In arrivo il modello per i carichi affidati dal 1 ° gennaio 2022


Approvato il nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati all’Agente della riscossione a partire dal 1° gennaio 2022. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 17 gennaio 2022, n. 14113)

L’adozione del nuovo modello di cartella di pagamento si rende necessario allo scopo di adeguarne il contenuto informativo in conseguenza della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.


A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 15, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio per il 2022) al citato art. 17 del d.l.gs. n. 112 del 1999, la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione viene assicurata mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del bilancio dello Stato.


Addio all’aggio per le cartelle di pagamento. Niente più oneri di riscossione, 3% o 6% delle somme iscritte a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i sessanta giorni.


Eliminata anche la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo per le ipotesi di riscossione spontanea. Queste somme saranno, infatti, a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dalla legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022).


A carico del debitore resteranno, invece, le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.


Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle previgenti disposizioni di legge.


Gli agenti della riscossione dovranno utilizzare il nuovo modello per le cartelle relative ai carichi affidatigli a partire dal 1° gennaio 2022, mentre per quelle relative ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 dovrà essere utilizzato il modello approvato con il provvedimento del 14 luglio 2017, indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021.

IGIENE AMBIENTALE – FONDO FASDA: piani sanitari per familiari

Fasda, il Fondo integrativo di Assistenza Sanitaria per i dipendenti dei Servizi Ambientali, le cui aziende applicano il CCNL Assoambiente o il CCNL Utilitaria, presenta per il 2022, i piani sanitari dedicati ai familiari

I Piani Sanitari offerti dal Fondo FASDA e dedicati ai familiari degli iscritti per l’anno 2022, sono due:

– il Piano sanitario “Familiari” per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti ad un costo individuale di € 350,00;
– il Piano sanitario “Figli da 0 a 16 anni non compiuti” ad un costo individuale di € 150,00.

Il contributo può esser pagato tramite carta di credito, bonifico bancario o finanziamento (a partire da € 180,00) a tasso zero fino al l 31 gennaio 2022.
La copertura sanitaria per i familiari dell’iscritto, sarà attiva per un periodo di 12 mesi: dall’1/1/2022 al 31/12/2022.



Si precisa che:
– L’iscrizione deve riguardare obbligatoriamente l’intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.
– Il Piano sanitario “Familiari” prevede una franchigia – a carico del richiedente – di € 20,00 per ogni singola prestazione relativa a: visite specialistiche e accertamenti diagnostici.
– Le iscrizioni per il periodo gennaio/dicembre 2022 saranno accolte previa verifica di eventuali sospensioni nell’anno precedente che, così come previsto dallo Statuto del Fondo FASDA, comportano un’interruzione contrattuale di due anni.

Centri di assistenza fiscale: certificazione ISEE

Con messaggio INPS n. 195/2022 è stato stabilito che i Centri di assistenza fiscale (CAF) interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 – 2023 dovranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna.

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 191 del 22 dicembre 2021 è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF), per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 – 2023. La convenzione, che ha validità dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, viene sottoscritta con firma digitale e il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica.
Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna, il cui Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in commento.
I CAF interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 – 2023 dovranno, pertanto, rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna – Area Relazioni e Sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali, utilizzando il seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it. In base a quanto previsto dalla citata deliberazione n. 191/2021, i pagamenti per il servizio reso dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile, alla quale i soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI).

Lavoratori autonomi dello spettacolo: indennità di disoccupazione involontaria


Si forniscono istruzioni sull’indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo, introdotta dal 1° gennaio 2022 (art. 66, DL 73/2021).


L’indennità di disoccupazione è destinata ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi sopra riportate e i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”.
L’indennità, in particolare, è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
d) avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto, si considerano utili i soli contributi previdenziali versati o accreditati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma. Si considerano altresì utili i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice e del lavoratore;
e) avere un reddito relativo all’anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro. Il reddito cui si riferisce la disposizione è il reddito complessivo e non il solo reddito connesso all’attività autonoma.


L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.
Nell’ipotesi in cui la/il lavoratrice/lavoratore, nel predetto periodo di osservazione, abbia beneficiato – per i periodi di tutela della maternità/paternità e del congedo parentale – della relativa prestazione, quest’ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la definizione della misura dell’indennità ALAS.
L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2021, all’importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura dell’ALAS è pari al 75% del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro.
L’indennità ALAS non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente.
L’indennità ALAS è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.
I periodi di maternità/paternità coperti da contribuzione, anche figurativa, nonché i periodi di congedo parentale indennizzati coperti da contribuzione figurativa presenti nel periodo di osservazione come sopra determinato, sono da considerare utili ai fini della determinazione della durata dell’indennità ALAS.
Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi – presenti nel periodo di osservazione come sopra determinato – che hanno già dato luogo a erogazione di precedente/i prestazione/i ALAS.
Al riguardo si precisano le seguenti modalità operative:
1. ai fini del calcolo della durata della prestazione ALAS sono prese in considerazione le giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo fino alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo;
2. ai fini del non computo delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che hanno già dato luogo ad erogazione di precedenti prestazioni ALAS, sono prese in considerazione, per esserne escluse, le giornate di contribuzione versata o accreditata – presenti nel medesimo periodo di osservazione di cui al punto 1 – precedenti le prestazioni delle quali hanno costituito base di calcolo;
3. le giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione ALAS sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova ALAS poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di precedenti prestazioni.
La durata massima di ciascuna prestazione ALAS non può superare sei mesi, corrispondenti – per i lavoratori autonomi dello spettacolo – a 156 giorni di contributi giornalieri.


Per fruire dell’indennità i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Tale termine decorre dalle date di seguito individuate:
a) data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997;
b) data di cessazione del periodo di maternità indennizzato;
c) data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale.
Nel caso di evento di maternità indennizzabile, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni del rapporto di lavoro autonomo intercorse tra la data del 1° gennaio 2022 e il 14 gennaio 2021, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di ALAS decorre dalla suddetta data del 14 gennaio 2021. In questi casi la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione ALAS sono attualmente le seguenti:
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
– Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
In alternativa al portale web, la prestazione in parola può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
La domanda per l’accesso all’indennità ALAS potrà essere effettuata tramite la relativa applicazione presente nel portale istituzionale dell’INPS.


L’indennità ALAS spetta a decorrere:
1. dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
2. dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo;
3. dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.

Una tantum per i dipendentii delle imprese di Igiene ambientale privata e municipalizzata


 



Spetta, con la busta paga del mese di gennaio, la prima tranche di una tantum per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali


L’accordo sottoscritto lo scorso dicembre ha previsto una copertura economica del periodo contrattuale 1/7/2019 – 31/12/2021.
Ai lavoratori in servizio al 9/12/2021 viene riconosciuto un importo Una Tantum ad integrale copertura del periodo contrattuale dall’1/7/2019 fino a tutto il 31/12/2021, da corrispondersi in due tranches di pari importo, rispettivamente con la retribuzione del mese di gennaio e del mese di aprile 2022; per cessazioni e cambi di appalto si richiama la nota esplicativa allegata.
L’importo Una Tantum è corrisposto ai lavoratori aventi diritto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo 1/7/2019-31/12/2021. A tal fine, le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori. La contrattazione aziendale è delegata a definire, nei tempi previsti per l’erogazione, possibili modalità di remunerazione alternative e sostitutive di importo pari a quello previsto come Una Tantum.






















































Livello

Importo Una Tantum Gennaio 2022

1 A 186,07
1 B 167,46
2 A 229,81
2 B 206,74
3 A 242,02
3 B 230,73
4 A 257,83
4 B 250,00
5 A 281,50
5 B 269,54
6 A 310,43
6 B 296,12
7 A 343,12
7 B 326,29
8 380,83
8 Quadro 427,95
J 148,85

Imposta sulla pubblicità: segnaletica del posto auto col marchio d’impresa


La segnaletica utilizzata dalla società di autonoleggio per indicare i posti auto assegnati all’interno dell’area di parcheggio dell’aeroporto, dove ritirare e consegnare l’auto noleggiata, non costituisce una mezzo pubblicitario anche se riproduce il marchio o la denominazione della società. Pertanto, deve ritenersi esclusa l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità. (Corte di Cassazione – Sentenza 11 gennaio 2022, n. 530).

La società di autonoleggio ha installato diversi cartelli con il proprio marchio per indicare, all’interno del parcheggio dell’aeroporto, l’area di propria pertinenza dove ritirare e consegnare le auto noleggiate.
La società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ha emesso avviso di accertamento nei confronti della società di autonoleggio, per omesso pagamento dell’imposta sulla pubblicità, ritenendo che l’apposizione del marchio e del nome della società sui cartelli, li rendesse mezzi pubblicitari, con l’ulteriore funzione di indicare il luogo di esercizio dell’attività commerciale e promuovere la domanda di beni e servizi ovvero migliorare l’immagine del servizio pubblicizzato.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso e annullato l’atto di accertamento, con esclusione del presupposto d’imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari, sul rilievo che le scritte apposte sui cartelli assolvessero alla specifica funzione di indirizzare i clienti della società di autonoleggio verso il luogo, di pertinenza della stessa società, in cui vanno prelevati o riconsegnati i veicoli noleggiati, trattandosi di luogo, il parcheggio, il cui accesso è riservato ai clienti delle varie società di noleggio che vi operano.


La decisione è stata impugnata dalla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta che ha eccepito che i mezzi accertati, seppur utilizzati anche per ulteriori finalità rispetto a quella pubblicitaria, hanno anche la funzione di indicare il luogo di esercizio dell’attività commerciale e promuovere la domanda di beni e servizi ovvero migliorare l’immagine del servizio pubblicizzato. Pertanto, i giudici tributari non avrebbero considerato, secondo la ricorrente, che l’imposta sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione diverse, al fine di migliorare l’immagine di una impresa, ovvero i suoi servizi e prodotti (come nel caso oggetto di causa).
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari osservando che il presupposto dell’imposta è individuato nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile; in altri termini, quel che rileva è l’astratta possibilità del messaggio, in rapporto alle dimensioni ed ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari. Ai fini dell’imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
La Corte Suprema ha precisato che nel caso di specie i giudici hanno legittimamente ritenuto, sulla base di precisi riscontri fattuali, che lo scopo di promuovere la domanda di beni e/o servizi, e di pubblicità per la società di appartenenza, risulta recessivo rispetto a quello di indirizzare i clienti, che hanno già concluso un contratto di noleggio, verso il luogo in cui sono parcheggiati i veicoli, luogo peraltro di pertinenza della società, in quanto operante, con esercizio ad essa riconducibile, nell’ambito aeroportuale.
La presenza del solo marchio dell’impresa in corrispondenza di ogni singolo posto auto assegnato all’interno del parcheggio, l’accesso riservato solamente ai clienti delle varie società di noleggio operanti nell’aeroporto, l’adeguatezza della segnaletica, anche di quella luminosa, rispetto ad una funzione meramente informativa, giustificano l’esclusione dalla imposizione della segnaletica che, al pari delle insegne, servono soltanto a trasmettere un’informazione.

Provvidenze ELBA per le imprese artigiane lombarde

Per le imprese artigiane lombarde le domande delle provvidenze di competenza del mese di ottobre dovranno essere presentate entro e non oltre 31/1/2022.

Con accordo siglato lo scorso 4 agosto, è stato deciso che le domande delle provvidenze di competenza del mese di ottobre dovranno essere presentate entro e non oltre 31/1/2022, salvo quanto previsto per la singole provvidenze.


Contributo spese acquisti libro scolastici (ALS)


Alle lavoratrici e ai lavoratori sarà corrisposto un contributo con riferimento all’anno scolastico (2021/2022), quale concorso alle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici per uno o più figli frequentanti le scuole superiori. L’importo massimo complessivo del contributo è di 200,00 euro.
L’importo annuale stanziato per l’anno 2021 è di euro 450.000,00.
La domanda per l’anno scolastico 2021/2022 può essere presentata fino al 31/1/2022.

CCNL Giocattoli: Elemento di garanzia retributiva a gennaio

Con la busta paga del mese di gennaio spetta l’elemento di garanzia retributiva ai dipendenti delle aziende produttrici di giocatoli.


 


Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.
Tale importo, pari a 230,00 euro lordi annui per il  2022, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato, al più tardi, con la retribuzione del mese di gennaio 2022 ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
L‘importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal Io gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.


Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo con RSU e/o OO.SS. definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.


Approvato il modello Iva 2022


Approvati i modelli di dichiarazione IVA/2022 concernenti l’anno 2021, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2022 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Agenzia Entrate – provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11160).

Tra le novità della nuova dichiarazione, da presentare entro il 02 maggio 2022, ci sono l’introduzione di nuovi campi per indicare le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato, e per le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e vengono introdotte nuove regole per l’applicazione dell’imposta nell’e-commerce.


Inoltre, è stata prevista una versione semplificata  del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA; in tal senso viene approvato il Modello IVA BASE/2022 che può essere utilizzato in alternativa al Modello IVA/2022.


In particolare, per l’anno 2022, vengono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2021 da presentare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:


– Modello IVA/2022 composto da:


a) il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;


b) i quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;


– Modello IVA BASE/2022 composto da:


a) il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;


b) i quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

Aggiornate le FAQ sul Green Pass per i lavoratori domestici

Aggiornate, da Assindatcolf – l’Associazione nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, le FAQ relative  al Green Pass per le famiglie datrici

Dal 15 ottobre 2021 l’obbligo di Green Pass è applicabile anche al comparto domestico, per cui colf, badanti e baby sitter avranno l’obbligo di possedere una Certificazione Verde valida per lavorare. L’obbligo è esteso anche altre figure professionali, come nel caso (solo per citarne qualcuno) della governante, del maggiordomo, del cuoco, dell’istitutrice, della dama di compagnia, del dog sitter, dell’autista e del giardiniere, del custode o dell’amministratore dei beni di famiglia.
Tramite l’app immuni o l’app Io; Il certificato può anche essere stampato gratuitamente da un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista, presentando la tessera sanitaria. Per chi non ha la tessera sanitaria, dal sito www.dgc.gov.it inserendo il codice authcode insieme al numero del documento.
Il datore di lavoro o un appartenente al suo nucleo familiare o altra persona delegata dal datore stesso è tenuto a dover controllare il Certificato Verde del domestico dipendente: se questo non lo possiede o non esibisce una versione valida non potrà lavorare fino a quando non presenterà un documento idoneo.
E’ possibile programmare la verifica allo scadere della validità del Pass. Colf, badanti e baby sitter (così come tutti i lavoratori) potranno chiedere al datore di consegnare una copia cartacea della Certificazione Verde, con il conseguente esonero dalle verifiche per tutta la durata della validità. Tra gli strumenti a disposizione del verificatore anche l’Applicazione Verifica C-19 da installare su dispositivi mobili.
Per i lavoratori che sono in attesa di valida certificazione e che ne abbiano diritto (vaccinazione, test o guarigione) nelle more del rilascio, potranno esibire i documenti cartacei o digitali che attestano una delle condizioni di rilascio del green pass. Si ricorda che a seguito della prima dose della vaccinazione il green pass viene rilasciato solo dopo 15 giorni.


Per quanto riguarda i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale con un siero non autorizzato da EMA (come nel caso di Sputnik o Sinovac) possono ricevere, a partire dai 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo stesso, una dose di richiamo ‘booster’ con vaccino a Rna messaggero Pfizer o Moderna, che darà diritto all’ottenimento del Green pass. Coloro che lo abbiano completato da più di 6 mesi o che non lo abbiano portato a compimento, potranno invece procedere con un nuovo ciclo vaccinale completo con i sieri a Rna messaggero Pfizer o Moderna.
Se il domestico non possiede o non esibisce una versione valida del Green Pass dovrà essere considerato assente ingiustificato. Questa condizione comporta fin dal primo giorno la sospensione della retribuzione e di tutti gli emolumenti (compreso il vitto e l’alloggio in caso di convivenza) e lo stop al pagamento dei contributi Inps e Cassacolf. Inoltre, se lo steso è in regime di convivenza, non può continuare a vivere presso l’abitazione del datore.


Diversamente, il domestico convivente risultato positivo al Covid seppur in possesso di Green Pass non potrà allontanarsi dalla casa nella quale vive.
Sono esentati dal possesso del Green Pass i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute giustificata da idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare dal Ministero della Salute. Il lavoratore domestico che dovesse trovarsi in questa condizione dovrà esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa presentazione del certificato – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Nel periodo di stop la famiglia potrà assumere un altro lavoratore: consigliamo di farlo sottoscrivendo un contratto a tempo indeterminato, una forma che consente il libero recesso dal rapporto in qualsiasi momento, ma sempre nel rispetto dei termini di preavviso. In alternativa è possibile assumere un lavoratore interinale: in questo caso i soci Assindatcolf potranno rivolgersi agli uffici territoriali dell’agenzia interinale UMANA, con la quale si è sottoscritto specifico accordo che prevede per loro tariffe agevolate.
La famiglia che assume un eventuale secondo lavoratore non sostiene alcun costo aggiuntivo poiché al domestico assente non deve essere corrisposta la retribuzione fin dal primo giorno e non devono neanche essere versati i contributi Inps e Cassacolf per tutta la durata del periodo di stop.
Se durante l’assenza ingiustificata il lavoratore l’eventuale invio del certificato di malattia non ha alcun effetto sulla gestione dell’assenza.
Anche il domestico gestito con Libretto Famiglia deve possedere il Green Pass, quindi anche la baby sitter o la colf che siano chiamate a svolgere attività lavorativa una tantum attraverso il Libretto Famiglia