Contribuzione in agricoltura: la sospensione d’ufficio dell’attività con soli operai a tempo determinato

Fornite indicazioni per consentire un puntuale aggiornamento delle posizioni contributive della Gestione contributiva agricola (INPS, circolare 9 ottobre 2024, n. 91).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di sospensione d’ufficio dell’attività con dipendenti per le posizioni contributive caratterizzate esclusivamente da operai a tempo determinato nel settore agricolo.

In effetti, per sospensione dell’attività con dipendenti si intende il periodo di tempo durante il quale il datore di lavoro cessa di avere in forza operai agricoli. Durante tale periodo il soggetto che svolge l’attività economica continua a esistere sotto il profilo fattuale e giuridico e può o meno svolgere attività di produzione (avvalendosi, per esempio, del contoterzismo), ma non ha contratti di lavoro in corso con operai agricoli.

Dato che l’assenza di operai in forza determina il venire meno dell’obbligo assicurativo e contributivo, il datore di lavoro iscritto alla Gestione contributiva agricola è tenuto a comunicare lo stato di “sospensione” entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 375/1993.

Tuttavia, in considerazione delle particolari modalità produttive che caratterizzano molte imprese agricole che si avvalgono esclusivamente di operai a tempo determinato (su tutte le posizioni contributive associate al relativo codice fiscale oppure con riferimento a un solo CIDA), consistente nell’utilizzo discontinuo della forza lavoro nel corso dell’anno in relazione alla tipologia di orientamento colturale concretamente praticato, nell’Allegato n. 1 alla circolare INPS n. 88/2006 è stato precisato che: “Non integra la fattispecie della sospensione dell’attività, la condizione dell’azienda che assume manodopera a tempo determinato in uno o più trimestri nel corso dell’anno in relazione alle proprie esigenze aziendali”.

Per garantire un adeguato aggiornamento degli archivi della Gestione contributiva agricola, le posizioni CIDA esclusivamente utilizzate per la gestione degli adempimenti contributivi relativi ai soli operai a tempo determinato e connotate dalla mancanza, durante un intero anno civile (quindi dal mese di gennaio al mese di dicembre), di invio di flussi Uniemens-PosAgri e dall’assenza di contratti di lavoro attivi, devono essere poste d’ufficio nello stato di “Sospensione”.

In questo caso, la data di sospensione deve coincidere con il primo giorno successivo rispetto alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro oppure, se posteriore, in via convenzionale, con la data dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di competenza della dichiarazione Uniemens-PosAgri trasmessa.

Dopodiché, l’assunzione di un nuovo operaio agricolo su una posizione contributiva (CIDA) sospesa ne determina il cambio di stato da “Sospesa” a “Riattivata”.

L’acquisizione dell’informazione negli archivi della Gestione contributiva agricola è innescata da una denuncia di variazione del datore di lavoro, presentata attraverso il servizio “Iscrizione Azienda Agricola” presente nell’area riservata del portale istituzionale dell’INPS, che deve pervenire all’Istituto entro 30 giorni dall’assunzione ai sensi del citato articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 375/1993.

 

 

CCNL Terme: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Rinnovato il contratto di settore per i dipendenti delle aziende e dei centri benessere termali 

L’ 8 ottobre 2024 le Parti sociali Federterme Confindustria, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, hanno firmato l’ipotesi di rinnovo del contratto per gli oltre 15 mila addetti che lavorano all’interno delle aziende termali e dei centri benessere termali delle stesse aziende.
L’accordo, che decorre dal 1° ottobre 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027, prevede un aumento economico complessivo a regime di 200,00 euro a livello IV e una massa salariale di oltre 6.400,00 euro nell’arco di vigenza contrattuale.
La prima quota di aumento salariale, pari a 60,00 euro viene erogata con la retribuzione di ottobre e la seconda quota, di 35,00 euro, con la retribuzione di dicembre 2026.
Inoltre, l’accordo prevede:
– di istituire, dal 1° gennaio 2025, un sistema di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settore termale;
– l’introduzione della malattia e dell’infortunio non sul lavoro tra le materie oggetto di contrattazione di II livello;
– il riconoscimento della maturazione dei ratei di ferie, riposi per riduzione dell’orario, ex festività, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità durante i periodi di congedo parentale;
– aggiornamento dell’articolo in tema di pari opportunità e di contrasto alla violenza e alle molestie e supporto alle donne vittime di violenza;
– istituzione di tavoli tecnici volti ad analizzare in modo proattivo i vari istituiti contrattuali.

Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul “Bonus Natale”

Pubblicate le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul “Bonus Natale”, un’indennità a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri (Agenzia delle entrate, circolare 10 ottobre 2024, n. 19/E). 

L’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 143/2024 (cosiddetto Decreto Omnibus), ha stabilito che, nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della Legge delega, venga erogata, una tantum per l’anno 2024, un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. 

 

Tre sono i requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il bonus:

  • avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro;

  • avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico;

  • avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Con riguardo al limite dei 28mila euro, la circolare chiarisce che non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Quanto invece al secondo requisito, il documento precisa che occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico.

 

Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale).

In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare, tramite autocertificazione, di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma.

 

Il documento di prassi, infine, fornisce istruzioni ai sostituti d’imposta che dovranno erogare il bonus, spiegando che l’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro e non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (es. part-time).

Il sostituto d’imposta dovrà riconoscere l’indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà, poi, recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

CCNL Metalmeccanica Art. (Conflavoro-Confsal): sottoscritto verbale integrativo

Le Parti Sociali hanno apportato modifiche all’inquadramento del settore Autoriparazioni e all’apprendistato per il settore Metalmeccanica e installazione impianti

Il giorno 9 settembre 2024 Conflavoro Pmi e Fesica Confsal hanno sottoscritto l’accordo integrativo e modificativo del CCNL del settore Metalmeccanico Artigianato, applicabile ai rapporti di lavoro tra le aziende e lavoratori operanti nel settore suindicato. 

Dopo il rinnovo del contratto siglato nel mese di gennaio le Parti Sociali sopra indicate, riconoscendo la necessità di una migliore chiarezza dei vari istituti contrattuali ed al fine di risolvere refusi generati in fase di precedente scrittura, sono intervenute sull’inquadramento del settore Autoriparazioni e sull’apprendistato per il settore Metalmeccanica e installazione impianti.
Le variazioni stabilite, con effetto dal 1° settembre 2024, riguardano la disciplina dell’apprendistato e l’inquadramento professionale. In particolare, in materia di apprendistato, il comma 2 dell’art. 56 viene così modificato ed integrato: “Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nei livelli dal 5° al 1°, con riferimento, per quest’ultimo, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. Per il settore Restauro artistico, l’apprendistato è previsto per i livelli dal 2° al 5° e per il settore Metalmeccanica ed installazione impianti per i livelli dal 1° al 6°”.
Per quanto riguarda la classificazione del personale per il Settore Autoriparazione, l’art. 141 viene così modificato: “In questo settore non sono inquadrati i lavoratori del livello 1° e 3°” A seguire: La locuzione “ terzo livello” viene sostituita con “quarto livello” La locuzione “quarto livello” viene sostituita con “quinto livello” La locuzione “quinto livello” viene sostituita con “sesto livello La locuzione “sesto livello” viene sostituita con “settimo livello”.

Beneficiari ADI: chiarimenti sulla partecipazione ai Tirocini sociali

Le indennità correlate ai TIS non rilevano per la verifica del diritto o dell’importo dell’Assegno di inclusione (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 3 ottobre 2024, 16631).

Il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato una nota in materia di partecipazione ai Tirocini di inclusione sociale (TIS) di beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e di nuclei e individui in condizioni economiche similari.

Al riguardo, il dicastero evidenzia che:

– le indennità correlate ai TIS non rilevano ai fini del reddito per la verifica del diritto o dell’importo dell’Assegno di inclusione;
– i beneficiari dell’ADI che avviano il TIS non sono tenuti a presentare l’ADI-Com esteso (a differenza dei tirocini formativi e di orientamento che sono attivabili dai servizi per il lavoro nell’ambito del Patto di servizio personalizzato);
– i case manager dovranno sempre inserire il TIS in GePI tra i sostegni erogati nell’ambito del PaIS. In questo modo sarà possibile comunicare automaticamente all’INPS che si tratta di tirocinio sociale ed evitare la sanzione per mancata presentazione dell’ADI-Com esteso.

Diverso è, invece, il caso dei Tirocini di formazione e orientamento, attivabili dai servizi per il lavoro nell’ambito del Patto di servizio personalizzato, che ricadono nelle previsioni dell’articolo 3, comma 7 del D.L. 48/2023, che dispone che in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, la cumulabilità con il beneficio previsto è riconosciuta entro il limite massimo di 3000 euro lordi annui per il nucleo familiare.

Il beneficiario deve comunicare a INPS la partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro utilizzando il modello ADI-Com esteso, pena la decadenza dal beneficio. 

Sospensione dell’ADI

In riferimento al rischio di sospensione per mancata presentazione dell’ADI-Com esteso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali precisa che questo deriva dalla non corretta indicazione da parte delle aziende ospitanti i tirocinanti nelle Comunicazioni obbligatorie (CO) della natura del tirocinio. Infatti, la sospensione viene applicata quando dalle comunicazioni obbligatorie risulta attivato un tirocinio non classificato come TIS, ma non risulta essere stato presentato l’ADI-com esteso da parte del beneficiario (per comunicare l’importo della indennità).

Al riguardo il Ministero invita a sensibilizzare le aziende ospitanti alla corretta comunicazione della natura del tirocinio utilizzando nelle CO la categoria “09 – PERSONA PRESA IN CARICO DAI SERVIZI SOCIALI E/O SANITARI” che, come indicato nel relativo manuale, identifica i partecipanti ai tirocini di inclusione sociale.

Infine, il dicastero rammenta che i tirocini sociali rientrano tra gli interventi attivabili anche in favore di nuclei familiari e di individui che non siano beneficiari dell’Assegno di inclusione e in possesso di attestazione ISEE non superiore a 9360 euro, per i quali sussista una “presa in carico sociale” come definita con D.M. n.160/2023 nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato.

CIPL Agricoltura Operai Venezia: siglato l’accordo di rinnovo

Rinnovato il contratto per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Venezia

Il 24 settembre 2024 le Parti sociali Confagricoltura Venezia, Federazione Provinciale Coldiretti di Venezia e la Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia, insieme alle OO.SS. Flai-Cgil Venezia, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno firmato l’accordo di rinnovo che interessa i dipendenti del settore della provincia di Venezia.
L’accordo verte sui seguenti temi:
– pari opportunità;
– appalti di servizio;
– introduzione di nuove figure e livelli ( Liv. B1 addetto droni, Liv. B1 conducente di motobarche in acque interne ed esterne, Liv. B2 addetto motosega, Liv. D, addetto sfalcio siepi ed erba);
– ferie solidali, i lavoratori assunti potranno cedere a titolo gratuito e su base volontaria le ferie ed i riposi da loro  maturati ad altri dipendenti;
– indennità di reperibilità, pari al 10% della retribuzione globale di fatto;
– aumento delle retribuzioni del 6,4% con decorrenza 1° ottobre 2024;
– premio continuità professionale, a titolo di Una Tantum pari al 50% di una retribuzione lorda, riconosciuto al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio continuativo; 
– previdenza, assistenza ed integrazione trattamento malattia ed infortunio.

Pubblicata la legge di conversione del Decreto Omnibus

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2024, n. 236, la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico nazionale.

La legge di conversione è entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 9 ottobre 2024.

Il decreto convertito in questione, al Capo I, fornisce disposizioni fiscali:

  • in materia di credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (articolo 1);

  • in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (articolo 2);

  • in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti (articolo 2-bis);

  • sul trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono (articolo 2-ter);

  • sull’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (articolo 2-quater);

  • in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche (articolo 3);

  • riguardo al credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 4);

  • di modifica della disciplina in materia di IVA (articolo 5);

  • sulla tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri (articolo 6);

  • di modifica della Legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi abusivamente (articolo 6-bis);

  • sull’introduzione dell’articolo 174-sexies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (articolo 6- ter).

Il Capo II contiene, invece, disposizioni in materia di proroghe di termini normativi (articoli dal 7 al 7-quater).

 

L’articolo 1, come modificato in sede di conversione, integra le modalità per l’erogazione del contributo sotto forma di credito di imposta per la realizzazione di investimenti nella ZES unica; stabilisce una procedura di calcolo dell’ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa prevedendo la possibilità che l’autorizzazione di spesa sia incrementata nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l’anno 2024; dispone che i versamenti all’entrata possano essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate; viene disciplinata l’ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e alle zone assistite della regione Abruzzo con il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 sia inferiore a quello massimo riconoscibile; interviene sulla disciplina del registro per le tecnologie del fotovoltaico prevedendo che, sia gli impianti fotovoltaici, sia le relative celle, debbano essere prodotte negli Stati membri dell’UE.

 

L’articolo 2 eleva da 100.000 a 200.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

A seguire, il nuovo articolo 2-bis prevede, a determinate condizioni, una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2024, di importo pari a 100 euro.

 

L’articolo 2-ter, introdotto in sede di conversione, riduce della metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano (comma 1). Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater ovvero che ne decadono (comma 2).

 

L’articolo 2-quater, inserito anch’esso in sede di conversione, consente ai soggetti ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

L’articolo 3, modificato al Senato, chiarisce che, ai fini IVA, fino al 31 dicembre 2024, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare a porre fuori dal campo di applicazione dell’IVA le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021.

Come modificato in fase di conversione, l’articolo 4 ripropone, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, alcune agevolazioni fiscali per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 15 novembre 2024.

 

Il nuovo articolo 6-ter, inoltre, modifica la Legge n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), prevedono per un più efficace contrasto della pirateria online specifici obblighi di segnalazione e di comunicazione per i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione.

 

L’articolo 7, comma 1, stabilisce che il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all’articolo 1, comma 82, della Legge n. 213/2023, è differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest’ultimo termine è differito anch’esso al 30 settembre 2024. Sempre l’articolo 7, al comma 2, proroga i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva sull’adeguamento delle esistenze di bilancio iniziali previsto dall’articolo 1, commi da 78 a 85, della Legge di bilancio 2024. Al comma 3, invece, proroga dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024 i termini di versamento dell’imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1°gennaio 2024. Infine, al comma 5 lo stesso articolo 7 consente ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell’albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, di adeguare il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2025 anziché entro il 31 dicembre 2024 previsto dalla normativa previgente.

CCNL Ortofrutticoli ed agrumari (Conflavoro-Confsal): firmato il rinnovo contrattuale per il settore



Stabiliti nuovi minimi retribuitivi, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo


Il 12 settembre 2024 Conflavoro e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale per le lavoratrici ed i lavoratori del settore ortofrutticoli ed agrumari, scaduto il 29 febbraio 2024. Il nuovo CCNL decorre dal 1° settembre 2024 e scade il 31 agosto 2027. Dal punto di vista retributivo vengono stabiliti nuovi minimi con le relative decorrenze al 1° settembre 2024, 1° giugno 2025, 1° giugno 2026 e 1° agosto 2027. Di seguito la tabella con gli importi aggiornati. 






























































Livello Minimi al 1° settembre 2024 Minimi al 1° giugno 2025 Minimi al 1° giugno 2026 Minimi al 1° agosto 2027
Quadro* 2.337,00 2.367,00 2.397,00 2.486,95
1° livello 2.230,00 2.258,50 2.287,15 2.373,00
2° livello 1.970,50 1.995,90 2.021,00 2.096,95
3° livello 1.884,15 1.908,40 1.932,55 2.005,00
4° livello 1.706,50 1.728,40 1.750,40 1.815,95
5° livello 1.633,10 1.654,00 1.674,95 1.737,90
6° S livello 1.598,30  1.618,70 1.639,20 1.700,80
6° livello 1.559,90 1.579,90 1.599,95 1.660,00
7° livello 1.500,10 1.519,30 1.538,55 1.596,30

* Per il Quadro è prevista l’aggiunta di un’indennità di funzione pari a 160,00 euro. 
In materia di lavoro straordinario, notturno e festivo sono state indicate le seguenti maggiorazioni. Inoltre, viene precisato che il lavoro notturno è quello prestato tra le 22:00 e le 6:00 e le ore prestate a tale titolo sono retribuite con la maggiorazione del 15%. 

















Lavoro straordinario Maggiorazione
Lavoro straordinario diurno 35%
Lavoro straordinario notturno 50%
Lavoro domenicale o straordinario festivo 42%
Lavoro straordinario festivo notturno 60%

Per l’apprendistato professionalizzante viene precisato che può essere instaurato per i livello dal 2° al 5° (36 mesi) e per il 6° (24 mesi) con relativo inquadramento.

















Livello 1° periodo 2° periodo 3° periodo
Dal 2° al 5° 2 livelli sotto quello di destinazione finale 1 livello sotto quello di destinazione finale Livello di destinazione
1 livello sotto quello di destinazione finale Livello di destinazione

Introdotte novità anche per il lavoro stagionale; il periodo di prova; orario di lavoro; Banca Ore; malattia; infortunio; Fondo Sani ed Ebiasp. Vengono inserite le indennità per il lavoratori che operano nelle celle frigorifere, disagio freddo (10%) e disagio caldo (10%) e per i lavoratori operanti a distanza inferiore a 3 metri rispetto agli impianti di fiamme vive (10%). Inserita anche un’appendice con l’accordo sul tempo determinato. 

RED precompilato: parte la la Campagna ordinaria 2024

Disponibile per i pensionati interessati il nuovo servizio online (INPS, messaggio 4 ottobre 2024, n. 3301).

L’INPS, con l’avvio della Campagna RED ordinaria 2024 per la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2023, ha reso disponibile ai pensionati interessati il nuovo servizio online “RED Precompilato” in sostituzione del “RED Semplificato”.

Bisogna ricordare, infatti, che l’ordinamento previdenziale prevede la concessione sia di prestazioni di carattere assistenziale, sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all’ammontare dell’importo dei redditi del titolare della prestazione e, in taluni casi, del coniuge e dei familiari componenti il nucleo reddituale rilevante.

Pertanto, in linea generale, i titolari delle citate prestazioni collegate al reddito, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo di dichiarare all’INPS i propri redditi e, qualora previsto, anche quelli del coniuge e dei componenti del nucleo rilevanti per le prestazioni, al fine di evitare il rischio di sospensione delle stesse in caso di mancato adempimento (articolo 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008).

Il nuovo servizio “Red Precompilato”

Fatte salve le consuete modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito anche attraverso i CAF e i liberi professionisti abilitati convenzionati, il nuovo servizio “RED Precompilato”, previo consenso dell’interessato, permette la precompilazione dei dati reddituali già conosciuti dall’INPS.

Tali dati possono essere confermati, integrati e rettificati dall’interessato, al fine dell’invio telematico della dichiarazione reddituale relativa alla Campagna RED ordinaria 2024 (redditi anno 2023), da effettuare entro il 28 febbraio 2025.

Il servizio, inoltre, è supportato da una finestra di conversazione con un assistente virtuale (chatbot) in grado di chiarire le modalità di compilazione e i criteri di valorizzazione delle diverse informazioni reddituali.

Il servizio “RED Precompilato” può essere utilizzato accedendo alla pagina di approfondimento “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)” presente nel sito istituzionale dell’INPS, attraverso una delle seguenti modalità di autenticazione: CNS, SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, eIDAS.

 

CCNL Federcasa: report del tavolo di trattativa

Il Presidente di Federcasa ha proposto un incremento economico del 6,5%

Si è svolto nella giornata del 2 ottobre 2024 il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa. L’Associazione datoriale aveva trasmesso negli scorsi mesi una versione modificata della parte normativa discordante sia da quanto convenuto nei tavoli precedenti sia da quanto proposto unitariamente a maggio, rispetto alla quale le OO.SS avevano proposto modifiche in merito ai punti di arretramento. La controparte datoriale si era poi impegnata a verificare le parti discusse e a rimandare un nuovo testo. 
In merito alla parte economica del rinnovo, il Presidente di Federcasa ha presentato una prima proposta condivisa dall’assemblea dei presidenti così articolata:
6,5% di incremento tabellare dal 1° gennaio 2024;
600,00 euro di una tantum per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Le OO.SS. avevano chiesto unitariamente una diversa proposta che aumentasse il costo complessivo del contratto e che rappresentasse un incremento stipendiale strutturale. La controparte, dopo lunga discussione, ha dimostrato disponibilità a ragionare di una proposta economica maggiore su cui chiedere alle aziende un mandato con l’impegno di un aggiornamento a breve termine.
Il Presidente ha, quindi, rimesso all’assemblea delle aziende la definizione di una proposta complessiva della parte economica e normativa su cui le OO.SS. faranno le proprie valutazioni.