrizione al Fondo Fasie, sia in qualità di lavoratore che di Prosecutore volontario, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 1°dicembre 2024 e l’Opzione sanitaria scelta non può essere modificata per almeno 3 anni.
Sempre a partire dal 1°gennaio 2025, il Piano sanitario 2025 prevedrà:
– per i grandi interventi, l’aumento della diaria che passerà da 100,00 euro a 150,00 euro per gli interventi effettuati usufruendo del Servizio Sanitario Nazionale e l’aggiunta di una franchigia pari al 30% per gli interventi effettuati al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale;
– per i ricoveri ordinari con intervento chirurgico, l’aumento della diaria da 80,00 euro a 100,00 euro, in caso di interventi effettuati usufruendo del Servizio Sanitario Nazionale, l’aumento della franchigia, che passerà dal 25 al 30%, per i day hospital e gli interventi effettuati al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale;
– per odontoiatria, l’aumento del massimale fino a 700,00 euro;
– per polispecialistica, stabilito a 57,00 euro il rimborso per visita specialistica, con un numero massimo di 5 visite all’anno;
– per gli occhiali da vista e lenti a contatto, il rimborso per ogni tipologia di lente a contatto e di 40,00 euro in aggiunta a quella prevista dal Piano Sanitario del Fondo, in caso di acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto presso uno dei negozi della rete Salmoiraghi & Viganò e Grand Vision, per un massimo di 90,00 euro.

Contribuzione INPGI: il 31 ottobre scade il termine per il versamento a saldo

L’Istituto ha comunicato le diverse modalità di pagamento (INPGI, comunicato 11 ottobre 2024).

L’INPGI ha rammentato la scadenza del termine per il versamento della contribuzione a saldo riferita ai redditi professionali prodotti nell’anno 2023 dai giornalisti iscritti all’Istituto, fissata per il prossimo 31 ottobre. Il versamento – a seconda della scelta effettuata nella compilazione della comunicazione reddituale eseguita entro lo scorso 30 settembre 2024 – riguarderà l’intero importo in unica soluzione o la prima delle 3 rate mensili previste, con scadenza il 31 Ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre 2024.

Le modalità di pagamento

Il pagamento, a scelta del giornalista, potrà essere effettuato mediante F24-accise, utilizzando il codice tributo G002 (per i versamenti in unica soluzione) o G003 (per i versamenti in 3 rate), indicando il codice identificativo 22222, il codice Ente P e  nei campi mese/anno di riferimento 01/2023. Il modello deve obbligatoriamente essere intestato al giornalista interessato. In alternativa, potrà essere effettuato un bonifico bancario sul conto indicato nel comunicato in commento pubblicato sul sito istituzionale, avendo cura di indicare nella causale: “SU (per i versamenti in unica soluzione) oppure S1 (per la prima rata e S2 e S3 per le rate successive), seguiti da 2023  e dal codice fiscale e/o matricola INPGI.

CIRL Idraulico forestale Lombardia: siglato il rinnovo contrattuale

Con il rinnovo sono previsti 40,00 euro di aumento e novità, tra le altre cose, su classificazione del personale e permessi

In data 8 ottobre 2024, le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, le delegazioni di Ersaf e dei consorzi forestali e la regione Lombardia hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale regionale idraulico forestale relativo alla regione Lombardia. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2026. Per quanto riguarda la parte retributiva, dal 1° settembre 2024 è previsto un aumento salariale pari a 40,00 euro (parametro 100). Inoltre, è stato inserito all’art. 4, nei lavoro elencati per la stabilizzazione della manodopera anche il vivaismo forestale. All’interno della classificazioni, al 3° livello operai qualificati Super anche i profili di: muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale; mentre, al 2° livello operai qualificati anche i profili di: muratore, ferraioli e falegnami qualificati.
Viene specificato che all’interno dell’orario di lavoro rientra anche la preparazione dei mezzi, dei materiali o delle attrezzature da utilizzare nella giornata lavorativa. All’art. 13 bis “permessi straordinari” viene aggiunto che in caso di decesso o di un parente o affine entro il 2° grado o del convivente ad un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi. A tutti gli assunti vengono riconosciute le ore per le visite mediche pre-assuntive e incostanza di lavoro, oltre al riconoscimento delle spese di viaggio-pasto avute nella giornata, salvo condizioni di miglior favore. 

Concordato preventivo biennale: i codici tributo per chi si avvale del ravvedimento speciale

Sono disponibili i codici tributo per versare l’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e scelgono il regime di ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 (Agenzia delle entrate, risoluzione 17 ottobre 2024, n. 50/E).

I soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento speciale (articolo 2-quater, D.L. 9 agosto 2024, n. 113) possono effettuare il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP (commi da 2 a 7 del medesimo articolo 2-quater), utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

  • 4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

  • 4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4074” e “4075” devono esser esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

Il codice tributo “4076” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.

In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo deve essere valorizzato con “0101”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale deve essere eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.