Investimenti green: le domande di accesso al credito per le PMI

Le micro, piccole e medie imprese che effettuano investimenti a basso impatto ambientale possono presentare, dal 1° gennaio 2023, domanda per ottenere un’agevolazione nella forma di un contributo in conto impianti maggiorato (Ministero delle imprese e del made in Italy, circolare 6 dicembre 2022, n. 410823; comunicato 9 dicembre 2022).

Si tratta di una specifica dotazione finanziaria nell’ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per «investimenti green» correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

 

Soggetti beneficiari

 

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che, alla data di presentazione della domanda, soddisfano i seguenti requisiti: sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca; sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria; non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà; abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.

 

Investimenti e spese ammissibili

I programmi d’investimento devono consistere in:
a) creazione di un nuovo stabilimento;
b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
– lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
– gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
– l’operazione avviene a condizioni di mercato.

 

Gli investimenti devono soddisfare i requisiti dell’autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito, e della correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

 

Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi d’investimento, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. I beni oggetto di agevolazione, per risultare ammissibili, devono essere a uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato il programma d’investimento.

 

L’agevolazione

Per gli investimenti green, in particolare, l’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575% (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023). Pertanto, per tali tipi di investimenti, il contributo è maggiorato del 30% rispetto a quello previsto per gli investimenti in beni strumentali ordinari.

 

Ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, è richiesto il possesso, da parte dell’impresa beneficiaria, di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di prodotto sui beni oggetto dell’investimento o di un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni.

 

La domanda

La domanda per beneficiare delle agevolazioni previste per la nuova linea di intervento potrà essere presentata dal 1° gennaio 2023, esclusivamente in via telematica, pena l’improcedibilità della stessa, attraverso la procedura disponibile nella sezione “COMPILAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE” disponibile nella piattaforma.

 

A partire dal 1° gennaio 2023, la PMI, a investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile sulla piattaforma presente nel sito istituzionale, apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU) e la trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) – Erogazione contributo.

 

Pubblicato in G.U. il D.L. sulla tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici

 

Il provvedimento che riguarda il comparto degli idrocarburi definisce le procedure di amministrazione temporanea e l’esercizio della “golden power” (D.L. n. 187/2022).

 Il Decreto Legge n. 187/2022, recante misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici, è stato pubblicato il 5 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il giorno seguente. In considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, il provvedimento punta a tutelare l’interesse nazionale nei settori produttivi strategici, segnatamente nel comparto degli idrocarburi.

Due in particolare le misure individuate nel decreto per perseguire l’obiettivo citato. Vengono infatti definite le procedure di amministrazione temporanea anche nel caso in cui sia il governo a procedere d’ufficio, con decreto interministeriale del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in caso di grave e imminente pericolo di pregiudizio all’interesse nazionale alla sicurezza nell’approvvigionamento energetico. In questi casi, il commissario ministeriale può avvalersi anche di società a controllo pubblico operante nel medesimo settore e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza. Il periodo massimo di amministrazione temporanea è di 12 mesi prorogabile una sola volta fino a ulteriore 12 mesi. L’intera disposizione ha carattere temporaneo con validità sino al 30 giugno 2023.

La seconda misura consiste, invece, nelle misure economiche connesse all’esercizio del golden power. In pratica, vengono determinate le procedure di attivazione delle misure di sostegno della capitalizzazione dell’impresa per consentire un rafforzamento patrimoniale ai fini dell’accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato (Cassa depositi e prestiti) e al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa (Invitalia) nonché ai contratti di sviluppo e agli accordi per l’innovazione del Ministero delle imprese.

 

Trasmigrazione di ente già dotato di personalità giuridica: iscrizione al RUNTS per silenzio assenso


Forniti chiarimenti relativamente ai casi di enti, già dotati di personalità giuridica, per i quali, dopo la trasmigrazione, siano inutilmente trascorsi senza alcun provvedimento espresso o anche senza alcuna interlocuzione con il competente Ufficio del RUNTS, i termini procedimentali di 180 giorni di cui all’art. 54 del Codice del Terzo settore, al netto della sospensiva prevista dall’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota 02 dicembre 2022, n. 18655).

Lo scadere del termine procedimentale, considerato al netto delle sospensioni, interruzioni ecc. ivi incluse quelle previste dalla normativa sopravvenuta, ha comportato in favore dell’ente il consolidarsi del cd. silenzio-assenso (in applicazione dell’articolo 20 della legge n. 241/1990, vedasi articolo 31, comma 10 del D.M. n. 106/2020), che pone in capo all’Ufficio l’obbligo di provvedere senza ritardi all’iscrizione nel RUNTS, attraverso le funzionalità in uso, “senza provvedimento”.
In considerazione dell’elevato numero degli enti trasmigrati, per facilitare l’operato degli uffici del RUNTS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già concordato, con le Regioni e con il gestore del sistema, modalità informatiche attraverso le quali sia automaticamente iscritto al RUNTS, senza l’adozione di provvedimenti che avrebbero un mero valore ricognitivo dell’avvenuta maturazione del silenzio assenso, un primo contingente di enti che alla scadenza dei termini procedimentali risulteranno non essere ancora stati oggetto di alcuna istruttoria; ovvero quegli enti per i quali non risulti nemmeno una “presa in carico” da parte degli operatori.
Tale modalità, resasi necessaria stanti le previsioni normative relative ai termini procedimentali di cui all’art. 54 del CTS, comporta tuttavia l’adozione di apposite misure volte, comunque, a garantire livelli accettabili di qualità, conoscibilità e trasparenza delle informazioni del Runts.
Una prima misura è data dall’onere che sorge in capo agli enti iscritti senza provvedimento di aggiornare e completare le informazioni che li riguardano e di depositare atti e bilanci degli ultimi due anni nel caso in cui essi non siano stati trasmessi agli uffici nel corso dell’istruttoria. A tal fine, la circolare n. 9/2022, che ha fornito indicazioni uniformi agli uffici e agli enti sulle modalità di conduzione dell’istruttoria, ha raccomandato che quest’ultima per ragioni di celerità si concentrasse sugli elementi più rilevanti per consentire l’iscrizione, richiedendo agli enti iscritti di farsi parte diligente nei 90 giorni successivi all’iscrizione, per completare dati e documenti mancanti. Decorsi i 90 giorni gli uffici avvieranno la verifica dei documenti e delle informazioni inseriti, diffideranno gli enti ritardatari e in caso di inottemperata diffida potranno cancellare gli inadempienti.
Potrebbe verificarsi che enti, già in possesso di personalità giuridica in quanto iscritti nei registri regionali o prefettizi ai sensi del d.p.r. n.361/2000, siano risultati iscritti al RUNTS per silenzio assenso.
È ragionevole supporre che almeno una parte di essi sia restato in attesa delle richieste di integrazione da parte degli uffici, a differenza di altri che invece hanno deciso di attivarsi trasmettendo la documentazione aggiornata necessaria avvalendosi dell’intervento di un notaio per la verifica della sussistenza delle condizioni per l’iscrizione. Tale inerzia dell’ente coinvolto nella trasmigrazione ha concorso, pertanto alla produzione, dell’iscrizione per silenzio assenso, nonostante l’indicazione contenuta nella già ricordata circolare n. 9/2022, la quale, attraverso l’applicazione ex lege n. 241/1990 del principio di partecipazione al procedimento amministrativo di verifica post-trasmigrazione, espressamente abbia facoltizzato le ODV e le APS interessate dalla trasmigrazione , anche senza attendere la richiesta dell’ufficio del RUNTS, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b) della già citata legge n. 241/1990, a presentare memorie e documenti all’amministrazione competente. Tra questi documenti, sono certamente da annoverare lo statuto modificato e l’attestazione notarile della sussistenza del patrimonio minima.
Particolare rilievo assume il fatto che anche in capo a tali enti verrebbe a prodursi, quale effetto dell’iscrizione nel RUNTS, la sospensione dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche regionali o prefettizi; tuttavia, fino a che tale situazione non sia nota agli enti titolari di questi ultimi, questi potrebbero non averne cognizione; dal RUNTS, inoltre, il possesso della personalità giuridica potrebbe non risultare e ciò potrebbe arrecare pregiudizio all’affidamento dei terzi, generando situazioni di incertezza.
E’ quindi di tutta evidenza la necessità da un lato che gli uffici del RUNTS prendano il prima possibile contatti con gli uffici gestori dei registri delle persone giuridiche, a partire dai coesistenti uffici regionali, fornendo loro gli elenchi degli enti iscritti per decorrenza dei termini per consentire agli stessi di prendere atto della sospensione; dall’altro che l’informazione circa il possesso della personalità giuridica da parte degli enti pervenga di ritorno agli uffici del Runts, che potranno quindi anche prima dello scadere dei 90 giorni richiedere agli enti, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del CTS, assegnando loro un termine congruo che tenga conto della complessità degli adempimenti, di aggiornare le informazioni, depositare i documenti e presentare altresì, tramite il notaio cui compete la verifica, la documentazione da cui risulti il possesso del patrimonio minimo al netto delle componenti negative che possano pregiudicarne l’effettiva disponibilità, che non dovrà essere antecedente a più di 120 giorni dalla data dell’atto di deposito della documentazione contabile al notaio. In mancanza, gli enti saranno cancellati dal RUNTS e di tale cancellazione dovrà essere tempestivamente informato l’ufficio gestore del registro delle persone giuridiche di riferimento, per i seguiti di competenza, considerato che effetto della cancellazione sarà la riattivazione a pieno titolo della posizione precedentemente sospesa.
È opportuno ribadire che nei casi di enti già dotati di personalità giuridica, non è ipotizzabile alcuna soluzione immediata della continuità della stessa a seguito dell’iscrizione, anche se il possesso non risulti ancora a sistema; ma una volta che l’Ufficio Runts venga a conoscenza dell’iscrizione dell’ente nel Registro delle persone giuridiche, non potrà mancare di attivarsi tempestivamente per garantire ai terzi la necessaria conoscibilità degli assetti collegata all’iscrizione in un pubblico registro.
Per tale motivo, qualora la documentazione non sia depositata autonomamente dall’ente entro i 90 giorni dall’iscrizione o comunque entro il termine eventualmente assegnato dall’ufficio, successivo a tale scadenza, l’ente potrà vedere revocata l’iscrizione al Runts, con conseguente ritorno dell’ente sotto la competenza dell’autorità governativa pregressa.
Un’ulteriore ipotesi che deve considerarsi è quella in cui l’ente che abbia natura di associazione, ricevuta la diffida e verificata l’insussistenza del patrimonio minimo, con decisione assembleare deliberi di mantenere la qualifica di ETS proseguendo l’attività in forma di associazione non riconosciuta, come previsto dall’art. 22, comma 5 del CTS, depositando copia del relativo verbale nel RUNTS.
In tale specifico caso deve richiamarsi espressamente l’attenzione di codesti Uffici sulla necessità, ricavabile logicamente dalla volontà del legislatore, di non mantenere comunque attiva la posizione dell’ente presso il Registro delle P.P.G.G. ai sensi del D.P.R. 361/2000 in presenza di una rinuncia alla personalità giuridica formalmente comunicata all’Ufficio del Runts, che condurrebbe ad un’incertezza circa l’effettiva situazione dell’ente a pregiudizio dei terzi: pertanto gli Uffici del Runts anche in questo caso daranno comunque formale comunicazione all’Ufficio (regionale o prefettizio) gestore del Registro P.G. rappresentando l’avvenuta rinuncia da parte dell’ente iscritto al Runts alla personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 comma 5 del CTS.
Ai fini del corretto sviluppo delle interlocuzioni con gli enti un ruolo importante potrà essere svolto dalle Reti associative cui eventualmente gli enti aderiscano e dai CSV; il completamento e l’innalzamento del livello qualitativo della base informativa del RUNTS è un processo destinato a protrarsi oltre il termine assegnato dal legislatore agli uffici per completare le istruttorie, che richiede uno sforzo comune nell’interesse di tutti. La possibilità che sul RUNTS siano confluite informazioni incomplete o non aggiornate non deve essere vista come indice di inaffidabilità dello stesso, ma la prima conseguenza della pluralità, disomogeneità, incompletezza o mancato aggiornamento dei precedenti registri, da cui provengono i dati disponibili. Si tratta di criticità che anzi soltanto l’istituzione e la corretta gestione di un sistema unitario quale il RUNTS consentiranno di superare, con la collaborazione delle amministrazioni coinvolte, degli enti, delle loro rappresentanze e delle infrastrutture di supporto.


Interventi urgenti per la popolazione di Ischia: sospensione versamenti erariali e contributivi


Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 che dispone interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 02 dicembre 2022, n. 8)

Il testo prevede le prime misure in favore della popolazione dei Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno, tra le quali:
– la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, contributivi o di pagamento delle cartelle di pagamento per i residenti delle zone colpite fino al 30 giugno 2023;
– la sospensione, fino al 31 dicembre 2022, dei termini processuali e dei giudizi civili e penali presso il Tribunale di Ischia o di altri Tribunali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall’evento alluvionale;
– la medesima sospensione, fino al 31 dicembre 2022, per i giudizi amministrativi, contabili, tributari e militari;
– la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissata al 31 dicembre 2022.

In arrivo nuove misure per le imprese


Il Consiglio dei Ministri ha approvato varie misure proposte dal Ministero dell’Imprese e del Made in Italy, a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici (Ministero delle imprese e del made in Italy – comunicato 02 dicembre 2022).

Il disegno di legge, che si compone di 31 articoli punta al rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà intellettuale, alla semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure ed a stabilire norme di coordinamento e di adeguamento dell’intera disciplina.


Le misure riguarderanno in particolare:


– il settore degli idrocarburi, in considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, ove vengano in rilievo imminenti rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizi all’interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell’ambito dei rapporti internazionali tra Stati, al fine di garantire, con ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e la operatività delle reti e degli impianti e quindi la continuità produttiva;


– il golden power, ossia le misure di sostegno della capitalizzazione dell’impresa idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale ai fini dell’accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato (Cassa depositi e prestiti) e al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa (Invitalia) nonché ai contratti di sviluppo e agli accordi per l’innovazione (MIMIT);


– il codice di proprietà industriale.


Avviato l’iter di approvazione del Ddl bilancio 2023


Con la trasmissione al Parlamento del disegno di legge di bilancio 2023, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 novembre, viene avviato alla Camera dei deputati l’iter per l’approvazione del provvedimento.

Nel testo della manovra, che ha ottenuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, è confermato l’approccio prudente e realista ma allo stesso tempo coraggioso che sta alla base delle scelte di politica economica del Governo, nelle quali si tiene conto della situazione economica, anche internazionale, e della necessità di garantire interventi sostenibili per la finanza pubblica, a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette e l’aumento dell’inflazione, nonché di prospettiva per la crescita e la competitività economica del Paese (MEF – comunicato 01 dicembre 2022)


Pagamento accisa su alcuni prodotti per immissioni in consumo dal 1° al 15 dicembre 2022


Fissazione delle modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2022 (MEF – decreto 28 novembre 2022)

In considerazione dell’approssimarsi delle scadenze di pagamento dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise) e con riferimento alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2022, si comunica che è stato firmato ed è in corso di pubblicazione il decreto che fissa al 19 dicembre 2022 il termine per i pagamenti eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti ed al 27 dicembre 2022 il termine per i pagamenti eseguiti direttamente presso la tesoreria dello Stato ovvero tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale, in favore della medesima tesoreria dello Stato, nonché tramite la piattaforma digitale pagoPA.

 


Bonus cultura: regolamento sulla Carta elettronica


Pubblicato nella G.U. 01 dicembre 2022, n. 281 il regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica (MINISTERO DELLA CULTURA – Decreto 26 settembre 2022, n. 184).

Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all’importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE.
La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.
L’applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta.
L’applicazione prevede la generazione, nell’area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all’acquisto di uno dei beni o servizi consentiti.
La Carta è riconosciuta ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, nell’anno del compimento di diciotto anni di età ed è utilizzabile nell’anno successivo.
I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», o attraverso la Carta di identità elettronica, di seguito «CIE». In fase di registrazione, è acquisito l’indirizzo e-mail dei beneficiari che l’Amministrazione responsabile tratta secondo quanto previsto dall’articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione e all’utilizzo della Carta.
I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali, sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all’indirizzo https://www.18app.italia.it/, oppure su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC che mantiene la titolarità del trattamento dei dati personali. La registrazione è consentita dal 31 gennaio al 31 ottobre dell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.
A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta, di importo pari a 500 euro, per l’acquisto di:
a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
d) musica registrata;
e) prodotti dell’editoria audiovisiva;
f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
g) corsi di musica;
h) corsi di teatro;
i) corsi di lingua straniera.
La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui i beneficiari si sono registrati, per acquisti presso le strutture e gli esercizi.
La Carta è usata attraverso buoni di spesa. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell’identità da parte dell’esercente da condursi nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e minimizzazione.
I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica o su eventuali altre applicazioni, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresì essere stampati.
L’accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati determina la riduzione, pari all’importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.

Bonus chef: pronte le modalità di presentazione


Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto del 29 novembre 2022, ha definito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021, in favore dei cuochi professionisti.

L’agevolazione è stata introdotta dall’art. 1, co. 117, L 30 dicembre 2020 n. 178, e ai fini dell’accesso all’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, DM 01 luglio 2022, devono presentare al Ministero un’apposita istanza, sulla base del modello approvato, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del medesimo Ministero (www.mise.gov.it).
Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023. Le istanze di agevolazione presentate fuori dai termini, oppure con modalità difformi rispetto a quelle descritte, sono irricevibili.
Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva, condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza.
Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:


– l’importo dell’agevolazione richiesta;


– i dati e le informazioni relative alle spese ammissibili;


– di essere stato alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, oppure di essere stato titolare di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.


Il soggetto richiedente titolare di partita IVA è tenuto altresì a dichiarare, nell’istanza di agevolazione:


– i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica”;


– i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare.


In sede di presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto, inoltre, ad allegare:


– titoli giustificativi delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 e termina il 31 dicembre 2022;


– copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti effettuati;


– eventuale documentazione comprovante lo stato di classe energetica elevata per ciascuno dei macchinari oggetto di richiesta;


Sono ammissibili le seguenti spese relative a:


– l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;


– l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;


– la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.


Il Fondo di garanzia PMI per contrastare il caro bollette


Per contrastare il caro bollette cresce la copertura del Fondo di garanzia per le Pmi (Mediocredito Centrale /Invitalia – Circolare 30 novembre 2022, n. 13 e Ministero delle Imprese e del Made In Italy – Comunicato 30 novembre 2022).

Per accedere all’incremento della garanzia previsto dal Decreto Aiuti Ter (art.3, comma 3), i finanziamenti devono essere finalizzati alla copertura dei costi sostenuti per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Rientrando in questa fattispecie i finanziamenti possono ottenere una copertura dell’80% che riguarderà tutte le PMI e i professionisti, indipendentemente dalla fascia di appartenenza stabilita attraverso l’applicazione del modello rating del Fondo. Per questa specifica tipologia di finanziamenti per esigenze di liquidità, dunque, il decreto Aiuti Ter incrementa dal 60% all’80% la percentuale di intervento a favore delle imprese in fascia 1 e 2.
La garanzia, inoltre, viene concessa gratuitamente qualora il tasso applicato alla quota garantita del finanziamento concesso dalle banche o dagli altri intermediari non superi il tetto massimo stabilito dal decreto (il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il predetto tasso dovrà essere limitato al recupero dei costi).
Per ottenere la gratuità, infine, i soggetti finanziatori devono indicare nella richiesta di ammissione le condizioni economiche di maggior favore applicate in conseguenza dell’intervento del Fondo rispetto a quelle che sarebbero applicate senza garanzia.