CCNL Enel: raggiunto accordo con le OO.SS.

Dopo tre mesi di mobilitazione, si è giunti all’intesa

Il 24 aprile 2024 le Parti sociali Filctem – Cgil, Flaei – Cisl, Uiltec – Uil, a seguito della grande mobilitazione di lavoratori e lavoratrici del Gruppo Enel organizzata dalle stesse OO.SS., hanno raggiunto l’atteso accordo con i management di Enel.
Molteplici i temi disciplinati dall’intesa: 
– in e-distribuzione, le Manovre di Esercizio non vengono terziarizzate, si sospende l’applicazione del semiturno e vengono effettuati 2000 immissioni di cui almeno 1600 aggiuntive;
– analisi dei riflessi del Piano Industriale per tutte le Aree di Business e di Staff;
– in tema di Welfare Aziendale, si prevede la stipula di un accordo per il finanziamento volto ad incrementare e migliorare i servizi ai Soci;

– ridefinizione del modello di Relazioni Industriali per l’introduzione di concrete forme di Partecipazione;

– impegno congiunto dell’Azienda e del Sindacato a condividere iniziative comuni per la valorizzazione degli investimenti, per la garanzia occupazionale e per la proroga delle concessioni (distribuzione idroelettriche e geotermiche).
Sul versante dello smartworking, le organizzazioni sindacali non accettano che il Gruppo Enel sia l’unica azienda del settore a non avere un accordo in merito, ribadendo la volontà di intraprendere una trattativa per definire un accordo migliore rispetto a quello già applicato unilateralmente dall’Azienda.
Ovviamente, oltre a ringraziare tutte le lavoratrici ed i lavoratori che hanno aderito alla mobilitazione, Filctem. Flaeil e Uiltec revocano gli scioperi generali precedentemente indetti per il 30 aprile e il 2 maggio.

Accesso alla dichiarazione precompilata 2024: soggetti autorizzati e dati inseriti

L’Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni in merito alla dichiarazione precompilata 2024, chiarendone i soggetti destinatari, i dati oggetto dell’accesso e le modalità d’accesso (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 aprile 2024, n. 210954).

L’Agenzia delle entrate, con il nuovo provvedimento, ha individuato la platea dei soggetti destinatari della dichiarazione precompilata 2024. Nello specifico, tali soggetti interessati sono:

  • i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4, del Decreto n. 164/1999;

  • in via sperimentale, a partire dal 2024, i contribuenti persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa.

Dunque, a partire dal 30 aprile 2024, il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, accedono ai seguenti documenti:

  1. dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente;

  2. elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative. Per quanto riguarda le informazioni risultanti dalla Certificazione Unica, dal 2024 nell’elenco sono riportati anche i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché alle indennità e provvigioni, da indicare nel modello Redditi persone fisiche.

L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:

 

– quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

– premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;

– contributi previdenziali e assistenziali;

– contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;

– spese sanitarie e relativi rimborsi;

– spese veterinarie;

– spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;

– contributi versati alle forme di previdenza complementare;

– spese funebri;

– spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;

– spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;

– erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

– spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;

– spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;

– spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;

– rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive;

– rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;

– oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

 

Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia individua i familiari da considerare fiscalmente a carico sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche, nonché sulla base delle informazioni comunicate dall’INPS, relative ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale. 

Premio speciale unitario INAIL 2024 per soggetti impegnati nei PUC

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali approva la Determina n. 73 del 26 marzo 2024 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL che stabilisce  il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) relativamente all’anno 2024 (D.M. 24 aprile 2024, n. 68).

È stato pubblicato il 29 aprile scorso, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione “Pubblicità legale”, il decreto in oggetto con cui viene recepita e approvata la Determina n. 73 del 26 marzo 2024 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL e concernente il premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) e relative modalità di applicazione.

 

Viene stabilità la misura del suddetto premio speciale unitario per l’anno 2024, fissandola in 1,04 euro per singola giornata di attività prestata.

 

A tale importo va aggiunto l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del D.P.R. n. 1124/1965, per i soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC), beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), nonché per le persone in condizione di povertà come eventualmente individuate con appositi provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che su base volontaria, pur non essendo beneficiarie dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro, partecipano a Progetti utili alla collettività (PUC). 

 

I comuni, anche in forma associata, e le altre amministrazioni pubbliche titolari del PUC, attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti la copertura assicurativa INAIL esclusivamente con modalità telematica, utilizzando la Piattaforma GePI.

 

Formazione per la sicurezza sul lavoro: indicazioni sul numero massimo dei partecipanti

Presentato un interpello sugli studenti equiparabili ai lavoratori che possono partecipare ai corsi (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 26 aprile 2024, n. 2).

L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha avanzato istanza di interpello in materia di modalità della formazione del personale (articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008). In particolare, l’ateneo ha chiesto il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul fatto se sia da ritenersi conforme all’Accordo della Conferenza Stato Regioni (ACSR) del 21 dicembre 2011, relativamente alle modalità della formazione del personale, un accordo “aziendale” che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell’ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti a ogni corso di formazione non superiore a 100 unità, anziché a 35 di cui al punto 2 dell’Accordo.

I riferimenti normativi e di prassi

Nella sua risposta la Commissione ha preso in considerazione, tra gli altri, il citato Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, Allegato A, al punto 2, rubricato “Organizzazione della formazione”. Infatti, l’ACSR nel punto in questione dispone che: “Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

Inoltre, la Commissione ha ricordato l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008) e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e il punto 12 di questo testo, rubricato “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, e in particolare il “12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che stabilisce: “In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

Tenuto conto di queste premesse, la Commissione ministeriale pur non considerando sufficienti gli elementi forniti con particolare riferimento alle modalità di erogazione della formazione e alla categoria del rischio, ha ritenuto che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti a ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal citato punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo
stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

 

CIRL Edilizia Artigianato Lazio: siglato il verbale per la determinazione dell’EVR 2024



Definito l’EVR nella misura del 4% per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024


In data 8 aprile Cna Costruzioni Lazio, Casartigiani Lazio, Claai Lazio e Fillea-Cgil Lazio, Filca-Cisl Lazio, Feneal-Uil Lazio hanno sottoscritto il verbale per la verifica e determinazione dell’EVR.
Hanno, pertanto, provveduto alla verifica degli indicatori 2023/2022/2021 sul triennio 2022/2021/2020:
– numero dei lavoratori iscritti in Edilcassa presso la regione Lazio;
– monte salari denunciati in Edilcassa presso la regione Lazio;
– ore denunciate in Edilcassa presso la regione Lazio;
– DURC rilasciati da Edilcassa presso la regione Lazio.
All’esito della verifica effettuata a livello territoriale sono risultati positivi tre indicatori su quattro (per quanto riguarda il DURC, le Parti hanno constatato che a seguito dell’introduzione del DURC ONLINE non è più possibile avere dati statistici).
Pertanto, le Parti hanno stabilito la misura del 4% dei minimi paga in vigore alla sottoscrizione del CIRL per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, riproporzionato per i lavoratori part-time.
Di seguito gli importi.
























































Livello Quota annuale EVR OPERAI EVR paga oraria OPERAI importo mensile  IMPIEGATI importo mensile 
1 394,44 euro 0,19 euro 32,87 euro 32,87 euro
2 456,72 euro 0,22 euro 38,06 euro 38,06 euro
3 519 euro 0,25 euro 43,25 euro 43,25 euro
4 560,52 euro 0,27 euro 46,71 euro 46,71 euro
5 602,04 euro 0,29 euro 50,17 euro 50,17 euro
6 726,60 euro     60,55 euro
7 830,40 euro     69,20 euro
8 830,40 euro     69,20 euro

 

CCNL Forze armate: al via il negoziato per il rinnovo

A circa tre anni dalla scadenza, riprese le procedure negoziali

Nella giornata del 24 aprile scorso, le Parti sociali si sono riunite per la definizione degli accordi sindacali, in vista del rinnovo del CCNL per il triennio 2022-2024, che interessa gli oltre 400mila lavoratori delle forze armate e dei Corpi di Polizia, sia ad ordinamento civile che militare.
Come diffuso dalle rappresentanze Silp – Cgil, Fp – Cgil, Silf e Siam,  negli interventi di presentazione si è affermata la necessità di instaurare un confronto sui bisogni e aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici, partendo dagli adeguamenti retributivi, data l’impennata inflazionistica registratasi nei due anni d’inizio vigenza del contratto. 
Invero, sono state ritenute insufficienti le 17mila unità assunte e lo stanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali, in considerazione del fatto che, per il 2024, le risorse a bilancio danno un incremento medio pari al 5,8% a fronte sia di un incremento del costo della vita pari al 16%, sia della perdita di personale di oltre 30mila unità nel triennio.
Pertanto, secondo le rappresentanze sindacali, difficilmente si arriverà ad una conclusione delle trattative in tempi brevi.

CCNL Trasporto aereo: apertura del tavolo negoziale

Parallelamente al tavolo di trattativa per la parte generale, è stata richiesta l’apertura degli altri tavoli negoziali finalizzati al rinnovo delle singole parti specifiche del CCNL 

Il 22 aprile 2024 si è aperto il tavolo negoziale relativo al rinnovo della Parte Generale del contratto collettivo nazionale di lavoro del Trasporto Aereo, scaduta il 31 Dicembre 2022. Oltre alle Organizzazioni Sindacali firmatarie, erano presenti all’incontro le associazioni datoriali ed i rappresentanti di alcune fra le maggiori aziende aderenti alle stesse. 
Il rinnovo del contratto, come affermano le OO.SS., avviene in un momento di grande fermento per il settore, caratterizzato da una crescita esponenziale dei passeggeri che ha raggiunto livelli senza precedenti. In questo contesto quindi, l’obiettivo primario del rinnovo contrattuale è quello di disciplinare il settore, evitando asimmetrie competitive, attraverso l’incremento della produttività delle aziende della filiera, che si realizzi attraverso un innalzamento significativo della qualità dei servizi offerti, attraverso una maggiore inclusività che preveda un allargamento del perimetro di applicazione del CCNL alle imprese ed ai lavoratori che già svolgono servizi accessori e complementari alle attività del trasporto aereo.
Così come ribadito nella piattaforma unitaria di rinnovo, i Sindacati ritengono essenziale restituire attrattività al settore principalmente attraverso una retribuzione allineata al reale potere d’acquisto e un corretto bilanciamento fra tempi di lavoro e vita privata. L’incontro della scorsa settimana, pur essendo a carattere interlocutorio, ha permesso di avviare un proficuo dialogo tra le parti. Il confronto proseguirà con cadenza regolare, con l’obiettivo di arrivare alla stesura e alla firma del rinnovo della parte generale del CCNL nel più breve tempo possibile.
Contemporaneamente al tavolo di trattativa per la parte generale, è stata richiesta l’apertura degli altri tavoli negoziali finalizzati al rinnovo delle singole parti specifiche del CCNL come, ad esempio, i Gestori Aeroportuali, la sezione dei Vettori e quella Fairo che interessa il personale di terra delle Compagnie Aeree straniere.  

Precompilata 2024: le novità di quest’anno

Dal 30 aprile 2024 saranno messi a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate, in modalità consultazione, i modelli di precompilata già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli enti esterni. Già disponibili online, intanto, le istruzioni per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Agenzia delle entrate, comunicato 29 aprile 2024 e provvedimento n. 210954/2024).

Sono circa 1 miliardo e 300 milioni i dati ricevuti dal Fisco e pre-caricati nelle dichiarazioni 2024. Dopo aver accettato o modificato tali dati, operazioni che si potranno compiere dal 20 maggio 2024, sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello.

 

Arriva il 730 semplificato

Al contribuente con i requisiti per presentare il 730 sarà possibile scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. Nel primo caso, si potrà visualizzare i dati all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”.

Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate e successivamente validate (dal 20 maggio), saranno riportate in automatico all’interno del modello.

 

Rimborsi e pagamenti

Da quest’anno chi presenta il modello 730 prima di inviare la dichiarazione potrà selezionare la voce “nessun sostituto” per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli.

L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online. In alternativa, sarà possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

 

Precompilata anche per titolari di partita IVA

Da quest’anno anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari. Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno 2024, al concordato preventivo.

 

Istruzioni per la visualizzazione

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere all’area riservata con Spid, Cie o Cns. Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio, sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia. In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. 

 

Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024. La scadenza, invece, per chi presenta il modello Redditi è fissata al 15 ottobre 2024

Contrasto al lavoro irregolare, al via la task force presso l’INL

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha costituito la task force denominata “Lavoro sommerso” presso l’INL con compiti di vigilanza di contrasto al lavoro irregolare e per finalità statistiche (D.M. 28 marzo 2024, n. 50).

In data 26 aprile 2024 è stato pubblicato, nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il decreto in oggetto con cui si costituisce presso l’Ispettorato nazionale del lavoro la task force istituzionale “Lavoro sommerso” che opera in continuità con le attività già previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 e realizzate dal Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso.

L’obiettivo è quello di ridurre l’incidenza del lavoro sommerso i almeno 2 punti percentuali a seconda dei settori interessati, in conformità alla Missione 5, componente 1, Riforma 1.2, del PNRR.

 

La task force, in linea con le attività già realizzate, dovrà continuare ad assicurare l’attuazione delle linee di azione elaborate a livello nazionale, nonché l’ulteriore pianificazione strategica e operativa dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso prevista dal Piano nazionale, allo scopo di garantire un’azione coordinata ed efficace di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, secondo le specificità dei diversi settori economici e dei contesti territoriali, anche in relazione alla fruizione dell’Assegno di inclusione.

 

Inoltre, l’articolo 3 del decreto ministeriale, individua un altro compito della task force, ovvero quello di contribuire alla pianificazione di un’efficace attività di vigilanza finalizzata alla conduzione di ispezioni per finalità statistiche, sulla base di un campione di imprese selezionato.

 

A tal fine, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni competenti in materia di ricerca e statistica, essa:

 

definisce criteri e modalità di campionamento e dimensionamento delle imprese da ispezionare, sulla base dei dati disponibili e della loro variabilità settoriale e territoriale;

verifica periodicamente eventuali criticità nella conduzione delle ispezioni per fini statistici e predispone i necessari aggiustamenti;

analizza i dati derivanti dalle ispezioni per esclusiva attività di vigilanza e integra le informazioni disponibili, anche nell’ottica di migliorare la rappresentatività del campione statistico.

 

L’attuazione delle attività programmate dalla task force è assicurata da tavoli operativi interregionali che saranno costituiti con successivo provvedimento del Capo dell’INL e che si riuniscono con cadenza almeno trimestrale.

 

Potrà eventualmente essere costituito anche un tavolo operativo di coordinamento nazionale composto dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

 

Il Presidente della task force trasmette annualmente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull’attività svolta, con l’illustrazione delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti.

 

Anticipazione ordinaria TFS/TFR, blocco delle domande per gli iscritti al Fondo Credito

In via di esaurimento le risorse finanziarie destinate allo scopo nel Bilancio di previsione per il 2024 (INPS, messaggio 25 aprile 2024, n. 1628).

L’INPS ha comunicato che le risorse finanziarie destinate nel Bilancio di previsione dell’Istituto per il 2024 alla prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito), istituita con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 219/2022, sono, sulla base delle stime effettuate, in via di esaurimento.

Pertanto, l’Istituto, dato che il Regolamento relativo alla prestazione prevede, all’articolo 1, comma 3, che l’erogazione dell’anticipazione ordinaria del TFS/TFR avvenga “nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate annualmente nel bilancio dell’INPS”, comunica che a partire dal 25 aprile 2024 è inibita la presentazione di nuove domande.

Inoltre, a decorrere dal 26 aprile 2024 e fino a nuova comunicazione, non è possibile per gli uffici credito delle sedi/poli territoriali e nazionali dell’INPS elaborare e trasmettere le bozze di proposta di cessione agli utenti. Quindi, è inibita, nella procedura “Anticipazioni Credito”, la funzionalità che consente l’invio all’utente della citata bozza di proposta.

Invece, le domande, per le quali la proposta di cessione pervenuta dall’utente abbia superato la verifica di capienza, devono essere esitate con le consuete modalità, mentre per quel che riguarda la gestione delle pratiche non elaborate, le sedi/poli territoriali e nazionali dell’INPS non dovranno procedere al mancato accoglimento delle stesse, in attesa di ulteriori istruzioni operative.