Adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali il Fondo di solidarietà della Provincia di Bolzano

Fornite le istruzioni amministrative e operative in materia di prestazioni di assegno di integrazione salariale (INPS, circolare 22 agosto 2024, n. 88).

In considerazione dell’introduzione della riforma degli ammortizzatori sociali (Legge n. 234/2021 che ha modificato il D.Lgs. n. 148/2015), l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative e operative relative alle prestazioni di assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol.

In proposito bisogna rammentare l’emanazione del D.M. 22 agosto 2023, entrato in vigore il 24 ottobre 2023, che sostituisce integralmente il decreto interministeriale, n. 98187/2016, adeguando la disciplina del Fondo a quanto disposto dai commi 1-bis dell’articolo 30 e 1-bis dell’articolo 40 del D.Lgs.  n. 148/2015, introdotti dalla Legge n. 234/2021.

Le modifiche normative apportate più rilevanti sono relative all’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, alla durata e alla misura dell’assegno di integrazione salariale, all’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie, all’eliminazione del cosiddetto tetto aziendale.

I beneficiari

Innanzitutto, il Fondo di solidarietà in questione ha lo scopo di assicurare ai lavoratori dei datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 148/2015, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, tutele del reddito nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

In particolare, hanno diritto alla prestazione di assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023, tutti i lavoratori subordinati, compresi i dirigenti e gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato, nonché i lavoratori a domicilio, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, a condizione che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento (articoli 2, commi 7 e 8, e 6, comma 1 del D.I.).

Le causali

L’accesso all’assegno di integrazione salariale è previsto in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 (ordinarie) e 21 (straordinarie) del D.Lgs. n. 148/2015, e successive modificazioni.

I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo in commento possono presentare istanze per tutte le causali straordinarie previste dalla normativa, con l’avvertenza di rispettare i criteri previsti dal D.M. n. 94033/2016, e successive modificazioni, a seconda del requisito dimensionale posseduto nel semestre precedente alla data della domanda.

Le istanze per le causali ordinarie sono valutate sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 95442/2016.

L’assegno di integrazione salariale

Per quanto riguarda la misura dell’assegno di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del D.I. in argomento la misura dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari alla misura del trattamento di integrazione salariale, così come definita dall’articolo 3 del D.Lgs n. 148/2015, anche in relazione ai massimali.

In merito alla durata della prestazione di assegno di integrazione salariale garantita dal Fondo, l’articolo 6, comma 3 del D.I. 22 agosto 2023 prevede che l’assegno di integrazione salariale può essere concesso per una durata non superiore a 13 settimane per singola richiesta, differenziando la durata massima della prestazione in funzione del numero di lavoratori occupati nel semestre precedente.

Transfer pricing, la documentazione nazionale va prodotta in lingua italiana

In materia di Transfer Pricing, l’Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito alla possibilità di produrre la Documentazione Nazionale in lingua inglese (Agenzia delle entrate, 21 risposta agosto 2024, n. 174).

L’articolo 1, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997 stabilisce che in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

 

L’articolo citato prevede che il possesso di tale documentazione, nonché la comunicazione del suo possesso e la consegna durante l’eventuale attività di accesso, ispezione o verifica, costituisce un’esimente ai fini della sanzione amministrativa applicabile nei casi di rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento in attività inerenti al Transfer pricing, nei casi in cui, a seguito di accesso, ispezione o verifica, emerge una maggiore imposta o una differenza del credito.

La suddetta disciplina non contempla un obbligo di predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento, bensì un onere a carico del contribuente che scelga di aderire a tale facoltà in un’ottica di adempimento spontaneo ottenendo, al contempo, un beneficio in termini di esimente sanzionatoria.

 

La documentazione rilevante ai fini della disciplina in questione è individuata con il provvedimento dell’Agenzia n. 360494/2020, il quale stabilisce che la documentazione idonea è costituita da:

  • un documento denominato Master file;

  • un documento denominato Documentazione nazionale.

In merito al requisito linguistico, il provvedimento stabilisce che il Master file e la Documentazione nazionale devono essere redatti in lingua italiana; tuttavia il Master file può essere presentato in lingua inglese.

Tale statuizione risulta coerente con le Linee guida OCSE, le quali affermano che in materia di Transfer pricing la lingua della documentazione debba essere stabilita dai legislatori nazionali dei singoli Stati.

 

La circolare n. 15/2021, poi, ha precisato che gli allegati alla Documentazione nazionale possono essere presentati anche in una lingua diversa dall’italiano.

 

In conclusione, in risposta all’interpellante, l’Agenzia delle entrate chiarisce che la Documentazione Nazionale deve essere necessariamente presentata in lingua italiana. Tale conclusione vale anche in relazione ai contribuenti, come la società istante, ammessi al regime di adempimento collaborativo in quanto il citato regime e le semplificazioni degli adempimenti tributari ad esso connesse non implicano la possibilità di disattendere specifici obblighi previsti dalla normativa vigente.

Agricoltura: rivalutate le prestazioni malattia professionale e infortunio per il 2024



Dal 1° luglio l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa è fissato in 667,12 euro (D.M. 5 luglio 2024, n. 111).


Il D.M. n. 111/2024 ha provveduto alla rivalutazione per l’anno in corso delle prestazioni per infortunio e malattia professionale per il settore agricolo.


In particolare, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2024, in 30.577,54 euro. Invece, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di 20.258,70 euro pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.


Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa


Sempre dal 1° luglio 2024, l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa è fissato in 667,12 euro


Assegno una tantum


Dalla medesima data, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario) è fissato in 12.240,02 euro.


Assegni continuativi mensili


Gli assegni continuativi mensili (articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n. 1124/1965) sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Pertanto, applicando loro il coefficiente di rivalutazione 1,054 si ottengono i seguenti importi:




















Inabilità Importi dal 1° luglio 2024
dal 50 al 59% € 468,85
dal 60 al 79% € 654,26
dall’80 all’89% € 1.123,25
dal 90 al 100% € 1.591,84
100% + a.p.c. € 2.259,30

CCNL Centri Elaborazione dati: con settembre welfare e nuovi minimi retributivi



Previsti per tutti i lavoratori dipendenti piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di 150,00 euro


Con l’accordo del 9 marzo 2022 Assoced, Lait e U.G.L. hanno stabilito i nuovi minimi retributivi in vigore da settembre per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P. 
































Livello Minimo dall’1.9.2024
Quadro di direzione 2.896,81
Quadro 2.632,64
1 2.260,29
2 2.023,58
3 Super 1.940,16
3 1.816,30
4 1.690,01
5 1.609,07
6 1.358,86

Oltre agli incrementi economici, le aziende attribuiranno con il mese di settembre a tutti i lavoratori dipendenti piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di 150,00 euro. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del t.f.r. Ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, sempre di ogni anno:


– con contratto a tempo indeterminato;


– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).


Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio-31 dicembre di ciascun anno. I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Nell’accordo viene inoltre precisato che quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. 

CIPL Agricoltura operai Cremona: Flai non firma il contratto

Le retribuzioni non sono state ritenute adeguate all’andamento dell’inflazione

Con l’accordo di rinnovo, il contratto provinciale operai agricoli e florovivaisti, che rimarrà in vigore fino al 2027, prevede per gli oltre 8 mila addetti del settore operante nel territorio cremonese :
– l’aumento dei salari del 6,20% per ciascun livello professionale;
– l’aumento da 100 mila a 150 mila euro della somma prevista per la previdenza, assistenza e per le prestazioni aggiuntive a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie;
– un ruolo più centrale dell’Ebat Cimi di Cremona per la tutela, il welfare e la formazione;
– modifiche in tema di appalti;
– introduzione di indennità pari a 20 e 10 euro mensili per le figure di casaro e aiuto casato;
– aggiornamento delle indennità per il pasto e la cena in caso di attività fuori sede.
Nonostante siano state apprezzate le novità introdotte, tra cui l’istituzione della figura del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza, Flai ha ritenuto di non sottoscrivere l’accordo fino all’espletamento di ulteriori verifiche in tema di salari. Invero, secondo gli stessi, il risultato raggiunto non adegua, in relazione all’andamento dell’inflazione, le retribuzioni sia in termini di quantità economiche sia per il ritardo dalla scadenza naturale del 31 dicembre 2023.

Corretto trattamento fiscale degli interessi passivi versati a seguito di adesione

L’Agenzia delle entrate si è espressa in merito ad un quesito sulla deducibilità ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione e di accertamento con adesione (Agenzia delle entrate, risposta 20 agosto 2024, n. 172).

L’Agenzia delle entrate ha contestato alla società istante alcuni rilievi in materia di transfer pricing che hanno interessato, in particolare, la misura della remunerazione riconosciuta alla stessa dalla società controllata, per il passaggio della delega di gestione di una terza società.

Attraverso la sottoscrizione di un Accordo, la società istante e la Direzione regionale hanno definito le contestazioni pendenti, identificando la remunerazione che la società controllata avrebbe dovuto corrispondere, in coerenza con la disciplina propria dei prezzi di trasferimento.

L’Accordo ha avuto esecuzione con la definizione degli atti di conciliazione e di adesione relativi ai singoli periodi d’imposta, tenuto conto delle maggiori imposte versate e degli interessi per ritardato versamento.

 

Il quesito posto dalla società istante, dunque, concerne il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.

 

Al riguardo, l’Agenzia riconferma l’orientamento espresso nella risposta n. 541/2022, nell’ambito della quale è stato statuito che la deducibilità degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.

 

Gli interessi passivi correlati alla riscossione e all’accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione e rientrano quindi nell’ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi, separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono.

 

Nella risposta, inoltre, si fa riferimento a un analogo principio già elaborato dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 178/2001, in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla Commissione Europea, in cui era stato affermato che l’articolo 63 del TUIR (attuale articolo 96) non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell’evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell’onere cui essi sono accessori.

 

In conclusione, considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l’autonomia della funzione degli interessi passivi, la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall’articolo 63 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.

Assicurazione per studenti e personale della scuola: le indicazioni applicative per la proroga 2024-2025

In attuazione dell’articolo 9 del Decreto Omnibus la tutela è stata estesa al nuovo anno scolastico (INAIL, nota n. 8522/2024).

L’articolo 9, comma 1 del D.L. 113/2024 (cosiddetto Decreto Omnibus) ha esteso la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025.

Di conseguenza, l’INAIL ha emanato la nota in argomento con le indicazioni applicative in materia. In particolare, ai fini dell’operatività della tutela assicurativa per l’anno scolastico/accademico 2024/2025, le scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non devono effettuare alcun adempimento.

Invece, per gli studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, la cui assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale, dal 1° luglio 2024 l’importo del premio annuale a persona è aggiornato in 10,40 euro.

A seguito della rivalutazione, l’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2023/2024, risulta uguale a 10,05 euro.

Il premio annuale dovuto per ciascun alunno/studente in sede di regolazione pertanto è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’INAIL entro il 30 novembre, per l’importo di 10,05 euro a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% (articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124). Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.

Inoltre, per i docenti, le scuole e istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell’anno 2024 e di rata 2025 con l’autoliquidazione 2024/2025, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2024, le retribuzioni corrisposte nel 2024 ai lavoratori in questione assicurati alla voce di tariffa 0611. Sulla base delle retribuzioni denunciate per l’anno 2024 sarà versato il premio di rata dell’anno 2025.

 

CCNL Enti Lirici: i sindacati chiedono un incontro

Nei giorni scorsi i sindacati Fistel Cisl, Cgil Slc e Uilcom hanno richiesto un incontro con il Ministro della Cultura al fine di discutere sulla riforma delle Fondazioni Lirico Sinfoniche evidenziando la necessità di un dialogo costruttivo sulla validazione del CCNL sottoscritto il 30 novembre 2023.

Regime IVA con meccanismo di inversione contabile per le cessioni di gas e di energia 

Con il principio di diritto del 12 agosto 2024, n. 2, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’applicazione dell’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

L’articolo 17, sesto comma, lettera d-quater), del decreto IVA prevede, a partire dal 2015, l’applicazione dell’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. ”reverse charge”) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

 

In particolare, l’articolo 7bis, comma 3, del decreto IVA dispone che, le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

  • quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato;

  • quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all’estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.

L’adempimento dell’imposta secondo il meccanismo dell’inversione contabile prorogato fino al 31 dicembre 2026 dalla Direttiva 2022/890/UE, recepita in Italia con il D.L. n. 73/2022 comporta, dunque, che gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

 

Pertanto l’Agenzia delle entrate chiarisce che, laddove per effetto dell’aggiornamento dei prezzi relativi all’energia ceduta si verifichi una variazione in aumento della base imponibile delle cessioni di energia elettrica già effettuate nel periodo ante 2015, i maggiori compensi ricevuti ad integrazione di quelli già percepiti ante 2015 andranno fatturati ordinariamente addebitando l’IVA in rivalsa, in quanto in origine non sono state emesse fatture in regime di inversione contabile.

 

In definitiva, il regime di ”reverse chargenon si applica a note di credito riferite a fatture emesse anteriormente all’entrata in vigore dell’applicazione del regime di inversione contabile.

 

 

Esonero contributivo parità di genere: le modalità di trasmissione richieste

Forniti chiarimenti anche sul differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023 (INPS, messaggio 13 agosto 2024, n. 2844).

L’INPS è intervenuto in materia di esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere, fornendo chiarimenti sulla modalità di trasmissione delle richieste. 

Infatti, i datori di lavoro privati che sono in possesso della certificazione citata hanno diritto a un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dell’1%, con un limite massimo di 50.000 euro annui (articolo 5, Legge n. 162/2021). 

L’Istituto ha rammentato i requisiti che le imprese in possesso della certificazione di genere devono rispettare per accedere all’agevolazione in questione. In particolare, la domanda deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore. 

Peraltro, ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo, la certificazione di parità di genere, rilasciata in
conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 dagli organismi di valutazione accreditati, deve riportare il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento. La circolare INPS n. 137/2022 ha precisato che, per accedere all’esonero, le aziende devono presentare domanda all’INPS attraverso lo specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN“. 

Presentazione domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023

I datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono
rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella citata circolare 137/2022.

Nel caso nel quale il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine del 15 ottobre 2024, la stessa domanda, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. L’importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. 

I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante. 

Infine, i datori di lavoro privati che hanno già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, non dovranno ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.