Definizione agevolata avvisi bonari: le istruzioni sulla misura prevista dalla legge di Bilancio 2023

Dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti, con esempi di calcolo, sulla misura prevista dalla legge di Bilancio 2023 (art.1 co. 153-159) per i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari (Circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023).

Con circolare del 13 gennaio 2023, n. 1, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti ai contribuenti che intendono avvalersi della possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a loro carico ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione relativi a debiti di importo ridotto. Tale misura è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, co. 153-159) come misura di supporto nell’attuale situazione economica caratterizzata dagli effetti della pandemia e dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici. 

 

Nella circolare citata l’Agenzia chiarisce subito il perimetro della misura, che si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 e illustra, inoltre, anche con concreti esempi di calcolo, le altre possibilità offerte dalla norma, ossia la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.

Per gli esiti già trasmessi ai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate precisa che è non è previsto l’invio di nuove comunicazioni.

Il controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R.  n. 633/1972), rientra tra le metodologie di verifica sulla regolarità degli adempimenti posti in essere dai contribuenti. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate, attraverso procedure automatizzate, sulla base degli elementi direttamente riscontrabili dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, effettua specifici controlli per correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni. I controlli automatizzati verificano che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua. Se dai controlli automatizzati emerge un’imposta o una maggiore imposta dovuta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione. Non si tratta un tipico atto impositivo vero e proprio, ma di un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, per evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute. Entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in caso di avviso telematico), il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le sanzioni ridotte ad un terzo, oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando all’Agenzia delle entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico), le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, sono iscritte a ruolo (art. 2, co. 2, D.L.gs n. 462/1997).  

La circolare in oggetto stabilisce che possono essere oggetto di definizione agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 (art. 1, co. 153, L. n. 197/2022), richieste al contribuente a seguito delle comunicazioni di irregolarità. La misura prevede una riduzione dal 10 al 3% delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. In particolare, rientrano nel perimetro dell’agevolazione le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il 1° gennaio 2023. Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo. 

Il pagamento delle somme (art. 1 co. 154, L. n. 197/2022) dovute deve avvenire secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 (per il pagamento in unica soluzione) e 3-bis (per il pagamento in forma rateale) del D.Lgs. n. 462 del 1997. Pertanto, per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3 per cento, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione. 

Come precisato dalla circolare, la definizione si applica anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (ritardo non superiore a sette giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata; carenza per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro nel versamento delle somme dovute o di una rata; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo. In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Si procede, quindi, all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena (art. 13, D.L.gs. n. 471/1997).

Ammesse anche le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (art.1, co. 155, L. n. 197/2022) a prescindere dal periodo d’imposta, per le quali, al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), non si è verificata alcuna causa di decadenza (art. 15-ter, DPR n. 602/1973). In questo caso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo. 

L’art. 1 co. 156 della L. n. 197/2022 prevede il pagamento rateale delle somme dovute. Condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell’estensione fino a venti rate. In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 

In merito alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni si precisa che la Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 159, L. n. 197/2022) ha modificato la precedente disciplina (art. 3-bis, co. 1, D.L.gs. n. 462/1997) prevedendo che il contribuente possa sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, rispetto alle 8 rate originariamente previste, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. Questa agevolazione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023. Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali. 

A titolo esemplificativo, e per tutte le casistiche sopra descritte, sono disponibili nella circolare concreti esempi di calcolo sulle possibilità offerte dalla norma.

Documenti IVA precompilati, estensione anche al 2023 e ampliamento dei soggetti destinatari

 

L’Agenzia delle entrate estende anche all’anno 2023 il periodo sperimentale di utilizzo dei documenti IVA precompilati e, nel contempo, amplia la platea dei soggetti destinatari dei documenti stessi (Agenzia delle entrate, provvedimento 12 gennaio 2023, n. 9652).

Come noto, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le bozze dei registri IVA e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

 

Con il provvedimento in oggetto il periodo di sperimentazione viene esteso anche alle operazioni effettuate nel 2023.

 

L’Agenzia, inoltre, amplia la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA precompilati nel periodo sperimentale. Pertanto, a partire dai registri IVA e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relativi all’ultimo trimestre 2022 e dalla dichiarazione IVA annuale relativa al periodo d’imposta 2022, le bozze dei documenti IVA sono messe a disposizione, oltre che dei soggetti indicati al punto 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994/2021, anche dei seguenti:

 

a) soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto IVA;

 

b) soggetti per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;

 

c) soggetti che applicano specifici metodi di determinazione dell’IVA ammessa in detrazione, come i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura, le aziende di enoturismo, le aziende oleoturistiche.

 

Al fine di consentire ai soggetti IVA e ai loro intermediari di consultare le bozze dei documenti IVA elaborati, importarle nei propri sistemi e confrontarle con i dati presenti nei propri sistemi gestionali, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione dei registri dell’intero anno d’imposta, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia provvede all’elaborazione della bozza della dichiarazione annuale IVA e alla messa a disposizione di una funzionalità per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale inviata tramite applicativo web, per tutti i soggetti appartenenti alla platea nell’anno di riferimento.

 

Per le stesse finalità, a partire dal 2023, le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e il servizio per il pagamento delle relative somme dovute, saranno messe a disposizione di tutti i soggetti inclusi nella platea dei destinatari delle bozze dei documenti IVA, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione di tutti i registri IVA relativi al trimestre di riferimento.

 

Sono confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché le ipotesi in cui il soggetto rimane obbligato alla tenuta dei registri IVA così come già disciplinate nel citato provvedimento n. 183994/2021.

Prezzo dei carburanti: in arrivo il decreto sulla trasparenza

Approvato dal Consiglio dei ministri un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 10 gennaio 2023, n. 15).

Il decreto in oggetto è stato approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, nella seduta del 10 gennaio 2023.

 

In riferimento ai buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nel periodo gennaio-marzo 2023, si precisa che il valore degli stessi non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, nel limite di 200 euro per lavoratore.

 

E’ introdotto l’obbligo per gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare quotidianamente il prezzo di vendita praticato. Il Ministero delle imprese calcola e pubblica il prezzo medio giornaliero nazionale. Tale prezzo deve essere esposto, con specifica evidenza, da parte degli esercenti insieme al prezzo da essi praticato. 

 

Previsto il rafforzamento delle sanzioni amministrative laddove si verifichi la violazione, da parte degli esercenti, dei predetti obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi e, in caso di recidiva, si può arrivare fino alla sospensione dell’attività per un periodo da 7 a 90 giorni.

 

Si intensificano i collegamenti tra il Garante prezzi e l’Antitrust, per sorvegliare e reprimere sul nascere condotte speculative. Allo stesso fine, si irrobustisce la collaborazione tra Garante e Guardia di Finanza.

 

Viene disposta l’istituzione di una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi finalizzata ad analizzare – nel confronto con le parti – le ragioni dei turbamenti e definire le iniziative di intervento urgenti.

Plastic tax e sugar tax: postecipato il termine di decorrenza

La Legge di bilancio 2023 fa slittare in avanti i termini di decorrenza dell’efficacia delle imposte sul consumo di manufatti in plastica e di bevande analcoliche edulcorate (Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 64).

La Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) nonchè l’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (cosiddette plastic tax e sugar tax).

 

In particolare, la plastic tax riguarda i manufatti in plastica che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

 

Viene riconosciuto un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI, nella misura del 10% delle spese da esse sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

 

La sugar tax è stata invece istituita dall’articolo 1, commi 661-676 della citata Legge di bilancio 2020, nella forma di un’imposta che colpisce il consumo di bevande analcoliche dolcificate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

 

Per entrambe le misure, il termine di decorrenza dell’efficacia era stato inizialmente fissato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione dei rispettivi provvedimenti attuativi e poi più volte modificato, arrivando, da ultimo, ad essere indicato nella data del 1° gennaio 2023.

 

La Legge di bilancio 2023 impatta sulle imposte di cui sopra differendone nuovamente il termine di decorrenza dell’efficacia che, infatti, viene postecipato al 1° gennaio 2024

Detassazione mance nei settori della ristorazione e delle attività ricettive: imposta sostitutiva al 5%

La Legge di bilancio 2023 prevede dal 1° gennaio 2023 una detassazione delle mance con l’applicazione di un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali del 5% (art. 1, co. 58-62, L. 197/2022).

Il co. 58 della disposizione in oggetto qualifica come redditi da lavoro dipendente le somme dei clienti a favore dei lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande, a titolo di liberalità, le cosiddette mance (art. 5, L. n. 287/1991), pagate anche con mezzi di pagamento elettronici (co. 62, L. 197/2022).  

 

Al riguardo, si precisa che il regime di tassazione sostitutiva si applica nei seguenti casi: entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro; ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 50.000 euro (co.62); salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.  

Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra elencate, salvo che il lavoratore non voglia optare per il regime di tassazione ordinario, rinunciando per iscritto al regime di tassazione separata.

 

Sul caso, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, si era espressa la Corte di Cassazione (sentenza n. 26512/2021), che aveva classificato come reddito da lavoro dipendente le somme percepite dal dipendente a titolo di liberalità, in quanto ritenuto nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito (art. 51, co. 1 del TUIR), assoggettandolo conseguentemente a tassazione secondo le ordinarie aliquote IRPEF.  

 

E’ bene precisare che tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

I redditi soggetti a tassazione separata sopra descritti sono computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della spettanza o per calcolarne le deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria (co. 59).

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta (co. 60).

Per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette (co. 61).

Impianti di interesse strategico nazionale: misure sull’amministrazione straordinaria e penali

Pubblicato in G.U. del 5 gennaio 2023 il decreto legge contenente misure urgenti per gli impianti di interesse strategico nazionale finalizzate a salvaguardare determinati contesti industriali che, a causa tra l’altro del caro-energia, si trovano in situazione di carenza di liquidità (D.L. n. 2/2023).

Il decreto in oggetto, al Capo I, reca disposizioni relative al settore siderurgico. In particolare, l’articolo 2 disciplina l’amministrazione straordinaria delle società partecipate, concepita come strumento rapido per intervenire laddove la gestione delle imprese di interesse strategico nazionale dovesse ritenersi non adeguata.

 

Pertanto, per le società partecipate dallo Stato non quotate in borsa, l’ammissione immediata all’amministrazione straordinaria può avvenire su istanza del socio pubblico detentore di una minoranza qualificata di quote azionarie, qualora gli amministratori siano rimasti inerti a fronte della ricorrenza dei presupposti per accedere alla procedura.

 

I compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi sono parametrati ai risultati da essi conseguiti nell’amministrazione e la corresponsione degli acconti sui compensi è subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità avendo riguardo, ad esempio, all’adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali (articolo 3). Viene anche fissato un limite complessivo per il compenso degli amministratori giudiziali che non può eccedere complessivamente i 500.000 euro anche in caso di incarico collegiale (articolo 4).

 

Il decreto contiene poi disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, per bilanciare ragionevolmente l’interesse all’approvvigionamento di beni e servizi essenziali per il sistema economico nazionale e la tutela della coesione sociale, con speciale riferimento al diritto al lavoro e alla tutela dell’occupazione, e l’interesse alla tutela, in particolare, del diritto alla salute e alla salubrità ambientale.

 

Le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale se l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il giudice, in questo caso, in luogo dell’applicazione della sanzione interdittiva, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente tramite un commissario.

 

Il giudice deve di regola consentire l’utilizzo dei beni sequestrati, dettando le prescrizioni necessarie al fine di garantire un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente. 

 

Infine, l’articolo 7 sancisce la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell’attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale.

 

 

Adottate le specifiche tecniche dell’albo dei gestori della crisi

Le nuove regole saranno efficaci dal 5 gennaio 2023 (Provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, 30 dicembre 2022).

Pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, di adozione delle specifiche tecniche di funzionamento dell’Albo dei gestori delle procedure disciplinate dal codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza, che entra in vigore da oggi. I soggetti interessati all’iscrizione all’albo possono inserire le domande sul portale raggiungibile selezionando la scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina web dedicata.

 

Le specifiche riguardano l’iscrizione e la relativa gestione dell’Albo dei soggetti (persone fisiche, società tra professionisti o studi professionali associati) incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure e regolamentano, in particolare, l’accesso alla parte pubblica dell’Albo, nonché alla parte riservata, secondo quattro distinti regimi di conoscibilità, in funzione dell’interesse e del ruolo di chi vi accede (magistrati e dirigenti degli uffici giudiziari; personale del Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della Giustizia; iscritti; soci incaricabili e agli associati).

L’albo permetterà anche di gestire la funzione di inserimento dei dati e documenti relativi ai soggetti interessati, i quali saranno tenuti a indicare, oltre ai dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’eventuale ordine professionale di appartenenza, le comunicazioni relative ai provvedimenti eventualmente adottati per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice, le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall’Albo (comprensive dei relativi provvedimenti) adottati, anche d’ufficio, dal direttore generale degli affari interni del Ministero della Giustizia, o da persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione generale (Responsabile DAG, art. 1, co. 1, lett. c), Decreto n. 75/2022).

Il Decreto regolamenta inoltre:

  • le modalità di presentazione telematica della domanda di iscrizione, unitamente agli allegati, nonché le modalità di associazione degli allegati alla domanda;

  • le modalità telematiche con cui può essere richiesta da parte dell’Ufficio l’integrazione della domanda o dei suoi allegati;

  • le modalità telematiche con cui gli iscritti comunicano al Responsabile DAG il venir meno dei requisiti di iscrizione, o l’avvio di procedimenti penali a proprio carico, o l’avvio di procedimenti disciplinari a proprio carico;

  • le modalità telematiche con cui l’autorità giudiziaria che ha proceduto alla nomina comunica (art. 10, co. 2, Decreto n. 75/2022) al Responsabile DAG tutti i fatti e le notizie ritenute rilevanti ai fini dell’esercizio della gestione dell’Albo della sospensione e della cancellazione dall’Albo stesso e l’eventuale revoca dell’incarico da parte dell’Autorità giudiziaria.

Bonus mobili: la Legge di bilancio 2023 incrementa la misura della detrazione

Incrementato per il 2023 l’importo della detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (art.  1, co. 277, L. n. 197/2022).

Il comma 277 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) incrementa a 8.000 euro l’importo della detrazione prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per l’anno 2023, lasciando a 5.000 euro l’importo previsto per l’anno 2024.

Sulla materia, la Legge di bilancio 2022 ha sostituito integralmente il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (art. 16, co. 2), che disciplina le norme sulla detrazione Irpef prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. In particolare, la disposizione prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis, DPR n. 917/2022) sia altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, volto all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ed è calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per il 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (il limite era pari a 16.000 euro per gli acquisti effettuati nel 2021). La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Per usufruire della detrazione, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Nel caso in cui siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, o siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

Misure in favore del contribuente: regolarizzazione irregolarità formali e ravvedimento speciale

Il Capo III della Legge di bilancio 2023 è dedicato alle misure di sostegno in favore dei contribuenti, prevedendo, tra l’altro, una sanatoria delle irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022  e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con applicazione di sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale (Legge n. 197/2022).

Sulla possibilità di regolarizzare le irregolarità formali è intervenuto l’articolo 1, commi da 166 a 173, della Legge di bilancio 2023.

 

Viene concessa la facoltà di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione (comma 168) e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

 

E’ consentito il pagamento rateale attraverso 2 rate di pari importo, di cui la prima da versarsi entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

 

Per ottenere la regolarizzazione, dunque, non sarà sufficiente effettuare il pagamento suddetto, ma occorrerà, altresì, rimuovere l’irregolarità o l’omissione.

 

La procedura di regolarizzazione in questione non può essere esperita: con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) di cui all’articolo 5-quater del D.L. n. 167/1990 (comma 169); per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (comma 170); per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (comma 171).

 

In deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie, il comma 172 prevede poi che, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (cinque anni) previsti all’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, sono prorogati di due anni

 

Sempre nell’ottica di consentire le definizioni delle posizioni fiscali dei contribuenti, la nuova Legge di bilancio dà la possibilità di regolarizzare anche le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti: si tratta della definizione agevolata contemplata dall’articolo 1, commi 174-178, che deroga la disciplina ordinaria del ravvedimento operoso.

 

Le norme in commento si riferiscono ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e concernono le violazioni diverse da quelle definibili con la definizione agevolata degli avvisi bonari e la regolarizzazione delle irregolarità formali, inoltre, gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle sole dichiarazioni validamente presentate.

 

Le dichiarazioni possono essere regolarizzate attraverso il pagamento: 1) dell’imposta; 2) degli interessi dovuti; 3) delle sanzioni, ma in misura ridotta a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge.

 

Anche in questo caso è consentito il pagamento rateizzato, attraverso 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023 e delle altre, a seguire, il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

 

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al 30% di ogni importo non versato, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo prevista all’articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

 

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

 

Condizione essenziale per regolarizzare le violazioni è che esse non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).

 

Il ravvedimento speciale non può essere esperito dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

 

Restano comunque validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 e non si dà luogo a rimborso.

 

 

Legge di bilancio 2023: le novità per il regime forfettario e flat tax incrementale al 15%

Innalzamento a 85mila euro della soglia di ricavi e compensi per l’accesso al regime forfettario e flat tax incrementale al 15% applicata all’incremento di reddito conseguito nel 2023.

La legge di stabilità 2016 ha modificato il nuovo regime forfetario, introdotto dal 1° gennaio 2015 dalla Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, che esercitano un’attività di impresa, arte o professione (incluse le imprese familiari), purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e che, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste. Si tratta di un regime molto conveniente che prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili e consente altresì la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, oltre che accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.

 

Con la nuova Legge di bilancio per il 2023 (Legge n. 197/2022) la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap), è stata elevata a 85 mila euro, rispetto al precedente limite che era di 65.000 euro (art. 1, co. 54 lett. a). Dal 2023, se si superano i 100mila euro di ricavi o compensi, la fuoriuscita dal regime forfettario è immediata, senza aspettare l’anno fiscale seguente, di conseguenza sarà dovuta l’imposta Iva sulle operazioni che comportano il superamento del predetto limite. Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo, quindi dal 2024 (art. 1, co. 54 lett. b).

C’è poi un’altra novità per il 2023: l’introduzione per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che non aderiscono al regime forfettario di una flat tax sostitutiva calcolata con un’aliquota del 15% su una base imponibile, non superiore a 40.000 euro, data dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo riferito al 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtato del 5%. (art. 1, co. 55-57).

La misura agevolativa, prevista per il solo anno 2023, non ha effetti sugli acconti Irpef e relative addizionali dovuti per il 2024, che andranno determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa in assenza della tassazione sostitutiva.