Covid-19: trattamento fiscale dei sussidi concessi alle imprese


Il Fisco ha chiarito il trattamento fiscale da applicare ai sussidi concessi alle imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 ottobre 2022, n. 516)

I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (art. 10-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 –  Decreto Ristori – Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19).
Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid19.
Nel caso oggetto d’interpello, la Provincia istante dichiara di concedere ed erogare sussidi alle imprese che operano in settori economici particolarmente colpiti dall’emergenza Covid-19, sulla base dei criteri determinati dalla Delibera, ed inoltre afferma che trattasi di sussidi diversi dalle misure esistenti prima dell’emergenza epidemiologica.
In particolare, come si evince dall’articolo 2 (“Finalità”), dell’allegato A alla Delibera, lo «scopo del sussidio è sostenere le imprese operanti in settori particolarmente penalizzati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno registrato nel periodo di riferimento una rilevante contrazione del volume d’affari».
Inoltre, all’articolo 3 (“Beneficiari”) oltre ai requisiti da rispettare per l’ottenimento del contributo (indicati al comma 3 e sopra richiamati), al comma 1 chiarisce che «Possono beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri le libere e i liberi professionisti, le lavoratrici e i lavoratori autonomi nonché i soggetti esercenti attività di impresa ».
Pertanto sulla base di tali presupposti, in applicazione del citato articolo 10 bis del decreto Ristori, si ritiene che i sussidi di cui trattasi, anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d’emergenza, non assumano rilevanza fiscale, in quanto come richiesto espressamente dal citato articolo 10-bis, sono erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi», ed inoltre, come precisato dall’Istante, sono diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.


Aiuti di Stato e in regime de minimis: regolarizzazione delle anomalie


Con il provvedimento del 18 ottobre 2022, n. 389471, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2018.

L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Il medesimo decreto prevede l’interoperabilità del RNA con le informazioni relative agli aiuti concessi nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura che continuano a essere contenute nei registri SIAN e SIPA, di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 ha definito i tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l’interoperabilità con i sistemi informatici.
L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui all’articolo 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposita sezione “aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.
Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.
Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell’aiuto individuale. Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2018, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
L’Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni relative ai dati contenuti nelle comunicazioni per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata.
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.
Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione della sezione “aiuti di Stato” di cui sopra, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto di Stato e l’aiuto in regime de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
Con riferimento alle suddette violazioni sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.


Trattamento IVA delle prestazioni accessorie di pulizia del servizio di ristorazione scolastica


L’Agenzia delle entrate, con la risposta 19 ottobre 2022 n. 520, ha fornito chiarimenti sul trattamento Iva applicabile a determinate prestazioni secondarie (disinfestazione, derattizzazione e manutenzione varie) rese con riferimento al servizio principale di ristorazione scolastica.

Ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi deve essere normalmente considerata distinta e indipendente e, come tale, valutata separatamente dal punto di vista dell’IVA.


Nel caso di “prestazione unica” sul piano economico, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (in seguito CGUE), l’operazione non deve essere artificialmente scomposta per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA.


In particolare, si è in presenza di una “prestazione unica” quando le prestazioni e/o cessioni, pur formalmente distinte e suscettibili di essere eseguite separatamente, non sono tra loro indipendenti in quanto così strettamente connesse da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissolubile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.


La stessa Corte di Giustizia precisa, altresì, che “una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”.


Nell’ordinamento interno, l’art. 12, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1, stabilisce che “le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggette autonomamente all’imposta nei rapporti tra le parti dell’operazione principale”.


Al riguardo, con diversi documenti di prassi, in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza unionale, è stato chiarito che per non assoggettare autonomamente ad IVA una cessione o una prestazione di servizi “accessoria” è necessario che l’operazione “secondaria” sia effettuata in presenza di determinate condizioni. In particolare, è stato precisato che possono qualificarsi accessorie, agli effetti dell’IVA, unicamente le operazioni che:


– integrano, completano e rendono possibile la prestazione “principale”;


– sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione “principale”;


– sono rese nei confronti del medesimo soggetto (cessionario e/o committente) nei cui confronti viene effettuata l’operazione “principale”.


Con riguardo al presupposto soggettivo, è necessario che l’operazione “principale” e quella “secondaria” (“accessoria”) siano effettuate dal medesimo soggetto ovvero per suo conto o a sue spese.


In relazione al presupposto oggettivo, per individuare le operazioni “accessorie” occorre verificare concretamente il nesso di dipendenza funzionale con la prestazione “principale” e il valore comparativo delle varie prestazioni.


In particolare, una cessione di beni o una prestazione di servizi risulta “accessoria” a un’operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest’ultima. Non è dunque sufficiente una generica utilità della prestazione “accessoria” all’attività “principale”, unitariamente considerata: occorre che la prestazione “accessoria” formi un tutt’uno con l’operazione “principale”.


Nello stesso senso, la Corte di Cassazione ha precisato che “la prestazione accessoria deve essere strumentale a quella principale e avere il fine di permettere l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale.

Recupero crediti indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta: codici tributo


Istituiti i codici tributo per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta (Agenzia delle entrate – Risoluzione 18 ottobre 2022, n. 61/E)

Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in esito ai seguenti atti di recupero, sono stati istituiti questi codici tributo:
– “7503” denominato “Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
– “7504” denominato “Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” riportati nel provvedimento notificato. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”.
In caso di utilizzo del modello F24 EP, il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F), e gli stessi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” riportati nel provvedimento notificato. Il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”.
Si precisa che per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ecobonus: dal 19 ottobre prenotazioni per ciclomotori e motocicli elettrici


In materia di ecobonus, dal prossimo 19 ottobre riaprono le prenotazioni per ciclomotori e motocicli elettrici. Per l’incentivo sono stati stanziati dal Mise ulteriori 20 milioni (Ministero dello sviluppo economico – Comunicato 17 Ottobre 2022).

A partire dalle ore 10 di mercoledì 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici.
Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico rende disponibili ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2022, così come previsto dal decreto semplificazioni.
Il contributo, rivolto alle persone fisiche che acquistano un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione.


Bonus editoria: dal 14 ottobre 2022 fino al 14 novembre 2022 è possibile presentare la domanda


Al via le domande per il credito di imposta per la distribuzione delle testate edite per il 2021(PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 14 ottobre 2022)

Dal 14 ottobre 2022 (ore 10.00) fino al 14 novembre 2022 (ore 23.59) è possibile presentare la domanda per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite (art. 67, co. 1, decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021).
Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione mediante Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal menù “Servizi on-line” al percorso “Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito imposta per la distribuzione delle testate edite”.
Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura (aggiornato al 13 ottobre 2022) oppure contattare l’Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Per richieste di chiarimento sul credito di imposta inviare un messaggio esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo di posta elettronica credito.distribuzione@governo.it. o consultare le FAQ pubblicate.
Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata oppure la pagina dedicata del portale impresainungiorno.gov.it.

Nella cartella di pagamento modificate le “Avvertenze”


Il testo delle Avvertenze della cartella di pagamento di cui all’art. 25, DPR n. 602/1973 è stato modificato con la nuova denominazione delle commissioni tributarie (Agenzia delle entrate – provvedimento 17 ottobre 2022 n. 387971)

La legge 31 agosto 2022, n.130, ha riformato l’ordinamento della giustizia tributaria introducendo la nuova denominazione delle commissioni tributarie.


In particolare, l’art. 4, co. 1, lett. a), della legge, ha previsto che ove ricorrano all’interno del D.Lgs. n. 546/1992, le parole “commissione tributaria provinciale” e “commissione tributaria regionale” debbano essere sostituite rispettivamente dalle seguenti “corte di giustizia tributaria di primo grado” e “corte di giustizia tributaria di secondo grado”.


La nuova denominazione ha effetto a decorrere dal 16 settembre 2022.


Pertanto, in base a quanto previsto dalla citata legge, il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui agli allegati da 2 a 5 viene aggiornato nei riferimenti ivi contenuti alle commissioni tributarie.


Inoltre, il foglio Avvertenze ALLEGATO 2 viene integrato con riguardo alla richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo che può essere presentata anche mediante il “Servizio di consegna documenti/istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.


Bonus imprese energivore: parametro iniziale di riferimento per le imprese inattive


Per la società già costituita alla data del 1° gennaio 2019 ma inattiva dal punto di vista produttivo fino al 30 giugno 2019 e quindi priva del parametro di riferimento del primo trimestre 2019 da raffrontare con i costi medi della materia energia sostenuti nel primo trimestre 2022, trova applicazione il criterio previsto per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, per le quali il parametro di riferimento è fissato in un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh (Agenzia delle entrate – risposta 14 ottobre 2022 n. 512).

L’art. 4, co. 1, D.L. n. 17/2022 ha disposto che alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Il citato contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, inizialmente stabilito nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisito della componente energia utilizzata, è stato rideterminato in misura pari al 25% della stessa, in virtù dell’intervento normativo di cui all’art. 5, co. 1, D.L. n. 21/2022.
Detto questo, per la società già costituita alla data del 1° gennaio 2019 ma inattiva dal punto di vista produttivo fino al 30 giugno 2019 e quindi priva del parametro di riferimento del primo trimestre 2019 da raffrontare con i costi medi della materia energia sostenuti nel primo trimestre 2022, trova applicazione il criterio previsto per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, per le quali il parametro di riferimento è fissato in un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.


Fondo PMI: operative le modifiche alle Disposizioni operative


Dal 14 ottobre sono operative le modifiche e le integrazioni alle Disposizioni operative del Fondo di garanzia approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3 ottobre 2022 (MISE – comunicato 14 ottobre 2022 e Mediocredito/Invitalia – Circolare 14 ottobre 2022, n. 8).

Tra le principali novità di segnalano:
– la modifica, per la riassicurazione, della disciplina relativa alla fase del recupero del credito del Fondo a seguito dell’escussione della garanzia e della successiva liquidazione della perdita al soggetto richiedente;
– la modifica della disciplina relativa alla revoca dell’agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale in caso di mancata realizzazione, totale o parziale, del programma di investimento previsto per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti;
– il ripristino delle condizioni di ammissibilità nei confronti delle imprese già ammesse in precedenza al Fondo, in caso di rimborso totale della perdita, rinuncia totale o parziale della garanzia nel caso di accordi transattivi, da parte del soggetto richiedente, dichiarazione di inefficacia della garanzia, ritiro della comunicazione di evento di rischio da parte del soggetto richiedente;
– la riformulazione del paragrafo relativo alla comunicazione degli eventi di rischio;
– la riformulazione della disciplina relativa agli accordi transattivi e ai prolungamenti della durata della garanzia,


IPCEI Idrogeno: 700 milioni per le imprese italiane


Dal 28 novembre le domande per gli investimenti al fine di favorire la diversificazione energetica in Europa (MISE – DM 14 ottobre 2022)


 


A partire dal 28 novembre 2022 e fino al 30 gennaio 2023 le imprese italiane partecipanti al primo IPCEI sull’idrogeno (H2 Technology) potranno presentare domanda per richiedere le agevolazioni a sostegno dei progetti in ricerca, sviluppo e innovazione nelle componenti “abilitanti” per la realizzazione della filiera dell’idrogeno, tra cui Gigafactory per la produzione di elettrolizzatori.
Per incentivare gli investimenti il Ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione 700 milioni di euro del Fondo IPCEI (attivando anche risorse PNRR), che sono parte dei complessivi 5,4 miliardi di euro di aiuti autorizzati dalla Commissione Ue lo scorso mese di luglio.
L’IPCEI H2 Technology – a cui partecipano Austria, Belgio, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna – rientra tra le principali iniziative di politica industriale. Con questi investimenti si compie un ulteriore passo in avanti nel percorso della diversificazione energetica che punta a favorire il raggiungimento dell’autonomia strategica dell’Europa anche attraverso la creazione di una filiera basata sullo sviluppo dell’idrogeno, nella quale l’Italia potrà giocare un ruolo da protagonista con le tecnologie all’avanguardia delle sue aziende.
In particolare, sono sei le aziende italiane che partecipano a questo importante progetto europeo: Ansaldo, Fincantieri, Iveco Italia, Alstom Ferroviaria, Enel e De Nora (in partnership con Snam). A queste si aggiungono anche due enti di ricerca, Enea e Fondazione Bruno Kessler (FBK).