Chiarimenti AdE su quote di iscrizione e corrispettivi versati da iscritti non associati di APS

L’Agenzia delle entrate si è soffermata a fornire chiarimenti in merito a dubbi sulle quote di iscrizione e corrispettivi specifici versati da iscritti, non associati, di APS che sono anche tesserati a organizzazioni nazionali di cui l’APS è parte (Agenzia delle entrate, risposta 23 maggio 2024, n. 115).

Preliminarmente l’Agenzia delle entrate ricorda che, non essendo ancora pervenuta l’autorizzazione della Commissione europea, alle associazioni di promozione sociale iscritte nel RUNTS non sono applicabili le norme fiscali del Cts e, quindi, per le Aps continuano ad applicarsi le norme del TUIR relative al regime fiscale degli enti non commerciali.

 

In particolare, per le APS si applicano le previsioni di cui all’articolo 148 del TUIR, rivolte agli enti non commerciali costituiti in forma associativa.

Il citato articolo 148, al comma 1 dispone che non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Il successivo comma 2 dispone che si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

Oltre ciò, è previsto che per talune tipologie di enti associativi (tra cui le Aps), non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

 

Partendo da tali presupposti, l’Agenzia chiarisce che:

  • per la generalità degli enti associativi, ai sensi dell’articolo 148, comma 1, del TUIR non costituiscono entrate commerciali e non hanno rilevanza reddituale, le erogazioni effettuate a titolo di quote o contributi associativi, diverse dal versamento di corrispettivi specifici, effettuate dagli associati e partecipanti in relazione ad attività che gli enti realizzano;

  • per taluni enti associativi, tassativamente indicati dalla norma ai sensi dell’articolo 148, comma 3, è de-commercializzata l’attività svolta verso il pagamento di corrispettivi specifici al ricorrere delle seguenti condizioni: l’attività deve essere effettuata in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’ente e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

La de-commercializzazione, quindi, può trovare applicazione anche con riferimento alle attività effettuate dall’associazione nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di associati, a condizione che i destinatari delle attività risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

 

Con particolare riguardo alla possibilità di applicare l’articolo 148, comma 3, del Tuir anche agli iscritti degli enti associativi, l’Agenzia osserva che gli iscritti, pur non beneficiando dei diritti di partecipazione e voto nelle assemblee dell’associazione, esprimono il proprio legame con l’associazione stessa attraverso il versamento della quota di iscrizione (al pari degli associati veri e propri) parte della quale vale come quota di tesseramento all’organizzazione nazionale.

La spettanza dell’agevolazione nei confronti di soggetti diversi dagli associati, quali gli iscritti, può riconoscersi, quindi, a condizione che gli stessi e l’associazione di riferimento siano inseriti in un contesto organizzativo nazionale, all’interno del quale dovrà emergere, tuttavia, la partecipazione degli enti periferici alla vita democratica dell’ente nazionale.

 

In riferimento al caso di specie, dunque, l’Agenzia ritiene che la disposizione di cui all’articolo 148 del Tuir possa trovare applicazione anche alle prestazioni rese dall’Aps istante agli iscritti (non associati), a condizione che gli stessi siano anche tesserati all’ente di riferimento nazionale, cui la stessa Aps istante è associata.

Contributi giornalisti: rettifica codici di esposizione nell’Uniemens

L’INPS invita i datori di lavoro che hanno utilizzato codici errati a regolarizzare l’esposizione dei lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sul flusso Uniemens (INPS, messaggio 23 maggio 2024, n. 1976).

In merito agli obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, l’INPS, con la circolare n. 82/2022, aveva dato precise indicazioni sulla corretta esposizione di tali lavoratori sul flusso Uniemens, istituendo anche nuovi codici.

 

Infatti, come noto, in virtù del trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, a decorrere dal periodo di competenza di luglio 2022 i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono iscritti:

 

al FPLD, Gestione contabile separata se alla data del 30 giugno 2022 il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità e il lavoratore risulti titolare di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI (Tipo Lavoratore “G2”, “G4” e “G6”);

 

alla Gestione ordinaria del FPLD se assunti dopo il 30 giugno 2022 o, se già titolari di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI alla medesima data, cessino il rapporto di lavoro in essere e ne instaurino uno nuovo (Tipo Lavoratore “G3”, “G5” e “G7”).

 

L’INPS ha rilevato la presenza di errori nelle modalità di esposizione dei lavoratori in questione sul flusso Uniemens, in quanto è emerso che diversi datori di lavoro, dal 1° luglio 2022, hanno esposto erroneamente nei flussi Uniemens i giornalisti che, alla data del 30 giugno 2022, risultavano iscritti alla gestione sostitutiva INPGI, con il codice > Tipo Lavoratore > “G3”, “G5” e “G7” (FPLD) in luogo, rispettivamente, dei codici corretti “G2”, “G4” e “G6” (Giornalisti iscritti al FPLD, Gestione contabile separata).

 

Pertanto, nel messaggio in oggetto, l’Istituto informa che, ai fini della corretta alimentazione della posizione assicurativa del lavoratore, e del conseguente corretto calcolo della prestazione pensionistica, verranno inviati ai datori di lavoro interessati, con opportuna comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite “Comunicazione bidirezionale”, i codici fiscali dei lavoratori e le relative competenze errate, come sopra individuati, affinché si proceda alla rettifica e all’invio del flusso Uniemens di variazione con l’inserimento del codice corretto.

 

 

CCNL Alimentari Industria: sottoscritto l’accordo per gli addetti del settore Margarina e Olio



Previsti incrementi sui minimi e sull’indennità per mancata contrattazione


Lo scorso 16 maggio è stato sottoscritto da Assitol-Associazione Italiana dell’Industria Olearia e da Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil il rinnovo delle “Disposizioni specifiche per gli Addetti all’Industria Olearia e Margariniera” del CCNL Alimentari Industria.
Minimi retributivi
Di seguito i nuovi minimi.




































































Livello Aumenti
dal 1°dicembre 2023
Minimi
dal 1°dicembre 2023
Aumenti
dal 1° settembre24
Minimi
dal 1°settembre 2024
1 31,45 2369,61 55,04 2424,65
2 29,27 2206,44 51,23 2257,67
3 26,38 1987,27 46,16 2033,43
4 23,33 1755,01 40,83 1795,84
5 21,30 1605,26 37,28 1642,54
6 19,71 1482,69 34,49 1517,18
7 17,97 1353,45 31,45 1384,90
8 16,96 1277,69 29,67 1307,36
9 15,94 1201,11 27,90 1229,01
10 14,49 1091,15 25,36 1116,51

























































































Livello Aumenti
dal 1°gennaio 2025
Minimi
dal
1°gennaio 2025
Aumenti
dal 1°gennaio 2026
Minimi
dal
1°gennaio 2026
Aumenti
dal 1°gennaio 2027
Minimi
dal 1°gennaio 2027
1 94,35 2519,00 94,35 2613,35 61,33 2674,68
2 87,83 2345,50 87,83 2433,33 57,09 2490,42
3 79,13 2112,56 79,13 2191,69 51,43 2243,12
4 70,00 1865,84 70,00 1935,84 45,50 1981,34
5 63,91 1706,45 63,91 1770,36 41,54 1811,90
6 59,13 1576,31 59,13 1635,44 38,43 1673,87
7 53,91 1438,81 53,91 1492,72 35,04 1527,76
8 50,87 1358,23 50,87 1409,10 33,06 1442,16
9 47,83 1276,84 47,83 1324,67 31,09 1355,76
10 43,48 1159,99 43,48 1203,47 28,26 1231,73

Incremento Aggiuntivo della Retribuzione
L’IAR determinato sul valore parametrale 138 è corrisposto in due tranche:
– 55,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2023;
– 11,00 euro a decorrere dal 1° settembre 2027.
Tale voce non è assorbibile ed incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR.
Di seguito i nuovi importi.








































































Livello IAR

al 30 Novembre2023

Aumenti
dal 1°dicembre 2023
 IAR
dal 1°dicembre 2023
Aumenti
dal 1° settembre2027
 IAR dal 1° settembre20/27
1 55,04 86,49 141,53 17,30 158,83
2 51,23 80,51 131,74 16,10 147,84
3 46,16 72,54 118,70 14,51 133,21
4 40,83 64,17 105,00 12,83 117,83
5 37,28 58,59 95,87 11,72 107,59
6 34,49 54,20 88,69 10,84 99,53
7 31,45 49,42 80,87 9,88 90,75
8 29,67 46,63 76,30 9,33 85,63
9 27,90 43,84 71,74 8,77 80,51

Trattamento mancata contrattazione di secondo livello
Previsto un incremento a decorrere dal 1° gennaio 2027.






































Livello Aumenti dal

1° gennaio 2027

Trattamento mancata contrattazione

di II livello 1° gennaio 2027

1 23,59 70,76
2 21,96 65,87
3 19,78 59,35
4 17,50 52,50
5 15,98 47,94
6 14,78 44,35
7 13,48 40,44
8 12,72 38,15

Preavviso di licenziamento e dimissioni
Le Parti si impegnano in fase di stesura definitiva le tabelle relative al preavviso di licenziamento e dimissioni, sulla base del rinnovo del 1°marzo 2024

Sistema duale, superati gli obiettivi del PNRR

Nel primo anno di attuazione i percorsi individuali attivati sono stati il 77% in più dell’obiettivo assegnato (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 22 maggio 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato il buon andamento delle performance dell’investimento PNRR sulla formazione professionale in modalità duale. Infatti, nel primo anno di attuazione i percorsi individuali attivati sono stati il 77% in più dell’obiettivo assegnato (48.608 percorsi totali per l’annualità formativa 2022-2023) e rispetto al target finale complessivo di 174.000 percorsi formativi completati entro fine 2025, l’Italia era già a metà percorso al 30 novembre 2023.

Inoltre, il primo bollettino di monitoraggio sull’attuazione dell’intervento del PNRR Missione 5 – Componente 1 – Investimento 3 “Sistema duale” mette in evidenza l’impatto dell’investimento sull’offerta regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che si sta convertendo verso il sistema duale, “confermandolo come modalità più efficace e rispondente alle esigenze degli allievi e alle richieste delle imprese direttamente coinvolte nella realizzazione degli interventi”.

Infine, è stato forte l’incremento degli iscritti ai percorsi di IeFP svolti in modalità duale (I-IV anno): nell’anno formativo 2022-2023 rispetto all’annualità formativa 2020-2021 sono saliti del 157%, con picchi del +340% nelle regioni del Mezzogiorno.

Ebi Pesca: erogati 20 assegni di aiuto alla genitorialità

Le domande entro e non oltre il 31 luglio 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Ebi Pesca ha stanziato 20 assegni di aiuto alla genitorialità, da 500,00 euro netti, riservati ai dipendenti da imprese di pesca. I beneficiari, oltre a dover essere in regola con il pagamento del contributo a Ebi Pesca al momento della presentazione della domanda, dovranno certificare la nascita del figlio o della figlia nell’anno 2023. 
Pertanto, i lavoratori o le lavoratrici che intendano concorrere a tale assegnazione, dovranno presentare:
– la domanda di partecipazione, utilizzando il modello apposito, debitamente compilata;
– certificato di stato di famiglia in carta semplice.
Le domande di partecipazioni devono essere inviate entro il 31 luglio 2024 per essere esaminate dal Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo aver stilato una graduatoria in base ai criteri di anzianità di iscrizione e regolarità contributiva, concederà gli assegni con giudizio insindacabile.
Non saranno prese in considerazione le domande prive di documentazione, incomplete o pervenute oltre i termini. 

 

CCNL Acconciatura ed estetica: siglato il rinnovo del contratto

Previsti incrementi economici pari a 183,00 euro al 3° livello, da riparametrare per gli altri livelli, ed Una Tantum pari a 80,00 euro 

Al termine di una lunga trattativa è stata siglata tra i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, e le associazioni datoriali Confartigianato Benessere-Acconciatori, Cna Unione Benessere e sanità, Casartigiani e Claai, l’ipotesi di accordo del CCNL Acconciatura ed Estetica, Tatuaggio, Piercing, Tricologia Non Curativa, Centri Benessere, scaduto il 31 dicembre 2022. L’intesa, applicata agli oltre 140mila lavoratrici e lavoratori dipendenti delle 60mila aziende del settore, decorre dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026. 
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento contrattuale a regime di 183,00 euro al 3° livello, da riparametrare per gli altri livelli, suddiviso in 4 tranches:
– 70,00 euro, con la retribuzione di maggio 2024;
– 50,00 euro, con la retribuzione di gennaio 2025;

– 43,00 euro, con la retribuzione di gennaio 2026;
– 20,00 euro, con la retribuzione di ottobre 2026.
A copertura del periodo di carenza contrattuale verrà invece corrisposto un importo forfetario a titolo di Una Tantum di 80,00 euro, erogato in due soluzioni:
– 40,00 euro con la retribuzione di giugno 2024;
– 40,00 euro con la retribuzione di luglio 2024.
Dal punto di vista della classificazione del personale l’articolato ha recepito le figure professionali connesse alle nuove professionalità operative nel mercato di riferimento, valorizzando le competenze e le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, per contrastare il lavoro irregolare e dare maggiori opportunità lavorative nel settore. In particolare, viene definita per la prima volta il quadro di figure professionali della toelettatura per animali, settore già da tempo ricompreso nella sfera di applicazione. Prevista inoltre anche l’istituzione di una Commissione Paritetica volta ad analizzare ulteriori profili professionali per tutti i settori disciplinati dal nuovo sistema di classificazione.
Sul mercato del lavoro l’accordo è intervenuto sulla disciplina dei contratti a termine, con la previsione di un’unica causale per il ricorso all’istituto, e sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante, con l’inserimento dei percorsi specifici di apprendimento e l’incremento del trattamento economico applicato a far data dal 1° ottobre 2024, che passa al 70% della retribuzione tabellare nel primo anno di apprendistato.
In tema di preavviso sono stati invece ridefiniti i termini; 20 giorni lavorativi per il 1°, 2° e il 3° livello e 15 giorni per il 4° livello. E’ stato infine riformulato l’articolato sui congedi per le donne vittime di violenza di genere, con la previsione di ulteriori 3 mesi di aspettativa oltre ai 90 giorni previsti dalla legge, di cui 2 retribuiti con una indennità economica erogata dall’azienda. 
Per i Sindacati la sottoscrizione dell’accordo rappresenta un risultato importante ottenuto dopo un negoziato articolato e complesso, sostenuto anche attraverso la mobilitazione. 

Fruizione detrazione per recupero patrimonio edilizio e riqualificazione energetica da parte del detentore

L’Agenzia delle entrate, in risposta a un interpello, è intervenuta a fornire chiarimenti ai fini della fruizione della detrazione prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici da parte del soggetto detentore (Agenzia delle entrate, risposta 23 maggio 2024, n. 112).

L’articolo 16bis, comma 1, lettera b), del TUIR prevede una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi edilizi, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali.

La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

 

Ai sensi del suddetto articolo 16bis sono ammessi alla detrazione gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, con esclusione degli interventi di nuova costruzione.

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono, altresì, compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento, inoltre, può prevedere nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

 

Con la circolare n. 17/E/2023 è stato ribadito dall’Agenzia delle entrate che la detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.

In particolare, il detentore dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili può fruire della detrazione con riferimento alle spese sostenute per gli interventi edilizi richiamati dalla norma, a condizione che sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 

Nel caso di specie, in cui in forza di un contratto di compravendita regolarmente registrato l’istante si obbliga a demolire un fabbricato, con il consenso espresso dei venditori, sarà possibile fruire della detrazione di cui al citato articolo 16bis del TUIR, essendo assicurata la disponibilità giuridica e materiale del fabbricato collabente oggetto degli interventi agevolabili.

Viene, dunque, l’Agenzia che nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese, l’istante dopo aver compilato la sezione relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche, bonus facciate e Superbonus, dovrà indicare i dati catastali identificativi dell’immobile (in corso di demolizione) nella sezione successiva nonché gli estremi di registrazione dell’atto di acquisto dello ius aedificandi.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confimi: a giugno previsti aumenti retributivi

Le OO.SS. sono ferme nell’obiettivo di procedere con adeguamenti salariali sulla base dell’indice IPCA

Il 20 maggio scorso le Sigle sindacali Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno sottoscritto un verbale di accordo con Confimi Industria Meccanica, al fine di chiarire le relazioni tra le Parti, in seguito alla sottoscrizione del verbale di accordo del 21 marzo scorso, il cui testo, sottolineano le Sigle, non è stato visionato dalle stesse, e denominato “Contratto Multisettoriale”, stipulato tra la Confederazione Confimi e la Confsal. Le OO.SS. hanno apostrofato il comportamento della Confederazione, ritenendo grave ridurre ad uno i contratti del settore manifatturiero, programmando la cancellazione di quello metalmeccanico. Inoltre, risulta altrettanto grave la sottoscrizione di un’intesa con un’organizzazione sindacale che non ha rappresentanza sindacale, sulla base di quanto stabilito dall’accordo interconfederale Confimi e Cgil, Cisl e Uil del 1° agosto 2013. Dal canto suo, Confimi ha precisato, come si evidenzia nel verbale, che l’intesa del 21 marzo scorso tra la stessa e Confsal aveva un obiettivo duplice, vale a dire: semplificare e ridurre il numero dei contratti esistenti nel settore delle piccole e medie industrie manifatturiere e fornire alle categorie che aderiscono al sistema Confimi un CCNL nel quale ritrovarsi. 
Tuttavia nel verbale del 20 maggio viene concordato che i rinnovi nel settore metalmeccanico rappresentano un punto di innovazione e miglioramento delle condizioni lavorative e salariali dei dipendenti, con una impostazione positiva di relazioni sindacali nel settore delle Pmi tra le OO.SS. e Confimi. Viene ribadito, altresì, che le relazioni sindacali si costruiscono con organizzazioni sindacali rappresentative nel settore; viene rimarcato l’impegno alla piena applicazione del CCNL dei metalmeccanici Confimi Industria Meccanica, respingendo qualsivoglia iniziativa mirata ad abolirlo; puntando al rinnovo contrattuale dei metalmeccanici in corso di trattative e, nello specifico, con l’adeguamento dei minimi tabellari sulla base dell’indice IPCA con la retribuzione del mese di giugno

Video sorveglianza e controllo delle presenze

L’installazione di telecamere deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori (Garante per la protezione dei dati personali, nota 21 maggio 2024, n. 523).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto a una amministrazione locale una sanzione di 3.000 euro per trattamento illecito di dati personali. Il motivo del provvedimento consiste nell’installazione di una telecamera nell’atrio del Comune, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori.

Infatti, la collocazione di apparati di videosorveglianza nei luoghi di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa per la tutela dei dati personali.

L’Autorità è intervenuta a seguito della segnalazione di una dipendente che lamentava l’installazione di una telecamera nell’atrio del Comune, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori. Attraverso l’utilizzo delle immagini registrate, l’amministrazione aveva contestato alla dipendente alcune violazioni dei propri doveri d’ufficio, tra cui il mancato rispetto dell’orario di servizio. Alla richiesta di spiegazioni da parte dell’Autorità, il Comune ha risposto che la telecamera era stata installata per motivi di sicurezza, a seguito di alcune aggressioni ai danni di un assessore e di un’assistente sociale. 

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha rilevato che il Comune non aveva, tuttavia, assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza e aveva peraltro utilizzato le immagini di videosorveglianza per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice.

L’Autorità ha, pertanto, sanzionato l’amministrazione ingiungendo, inoltre, alla stessa di fornire a tutti gli interessati (lavoratori e visitatori presso la sede comunale) un’idonea informativa sui dati personali trattati mediante l’utilizzo della telecamera in questione. Il Comune non aveva infatti reso tutti gli elementi informativi previsti dal Regolamento europeo, né potevano essere considerati idonei altri documenti redatti dal titolare per diversi fini.

Ebav Veneto: fino al 30 giugno invio delle domande per il contributo

Per richiedere il contributo per l’anno di competenza 2023 è possibile inoltrare la domanda all’Ente

L’Ente bilaterale artigianato Veneto ha fissato al 30 giugno 2024 la scadenza per l’invio delle domande per la richiesta del contributo per Certificazioni obbligatorie o volontarie di processi, sistemi, prodotti e competenze. Il contributo è previsto per le spese sostenute nell’anno 2023 a fronte di:

– Certificazione obbligatoria o volontaria di sistema/processo aziendale; 
– Certificazione obbligatoria o volontaria di prodotti; 
– Certificazione obbligatoria o volontaria di competenze professionali di mestiere; 
– Consulenze per l’ottenimento iniziale di una delle precedenti Certificazioni/Norme. 

La certificazione deve essere rilasciata dagli organismi di certificazione sotto accreditamento di Accredia o da parte di analoghi Enti di certificazione internazionali. L’Ente ha fatto sapere che non eroga il contributo per: mantenimento delle certificazioni, vale a dire visite annuali di sorveglianza; la formazione del personale dipendente; l’acquisto della copia delle norme generali di riferimento. Per le categorie metalmeccanici, odontotecnici, orafi, tessili, pulitintolavanderie, occhiali, chimica, vetro, ceramica, alimentaristi, panificatori, legno, comunicazione, acconciatura-estetica ed imprese di pulizia, il contributo è del 50% dei costi sostenuti, per un massimo di 2.500,00 euro erogabili annualmente. Per trasporto merci, il contributo è sempre del 50% dei costi sostenuti, per un massimo di 3.500,00 euro erogabili annualmente. I contributi vengono erogati entro 3 mesi dalla data di scadenza servizio tramite accredito sul c/c. L’Ente eroga il contributo fino ad esaurimento dei fondi. Inoltre, il contributo è soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto ricavo di esercizio o plusvalenza patrimoniale. Il Certificato delle ritenute sui contributi degli enti pubblici e privati cumulativo viene inviato a colui che percepisce il contributo entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quando è avvenuto il pagamento.