Aiuti per il “wedding”: pronte le modalità di erogazione dei contributi


Pubblicato nella G.U. n. 42 del 19 febbraio 2022, il decreto Ministero Sviluppo Economico 30 dicembre 2021 recante criteri e modalità per l’erogazione di contributi di cui all’art. 1-ter del DL Sostegni-bis alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’hotellerie-restaurant-catering (HORECA).

Possono beneficiare degli aiuti le imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’HO.RE.CA., che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:


– nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al fatturato del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, la riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020;


– hanno registrato, nel periodo d’imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore alla percentuale definita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.


Ai fini dell’accesso ai contributi, le suddette imprese alla data di presentazione dell’istanza, devono inoltre:


– risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;


– avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;


– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;


– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019. (La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione).


– operare nei settori destinatari degli aiuti, svolgendo, quale attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia una delle seguenti attività distinte per codici Ateco:

WEDDING

10.71.20 – Produzione di pasticceria fresca


10.82.00 – Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie


14.13.20 – Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno


18.14.00 – Legatoria e servizi connessi


32.99.90 – Fabbricazione di altri articoli nca


47.24.20 – Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria


47.71.10 – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti


47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante


47.78.35 – Commercio al dettaglio di bomboniere


49.32.20 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente


55.10.00 – Alberghi


56.10.11 – Ristorazione con somministrazione


56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole


56.21.00 – Catering per eventi, banqueting


74.20.11 – Fotoreporter


74.20.19 – Altre attività di riprese fotografiche


74.20.20 – Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa


93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca


96.02.01 – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere


96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza


96.09.03 – Agenzie matrimoniali e di incontro


96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie

INTRATTENIMENTO, ORGANIZZAZIONE DI FESTE E CERIMONIE

77.39.94 – Noleggio strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli


79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento


90.01.01 – Attività nel campo della recitazione


90.01.09 – Altre rappresentazioni artistiche


90.02.01 – Noleggio con operatore di strutture e attrezzature


90.02.01 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli


90.02.02 – Attività nel campo della regia


90.02.09 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche


90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche


93.21.00 – Parchi di divertimento e parchi tematici


93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili


93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca


96.09.05 – Organizzazione feste e cerimonie

HORECA

55.10 Hotellerie


56.10 Restaurant


56.21 Catering


56.30 Bar caffè

Sono, invece, escluse dalle agevolazioni le imprese:


– destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001);


– che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Forma e ammontare del contributo

L’aiuto assume la forma del contributo a fondo perduto ed è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19.


Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, fissato con successivo provvedimento, per ciascuna delle assegnazioni, le risorse sono ripartite tra le imprese secondo le seguenti modalità:


– il 70% di ciascuna assegnazione è ugualmente ripartito tra tutte le imprese istanti ammissibili;


– il 20% di ciascuna assegnazione è ripartito, in via aggiuntiva tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 100.000,00 (centomila);


– il restante 10% di ciascuna assegnazione è ripartito, in via aggiuntiva tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 300.000,00 (trecentomila).

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. n. 446/1997.

Procedura di accesso e modalità di erogazione del contributo

Per ottenere il contributo, le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.


Ogni impresa interessata può presentare una sola istanza di accesso al contributo, direttamente o tramite intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.


Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza.

Dirigenti – Industria: addebito contributi primo trimestre 2022 al FASI

 



 


  Il 28 febbraio è l’ultimo giorno utile per effettuare il versamento al Fondo FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre gennaio – marzo 2022

In data 17 febbraio 2022 sono stati inviati, via rete interbancaria, gli addebiti (RID) relativi ai contributi dovuti per il 1° trimestre 2022, con scadenza 28 febbraio 2022.
In pari data ai dirigenti che hanno inviato la richiesta in tempo utile per la scadenza del 1° trimestre, è stata inviata una lettera di conferma dell’attivazione.
Il versamento delle quote trimestrali deve essere effettuato entro, rispettivamente a ciascun trimestre, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre, facendo riferimento alla situazione effettiva rilevata il primo giorno del trimestre stesso.
Si ricorda che, con la “Circolare per le aziende – Anno 2022”, segnala che per quanto riguarda i contributi da versare per l’anno 2022, non ci sono modifiche rispetto a quelli versati nel 2021.
a. A carico delle Aziende che utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio:
– € 527,00 trimestrali (€ 2.108,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio (art. F del Regolamento), solo se iscritto al Fondo;
– € 365,00 trimestrali (€ 1.460,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.
b. A carico delle Aziende che non utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio ma che si avvalgono di un fondo sostitutivo (già iscritte alla data dell’1/1/2019):
– € 425,00 trimestrali (€ 1.700,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.
Si sottolinea che a partire dall’1/1/2023, tale contributo sarà pari a € 625,00 trimestrali (€ 2.500,00 annuali).
c. A carico delle Aziende i cui Dirigenti in servizio sono già iscritti al Fasi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso:
– € 527,00 trimestrali (€ 2.108,00 annuali) a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall’indennità (art. F del Regolamento), sempreché alla data di risoluzione del rapporto di lavoro il Dirigente risulti iscritto al Fasi. Per tale tipologia di iscrizione non è dovuto dalle Aziende il contributo per i Dirigenti di cui all’articolo G del Regolamento. Il Dirigente, al fine di poter mantenere l’iscrizione al Fondo, è tenuto a comunicare al Fasi la propria volontà in tal senso entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, informando contestualmente l’Azienda (anche ai fini degli adempimenti contributivi trimestrali da parte di quest’ultima nei confronti del Fasi stesso).


Contenimento costi energia, rilancio industriale, contrasto frodi ed energia rinnovabile


Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, e un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato stampa 18 febbraio 2022, n. 62).

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

Le norme introdotte mirano a sostenere la ripresa economica e a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno dispiego.


Le misure ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase.
L’intervento si divide in due parti:
– emergenza, misure per calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche;
– prospettiva, misure che consentano nel futuro di evitare altre crisi come quella in corso, per esempio con l’aumento della produzione nazionale di energia.
Il governo è già intervenuto per ridurre la pressione per il “caro bollette” con 1,2 miliardi (III trimestre 2021), 3,5 miliardi (IV trimestre 2021) e 5,5 miliardi (I trimestre 2022). Con questo nuovo decreto vengono prorogate le misure già in essere, come l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, la riduzione dell’Iva al 5% e degli oneri generali per il settore gas, il rafforzamento del bonus sociale per le famiglie con ISEE di circa 8.000 euro o di 20.000 nel caso di famiglie numerose e il credito d’imposta per le imprese energivore. Viene inoltre introdotto un nuovo contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese gasivore.
Il decreto include un poderoso programma di accelerazione sul fronte delle sorgenti rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico, con un intervento di semplificazione per l’installazione sui tetti di edifici pubblici e privati e in aree agricole e industriali.
Inoltre è previsto l’incremento della produzione nazionale di gas allo scopo di diminuire il rapporto importazione/produzione da utilizzarsi a costo equo per imprese e PMI.
Il provvedimento comprende anche un pacchetto di norme per aumento e ottimizzazione dello stoccaggio di gas.
È previsto l’aumento della produzione di carburante sintetico e supporto al suo utilizzo in settori strategici, come ad esempio trasporti e aerei.
Per quanto attiene al sostegno alle filiere produttive, il decreto interviene su due settori in particolare che sono interessati da grandi trasformazioni in corso: automotive e microprocessori.
Il provvedimento stanzia risorse pluriennali, fino al 2030, con l’obbiettivo di favorire la transizione verde, la ricerca, la riconversione e riqualificazione dell’industria del settore automotive. Inoltre sono previsti incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti.
Sono previsti fondi pluriennali, fino al 2030, per la produzione nazionale di microchip.
Inoltre, viene ampliato l’ambito di interventi di riqualificazione e adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori finanziabili con il Fondo nuovo competenze e si incrementa il fondo per l’adeguamento dei prezzi, inserendo specifiche norme in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici in essere.
Infine, il decreto prevede stanziamenti a favore delle Regioni, in particolare per far fronte alle maggiori spese relative alla crisi pandemica, e ai Comuni che stanno affrontando l’aumento dei costi per l’illuminazione.

Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili

Il provvedimento interviene per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi che ha subìto un rallentamento a seguito delle indagini in corso. La disposizione prevede che sarà possibile cedere il credito per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.


 

Nessun incremento dei requisiti pensionistici Inps



L’Inps con circolare n. 28/2022, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati.


La normativa vigente ha disposto che dall’1/1/2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, non sono ulteriormente incrementati.
Fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in attuazione di quanto previsto dal decreto 27 ottobre 2021, i requisiti pensionistici non sono ulteriormente incrementati.
Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, valevoli per il biennio 2023/2024.
Resta salva l’applicazione dell’adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, è il seguente:









Anno

Età pensionabile

Dal 1° gennaio 2023

Al 31 dicembre 2024

67 anni
Dal 1° gennaio 2025 67 anni (*)


Nei confronti dei lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla legge, e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, è fissato anche per il biennio 2023/2024 al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, si perfeziona, anche nel biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 71 anni.
Requisito contributivo Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:







Anno

Uomini

Donne

Dal 1° gennaio 2023

al 31 dicembre 2026

 42 anni e dieci mesi

(2.227 settimane)

 41 anni e dieci mesi

(2.175 settimane)


Il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita.
Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, che consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile, si perfeziona, anche per il biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 64 anni.
Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci” è il seguente:









Anno

Requisito contributivo

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 41 anni

(2132 settimane)

 Dal 1° gennaio 2027 41 anni (*)

(2132 settimane)


Il trattamento pensionistico anticipato in esame decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Anche per il biennio 2023-2024, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.


Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati.
Agli effetti di quanto disposto dal decreto in esame, per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici nonché quelli contributivi, nelle ipotesi di pensionamento anticipato prescindendo dall’età, ai fini dell’accesso ai trattamenti previdenziali in favore delle categorie di lavoratori  assicurati alla Gestione spettacolo e sport professionistico, strutturata nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e nel Fondo pensione sportivi professionisti, non sono incrementati.

INPS: trattamento di integrazione salariale per le imprese di rilevante interesse strategico


21 febb 2022 L’Inps ha fornito alcune precisazioni sullla proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale.

In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022.
I datori di lavoro interessati possono presentare domanda di CIGO con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”, per un periodo di durata massima pari a 13 settimane – collocabile anche in continuità con i precedenti periodi di trattamento autorizzati – e fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.
I medesimi datori, con separata domanda, possono chiedere una proroga del predetto periodo, sino ad un massimo di ulteriori 13 settimane, completando in tal modo le complessive 26 settimane previste; anche tale periodo di proroga deve essere richiesto con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”, ed è fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.
Le domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti da data anteriore al 28 febbraio 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2022; le domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° marzo 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2022.
I datori di lavoro che hanno già trasmesso domande di cassa integrazione con una causale ordinaria per periodi parzialmente o totalmente sovrapposti ai periodi per i quali intendono chiedere i trattamenti previsti, possono chiedere l’annullamento delle istanze già presentate prima di inviare le nuove domande con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”.
I datori che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, possono anch’essi accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario previsto dall’articolo 22, per una durata massima di 26 settimane, fino al 31 marzo 2022.
A seguito dell’adozione del decreto che sospende la CIGS, i datori di lavori provvederanno a inoltrare all’Istituto istanza di autorizzazione ai trattamenti di cassa integrazione salariale in questione, per i periodi stabiliti dal decreto.
Dette istanze devono essere trasmesse all’Istituto utilizzando la causale “COVID 19 – DL 4/22 – sospensione CIGS”.
Per i trattamenti in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale e che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro, pertanto, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria dovranno versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.
Il conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo; tale termine di decadenza si applica altresì laddove la denuncia Uniemens generi un saldo a credito per l’azienda.


Con riferimento alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziendale, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
Ulteriore trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4. (Causale – Covid 19 – d.l. 4/2022)
Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre, valorizzeranno il codice di nuova istituzione ” L088″, avente il significato di “Conguaglio CIGO art 22 Decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4”, e nell’elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso “L038” (cfr. la circolare n. 9/2017).
Ulteriore trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4. (Causale -COVID 19 -sospensione CIGS)
Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L089”, avente il significato di “Conguaglio CIGO – COVID 19 -sospensione CIGS art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4”, e nell’ elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso “L038”.
Nell’ipotesi di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.


Sanzioni ai lavoratori over 50 non vaccinati: nessun ritardo del Garante privacy


È destituita di ogni fondamento l’affermazione che il Garante per la protezione dei dati personali abbia rallentato o bloccato l’attuazione della norma che individua le sanzioni per i cittadini e i lavoratori ultra 50enni sottoposti all’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 (GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  – Comunicato 18 febbraio 2022)


 


La norma in oggetto (d.l. n. 52/2021) – che dà attuazione alle disposizioni in tema di certificazioni verdi Covid-19 e di obblighi vaccinali per cittadini ultracinquantenni, nonché per il personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica coreutica e musicale e degli istituti tecnici superiori – è entrata in vigore il 1° febbraio 2022, ma il Ministero della salute ha inviato al Garante la richiesta di parere sullo schema di decreto che dà attuazione a tale quadro normativo solo in data 15 febbraio 2022.


Il Garante, come sempre in questi casi, si è occupato della questione con la massima urgenza, rilasciando il parere positivo sullo schema di decreto oggi stesso, dopo due soli giorni dalla ricezione della documentazione.


Il testo del decreto, che già recepisce le indicazioni fornite dal Garante nel corso dell’istruttoria e le considerazioni espresse durante la specifica audizione in Parlamento, prevede che i trattamenti di dati personali connessi all’attuazione dell’obbligo vaccinale e alle nuove modalità di verifica del green pass in diversi contesti (scuola, lavoro) avvengano nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, adottando misure di garanzia appropriate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche.

Nuova Irpef e abolizione dell’Irap: i chiarimenti del Fisco


Il Fisco fornisce le indicazioni sulle novità relative alla tassazione dell’Irpef e all’esclusione dall’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, così come previsto dall’ultima Legge di Bilancio (L. n. 234/2021) e si sofferma sulle modifiche alle aliquote e agli scaglioni d’imposta, sulla rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, oltre a riportare alcuni esempi e simulazioni di casi pratici. (Agenzia delle entrate – Circolare n. 4 del 18 febbraio 2022)

La nuova Irpef, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022, viene rimodulata su 4 aliquote invece che 5 (23%, 25%, 35%, 43%). Si passa, quindi, dal 27% al 25% per la seconda aliquota relativa ai redditi da 15.001 fino a 28.000 euro, dal 38% al 35% per i quelli fino a 50mila euro, mentre i redditi superiori vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%.


Chi non è riuscito ad adeguare per tempo i software per la lavorazione delle buste paga, per esempio, potrà applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, con un conguaglio per i primi tre mesi dell’anno.


Tra i soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irap rientrano le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa (art. 55 Tuir) residenti nel territorio dello Stato. Fuori dal perimetro dell’imposta anche le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53, comma 1 Tuir). Restano, invece, assoggettate a Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.

Crediti contributivi: il decorso del termine prescrizionale


Per le contribuzioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, il termine di prescrizione è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. La notifica del verbale ispettivo dell’INPS costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione. (Corte di Cassazione, Sentenza 18 febbraio 2022, n. 5418)


 


Il caso


Il Tribunale di Catania ha ritenuto prescritti i crediti vantati dall’INPS per contributi e sanzioni relativi ad un lavoratore dipendente di un’azienda in fallimento, considerando non applicabile il mantenimento del termine decennale di prescrizione di cui all’ art. 3, comma 9, lett. a) L. n. 335 del 1995, in quanto non era stata prodotta in causa la denuncia presentata dal lavoratore e non era sufficiente che di tale denuncia vi fosse menzione nel verbale ispettivo. Il Tribunale ha pure osservato che il meccanismo del termine decennale di prescrizione operasse unicamente verso l’imprenditore in bonis e non nei confronti della curatela, in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e a quello previdenziale.
Ciò posto, il Tribunale ha dichiarato la prescrizione in ragione del decorso del termine quinquennale tra l’epoca delle omissioni contributive accertate nel verbale ispettivo e l’istanza di insinuazione al passivo.
Avverso la decisione l’INPS ha proposto ricorso per cassazione.


La decisione


La Corte, decidendo sulla questione della opponibilità del meccanismo del termine decennale di prescrizione al solo imprenditore in bonis e non alla curatela fallimentare ha richiamato il disposto normativo secondo cui, per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, il termine di prescrizione “è ridotto a cinque anni” “salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti” nei quali si ritiene applicabile il termine di prescrizione decennale.
La stessa Corte ha, inoltre, riaffermato, nel caso di specie, il principio di diritto della piena idoneità della notifica del verbale ispettivo dell’INPS ad interrompere la prescrizione.

Bonus in busta paga: chiarimenti



A decorrere dal 1° gennaio 2022, in caso di reddito complessivo compreso tra 15.001 e 28.000 euro, il requisito di “capienza” previsto per il riconoscimento del cd. “bonus in busta paga” deve essere verificato in relazione al reddito complessivo e non soltanto ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, come per i redditi fino a 15.000 euro (Agenzia delle Entrate – Circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E).


In materia di trattamento integrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio è riconosciuto in base alle seguenti regole:
– nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro;
– nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni di lavoro dipendente e assimilati, per carichi di famiglia, per oneri sostenuti entro il 31 dicembre 2021 e rateizzati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare:
– pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda;
– comunque non superiore a 1.200 euro annui.
Si riportano di seguito degli esempi per meglio comprendere il funzionamento delle nuove disposizioni.


ESEMPIO DI CALCOLO (Reddito complessivo pari a 14.000 euro)




Si ipotizzi il caso di un contribuente che abbia un reddito complessivo pari a 14.000 euro derivante esclusivamente da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per 365 giorni).
Occorre, innanzitutto, verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR.
Successivamente occorre appurare che il lavoratore abbia un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro e calcolare l’importo del trattamento integrativo spettante tenendo conto che il predetto trattamento va rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Pertanto, per un lavoratore impiegato per l’intero anno 2022 il cui reddito da lavoro è di 14.000 euro, l’importo dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è pari a 3.220 euro, la detrazione da lavoro dipendente spettante è pari a 1.880 euro, l’imposta netta sui predetti redditi è pari a 1.340 euro (la prima condizione richiesta dalla norma, relativa alla capienza, risulta, quindi, rispettata). Atteso che tale contribuente ha un reddito complessivo pari a 14.000 euro per l’anno 2022 e che ha lavorato per 365 giorni, ha diritto a una somma pari a 1.200 euro, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.


ESEMPIO DI CALCOLO (Reddito complessivo pari a 25.000 euro)




Si ipotizzi, il caso di un contribuente che abbia un reddito complessivo pari a 25.000 euro derivante da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per 365 giorni) per un importo pari a 18.000 euro e da redditi agrari pari a 7.000 euro. Per l’anno d’imposta 2022, tale lavoratore ha il coniuge a carico, ha sostenuto spese per interessi passivi pari a 4.000 euro per un mutuo agrario contratto il 10 giugno 2021 e fruisce della seconda rata riferita a spese, sostenute nell’anno 2021, per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16-bis del TUIR pari a 3.000 euro.
Occorre, innanzitutto, verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR.
Successivamente occorre verificare che vi sia “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni di cui alle precedenti lettere da a) a g).
Occorre, infine, verificare se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro e, poi, calcolare l’importo del trattamento integrativo teorico spettante tenendo conto che il predetto trattamento va rapportato al periodo di lavoro nell’anno e deve essere pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni d’imposta e l’imposta lorda. Tale importo non può, comunque, essere superiore a 1.200 euro annui.
Pertanto, per un lavoratore impiegato per l’intero anno 2022 il cui reddito da lavoro è di 18.000 euro, l’importo dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è pari a 3.970 euro, la detrazione da lavoro dipendente spettante è pari a 2.825 euro, l’imposta netta sui predetti redditi è pari a 1.145 euro (la prima condizione richiesta dalla norma, relativa alla capienza, risulta, quindi, rispettata).
Successivamente occorre verificare che vi sia “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie rispetto alle detrazioni di cui alle precedenti lettere da a) a g):
– imposta lorda, pari a 5720 euro;
– ammontare detrazioni lavoro dipendente, pari a 2.185 euro;
– ammontare detrazioni per carichi di famiglia, pari a 690 euro;
– ammontare detrazioni per interessi passivi di mutuo agrario (1.500 x 19/100), pari a 760 euro;
– ammontare della seconda rata di detrazione di cui all’articolo 16-bis del TUIR, pari a 3.000 euro;
– totale detrazioni, pari a 6.635 euro.
Nell’esempio appena descritto, la differenza fra imposta lorda e detrazioni è, pertanto, pari a meno 915 euro (la seconda condizione richiesta dalla norma, relativa alla incapienza, risulta, quindi, rispettata). Atteso che tale contribuente ha un reddito complessivo pari a 25.000 euro per l’anno 2022 (e quindi non superiore a 28.000 euro) e che ha lavorato per 365 giorni, ha diritto a una somma pari a 915 euro, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.
Qualora la differenza di cui sopra risulti di un ammontare pari, ad esempio, a 1.400 euro, spetterebbe, a titolo di trattamento integrativo, una somma pari a 1.200 euro, limite massimo prescritto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 3 del 2020.

Bonus prima casa: decadenza per il vigile del fuoco che non trasferisce la residenza


L’appartenenza al corpo dei Vigili del fuoco non è equiparabile all’appartenenza alle forze armate e/o forze di polizia di ordinamento civile e militare, che hanno come tali diritto alle agevolazioni di cui all’art. 66 della L. 342/2000, secondo cui in materia di agevolazione prima casa, non è richiesta la condizione della residenza nel Comune ove sorge l’unità abitativa (Corte di Cassazione – ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4839).

Cosi si è espressa la Corte di Cassazione su ricorso per annullamento dell’avviso di liquidazione per imposta di registro, con il quale venivano revocate le agevolazioni prima casa. Per il contribuente, il ricorso doveva essere accolto in quanto aveva prestato servizio nel corpo dei Vigili del fuoco e come tale era esentato dall’obbligo di trasferire la propria residenza unitamente alla moglie.
I giudici della Corte, nel caso di specie, hanno chiarito che l’appartenenza al corpo dei Vigili del fuoco non è equiparabile all’appartenenza alle forze armate e/o forze di polizia di ordinamento civile e militare, che hanno come tali diritto alle agevolazioni di cui all’art.66 della L. 342/2000, secondo cui “non è richiesta la condizione della residenza nel Comune ove sorge l’unità abitativa” prevista dalla Nota li-bis dell’art. 1 della Tariffa parte I annessa al TUR.
Trattasi pertanto di una fattispecie non sussumibile in quella descritta dalla norma agevolatrice, il cui chiaro ed inequivocabile testo attribuisce il beneficio all’acquirente dell’immobile appartenente a una ben individuata e circoscritta categoria (forze armate e forze di polizia).
Va sul punto ribadito che, per costante indirizzo giurisprudenziale, in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalla stessa espressamente considerati.
In base alla giurisprudenza di questa Corte “i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano unicamente a chi può dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile”