CCNL Turismo Catene Alberghiere: riprese le trattative per il rinnovo

I sindacati chiedono un aumento salariale mentre la proposta datoriale si concentra sulla classificazione del personale 

Nei giorni scorsi sono riprese le trattative tra Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs e le associazioni imprenditoriali di settore Federturismo e Aica Confindustria per il rinnovo del CCNL applicabile agli oltre 200mila lavoratori dipendenti da aziende dell’industria turistica  scaduto il 31 gennaio 2018.
Federturismo e Aica Confindustria vogliono giungere alla firma del CCNL rapidamente ma non prima della sottoscrizione degli altri rinnovi contrattuali di settore.
Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, la loro intenzione è di definire il rinnovo prima della pausa estiva stabilendo anche un aumento salariale. Durante l’incontro le Parti si sono incontrate per approfondire i temi già affrontati e con la presentazione di una proposta datoriale riguardante la bilateralità e la classificazione del personale.
I prossimi incontri sono previsti per il 4 giugno e il 13 giugno 2024 per discutere i seguenti temi: mercato del lavoro, rapporto di lavoro e aumenti contrattuali.

Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri sono state rese note le modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli.

Soggetti beneficiari

Secondo l’articolo 2 del nuovo Decreto, possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

 

Investimenti ammissibili

Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonchè all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

 

Sono, invece, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.

 

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta, come stabilito dall’articolo 4 del Decreto, è determinato nella misura massima per le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e, in particolare:

  • per gli investimenti realizzati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;

  • per gli investimenti realizzati nelle Regioni Basilicata, Molise e Sardegna, nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;

  • per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle Regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale;

  • per gli investimenti realizzati nelle zone assistite della Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.

Procedura di accesso

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1 gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

 

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, non prima della data di realizzazione dell’investimento.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.

Fondo Fasdac: prevista la copertura sanitaria integrativa

La Cassa Sanitaria Carlo De Lellis mette a disposizione una nuova integrazione per il rimborso di alcune spese sanitarie sostenute dal dirigente o dal nucleo familiare

La Cassa Sanitaria Carlo De Lellis ha messo a disposizione dei dirigenti del settore terziario la possibilità di integrare il rimborso di alcune spese sanitarie sostenute per sè o per il proprio nucleo familiare tramite la piattaforma Welfare Dirigenti Terziario.
Il costo è:
– pari a 430,00 euro per le coperture del primo semestre dell’anno;
– pari a 258,00 euro per le coperture del secondo semestre. 
L’assicurazione integrativa prevede il rimborso di una quota percentuale fino all’importo massimo della spesa sostenuta, per una serie di prestazioni predefinite e differenti in base alla scelta del piano acquistato:
– visite mediche: 80% per il dirigente;
– accertamenti diagnostici e prestazioni medico specialistiche ambulatoriali: 50% per il dirigente e 50% per il nucleo familiare;
– terapie fisiche e riabilitative: 50% per il dirigente e 50% per il nucleo familiare,
– lenti correttive della vista: 50% per il dirigente;
– apparecchi acustici: 50% per il dirigente e 50% per il nucleo familiare;
– altri dispositivi medici: 50% per il dirigente e 50% per il nucleo familiare.
La copertura sanitaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui hai effettuato l’acquisto e scade il 31 dicembre dello stesso anno. 

Contratti di solidarietà: le modalità per il recupero dello sgravio contributivo

Fornite le istruzioni operative per la fruizione delle agevolazioni a valere sullo stanziamento relativo al 2022 (INPS, circolare 20 maggio 2024, n. 66).

L’INPS ha fornito le istruzioni operative in materia di fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 (come modificato dal D.L. n. 34/2014), a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2022.

In particolare, il citato articolo 6, comma 4, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

Per il 2022 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

La cumulabilità del beneficio

Il beneficio contributivo di cui al D.L. n. 510/1996 e successive modificazioni, è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive.

Tuttavia, il beneficio contributivo in argomento è cumulabile con l’esonero denominato “Decontribuzione Sud” (articolo 27, comma 1 del D.L. n. 104/2020). Tale esonero è stato successivamente esteso dall’articolo 1, comma 161, della Legge n. 178/2020, fino al 31 dicembre 2029, con la previsione di una diversa modulazione dell’intensità della misura, escludendo dal beneficio i soggetti individuati all’articolo 1, comma 162.

Pertanto, le imprese indicate nell’Allegato n. 1 alla circolare in commento, che debbono usufruire dell’esonero contributivo di cui al decreto-legge n. 510/1996 per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della “Decontribuzione Sud”, sono tenute a calcolare e applicare il beneficio sulla contribuzione datoriale residua, che non sia oggetto di esonero ad altro titolo.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (il citato Allegato n. 1), per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale di nuova istituzione “L991”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022”;
– nell’elemento <SommeACredito>, devono indicare il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in commento.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). 

 

CIPL Lapidei Industria Foggia: firmato il rinnovo del contratto

Prevista Una Tantum e aumentato il Premio di assiduità e l’indennità di mensa

In data 15 maggio 2024, le Parti sociali Confindustria Foggia, la Sezione Escavazione e Lavorazione del Marmo e Materiali Lapidei-Cave di Inerti e Frantumazione di Confindustria Foggia, con le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, dopo molteplici proteste, scioperi ed incontri, hanno firmato l’accordo per il rinnovo del contratto provinciale dei lapidei.
Tra le novità, a decorrere dalla retribuzione al mese di maggio 2024, viene riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici del Settore lapideo un aumento lordo del Premio di Assiduità Lavorativa, parametrato sul Livello C, di:
37,00 euro lordi per il periodo dal 1 maggio 2025 al 30 aprile 2025;
47,00 euro lordi per il periodo dal 1 maggio 2025 al 30 aprile 2026;
57,00 euro lordi per il periodo dal 1 maggio 2026 al 30 aprile 2027.

Inoltre, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato alla data del 1 maggio 2024, con una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, viene corrisposta nel mese di agosto Una Tantum pari a 250,00 euro. Infine, i Buoni Pasto Elettronici verranno erogati con un’importo pari a 6,50 euro, per ciascuna giornata di effettiva presenza.

  

Si parte con l’invio della precompilata 2024

Aperto il canale per l’invio delle dichiarazioni 2024. I modelli precompilati, disponibili in sola consultazione dallo scorso 30 aprile, possono adesso essere trasmessi all’Agenzia delle entrate, con o senza modifiche (Agenzia delle entrate, comunicato 20 maggio 2024).

Debutta quest’anno la nuova modalità di compilazione semplificata per aiutare i cittadini a orientarsi con più facilità tra i dati del 730 e procedere in autonomia.

La scadenza è fissata al 30 settembre 2024 per chi presenta il 730 e al 15 ottobre 2024 per chi, invece, utilizza il modello Redditi.

Per visualizzare e inviare la dichiarazione occorre entrare nella propria area riservata con Spid, Cie o Cns.

In alternativa, è sempre possibile delegare un familiare o una persona di fiducia.

 

Tra le novità 2024, i dati relativi ai rimborsi per il “bonus vista” che si aggiungono alle voci già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali ecc.

 

Nuovo 730 semplificato

Dopo aver visualizzato la propria dichiarazione, disponibile dallo scorso 30 aprile in semplice consultazione, i contribuenti possono adesso entrare nell’applicativo e procedere a eventuali integrazioni/modifiche o accettare e trasmettere il modello così come predisposto dal Fisco.

Chi ha i requisiti per presentare il 730 può scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la nuova compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia più facile da navigare grazie alle nuove sezioni famiglia, casa, lavoro, spese. In questo caso, dopo aver accettato o modificato i dati, sarà il sistema a inserirli automaticamente all’interno del modello.

Altra novità 2024 è la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta.

 

Tutte le informazioni utili per i cittadini sono raccolte in una guida online sul sito dell’Agenzia, mentre un nuovo video pubblicato sul canale istituzionale YouTube illustra in pillole le modalità per accedere e le date da ricordare. Sempre aggiornato, inoltre, il sito dedicato “Info e assistenza” dove sono raccolti tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2024 e le risposte alle domande più frequenti.

CIRL Ortofrutticoli ed agrumari Trentino: previsto aumento dell’11% sui minimi tabellari

In arrivo con la prossima busta paga 5 mesi di arretrati

A seguito dei 2 giorni di sciopero dei lavoratori del settore per dare svolta alla trattativa di rinnovo del contratto del settore ortofrutta è giunta la notizia della convocazione urgente di Flai-Cgil e Fai-Cisl, nella sede della Federazione delle cooperative. Nella riunione di Venerdì scorso le Parti Sociali si sono infatti accordate per definire un aumento salariale dell’11% sui minimi tabellari, stabilendo per il 5% una decorrenza retroattiva dal 1°gennaio scorso. Pertanto, con la prossima busta paga è previsto il pagamento anche dei 5 mesi di arretrati. Un ulteriore 3% scatterà con il 1° gennaio 2025, un altro 2% a gennaio 2026 e l’ultimo 1% a gennaio 2027. 
Con la prossima riunione in programma le Parti Sociali affronteranno il tema della previdenza complementare e del premio di risultato. 
La firma di questo accordo, affermano i Sindacati, ha comportato la revoca dello sciopero previsto per i prossimi giorni. Resta però aperto lo stato di agitazione proclamato nelle scorse settimane, che comporta il blocco del lavoro straordinario e della flessibilità. 

Programma THAMM plus: l’OIM pubblica il bando per enti di formazione 

Apparsa sul sito dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni la richiesta di proposte per l’identificazione di istituti per lo sviluppo di progetti rivolti a cittadini stranieri che intendano lavorare in Italia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 maggio 2024).

L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ha pubblicato sul suo sito la richiesta di proposte per l’identificazione dell’istituto di formazione per la progettazione e l’implementazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica nell’ambito del Programma “THAMM plus” -Towards a Holistic Approach to Labour Migration Governance and Labour Mobility in Italy and North Africa.

Il programma rappresenta una prima sperimentazione del modello di mobilità basato sul canale d’ingresso ex articolo 23 del Testo Unico Immigrazione, che ha posto al di fuori delle quote previste dai Decreti Flussi gli ingressi dei cittadini stranieri che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica disciplinati e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in conformità alle Linee Guida sulle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all’estero.

THAMM plus si propone di realizzare due schemi di mobilità da Tunisia e Marocco verso l’Italia, lungo un periodo di 30 mesi e prevede il coordinamento con il settore privato e con i fabbisogni delle aziende che aderiranno all’iniziativa tramite il supporto delle 3 regioni italiane partner associate del progetto (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), delle rispettive agenzie per il lavoro e delle organizzazioni datoriali.

L’OIM intende selezionare un soggetto proponente che (in forma singola o in partenariato) fornisca i servizi per lo sviluppo e l’attuazione dei programmi di formazione civico-linguistica professionale nel settore della meccatronica per cittadini stranieri, apolidi e rifugiati residenti in Marocco.

I soggetti proponenti ammissibili possono presentare le proprie proposte entro il 9 giugno 2024.

CCNL Abbigliamento Industria: iniziano le trattative

I sindacati chiedono un aumento di 270,00 euro al 3° livello Super 

Il 16 maggio sono iniziate le trattative tra Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ed i rappresentanti di SMI-Sistema Moda per il rinnovo del CCNL applicabile ai circa 372.600 lavoratori del settore industriale tessili, abbigliamento e moda, scaduto lo scorso 31 marzo.
A livello economico la richiesta dei sindacati è un aumento di 270,00 euro al 3° livello Super relativamente al triennio dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027.
Per quanto riguarda, invece, le relazioni sindacali viene chiesta una maggiore informazione e partecipazione delle rappresentanze sindacali.
Rilevante, secondo le Parti Sociali, è rinnovare il CCNL in tempi rapidi al fine di garantire il recupero del potere d’acquisto dei salari delle lavoratrici e dei lavoratori.
L’incontro si è chiuso con la stesura del calendario di incontri per il proseguimento del confronto.

CCNL Riscossione Tributi: confronto per la regolamentazione dello sportello telematico

Confronto sulla regolamentazione dello sportello da remoto e spendibilità dei buoni pasto EP

È iniziato nei giorni scorsi il confronto tra Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil, Unisin, per la regolamentazione dello sportello da remoto, la cui sperimentazione è da poco terminata. Il Rappresentante dell’Ente si è dichiarato disponibile a recepire la richiesta delle OO.SS. di svolgimento di questa attività anche dalla propria abitazione. Ha inoltre precisato che si tratterà di una modalità lavorativa a sé stante, simile al telelavoro per quanto riguarda l’orario di lavoro, l’erogazione del buono pasto ed alcuni requisiti tecnici che dovranno essere soddisfatti.
I Sindacati hanno proposto di articolare l’orario di lavoro dello sportello da remoto dalle ore 8,30 alle ore 14,50, con una sospensione dell’attività tra le ore 13,10 e le 14,10, fascia oraria all’interno della quale dovrà essere fruita la pausa pranzo di 30 minuti. L’Ente ha inoltre precisato che le giornate di adibizione allo sportello da remoto svolte dalla propria abitazione non possono superare complessivamente il numero delle giornate di smart working individualmente già disponibili.
Oltre al tema dello sportello telematico, l’incontro è proseguito sul tema della flessibilità in ingresso, la cui previsione scadrà il prossimo 31 maggio. L’Ente ha dichiarato la disponibilità di accogliere la richiesta di prorogare tale previsione, nell’ambito di un accordo sperimentale che armonizzi gli attuali orari ordinari di sportello prevedendone uno unico dalle ore 8,15 alle ore 13,45, con pausa pranzo dalle ore 13,45 alle 14,15. L’orario dello sportello ad alta affluenza rimarrà invariato. Tale proposta aziendale è stata motivata dalle nuove condizioni organizzative che si sono realizzate con il mantenimento dell’accesso agli sportelli esclusivamente tramite appuntamento, rendendo quindi così strutturale un servizio al cittadino in linea con le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori. Il confronto è stato aggiornato al prossimo 22 maggio.
In merito alla polizza sanitaria in scadenza al prossimo 31 luglio, l’Ente ha reso noto che sono ancora in corso le attività di verifica propedeutiche all’aggiudicazione della gara. E’ stato infine sollecitato un intervento dell’Ente volto a favorire la spendibilità dei buoni pasto EP da parte dei lavoratori, con la riserva di verificare l’attivazione di nuove convenzioni nei territori a più alta criticità.