Sottoscritto il CCNL Comparto funzioni centrali



Sottoscritto il CCNL del Comparto delle Funzioni Centrali – triennio 2019/2021.


Il nuovo contratto, che decorre dall’1/1/2019 al 31/12/2021, introduce differenziali stipendiali in sostituzione del precedente modello delle fasce che consente di valorizzare l’esperienza, di aumentare il valore economico stipendiale, di rispondere alle esigenze degli apicali.
Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori; Area degli assistenti Area dei funzionari e Area delle elevate professionalità.
Viene rafforzato il sistena  delle relazioni sindacali con lo spostamento di materie significative in contrattazione anche di secondo livello e viene migliorata la disciplina sull’utilizzo dei congedi per le donne vittime di violenza e per i genitori
Viene, poi, cancellato il limite di quattro mesi per le assenze senza riduzione dello stipendio dovute ad effetti collaterali da terapie salvavita
Infine, viene piena contrattualizzato il lavoro agile e il lavoro da remoto


Per quanto gli stipendi queste sono le nuove  retribuzioni previste per i settori Ministeri, Agenzie Fiscali e Enti pubblici non economici


MINISTERI









































































































































































































Posizione Economica

Retrib. mensile lorda da 2018

Incremento mensile da 1.1.2019

Incremento mensile da 1.1.2020

Incremento mensile da 1.1.2021

Arretrati al 31.05.2022


(da ridurre ivc)

Elemento

Perequativo


annuo

Retrib. mensile anno 2022

Differenza retribuzione mensile 2022 – 2018

Percentuale


incremento a regime

Ispettore Generale r.e. 2.766,94 24,60 49,80 117,00 3.073,20   2.883,94 117,00 4,23
Direttore Divisione r.e. 2.571,83 22,90 46,30 109,00 2.861,60   2.680,83 109,00 4,24
III F7 2.687,21 23,90 48,40 114,00 2.991,90   2.801,21 114,00 4,24
III F6 2.530,75 22,50 45,60 106,00 2.793,30   2.636,75 106,00 4,19
III F5 2.370,81 21,10 42,70 100,50 2.638,40   2.471,31 100,50 4,24
III F4 2.226,57 19,80 40,10 95,00 2.488,70   2.321,57 95,00 4,27
III F3 2.027,47 18,00 36,50 87,00 2.274,50   2.114,47 87,00 4,29
III F2 1.922,88 17,10 34,60 85,80 2.216,50   2.008,68 85,80 4,46
III F1 1.857,65 16,50 33,50 84,00 2.162,00   1.941,65 84,00 4,52
II F6 1.917,91 17,10 34,60 85,70 2.214,70   2.003,61 85,70 4,47
II F5 1.864,81 16,60 33,60 84,10 2.166,40   1.948,91 84,10 4,51
II F4 1.799,58 16,00 32,40 77,00 2.015,20 274,08 1.897,66 98,08 5,45
II F3 1.696,55 15,10 30,60 70,10 1.855,90 249,60 1.785,85 89,30 5,26
II F2 1.594,35 14,20 28,70 66,50 1.754,70 236,88 1.679,07 84,72 5,31
II F1 1.516,94 13,50 27,30 64,20 1.686,00 228,36 1.598,71 81,77 5,39
I F3 1.543,66 13,70 27,80 66,00 1.727,50 234,72 1.627,72 84,06 5,45
I F2 1.489,03 13,20 26,80 64,00 1.672,00 228,36 1.570,60 81,57 5,48
I F1 1.438,62 12,80 25,90 63,00 1.637,10 224,16 1.518,86 80,24 5,58


AGENZIE FISCALI



















































































































































































Posizione Economica

Retrib. mensile lorda da 2018

Incremento mensile da 1.1.2019

Incremento mensile da 1.1.2020

Incremento mensile da 1.1.2021

Arretrati al 31.05.2022


(da ridurre ivc)

Elemento

Perequativo


annuo

Retrib. mensile anno 2022

Differenza retribuzione mensile 2022 – 2018

Percentuale


incremento a regime

Ispettore Generale r.e. 2.766.,94 42,60 70,90 117,00 3.581,50   2.883,94 117,00 4,23
Direttore Divisione r.e. 2.571,84 39,60 ,65,90 109,00 3.333,50   2.680,84 109,00 4,24
III F6 2.539,45 39,10 65,10 106,00 3.262,60   2.645,45 106,00 4,17
III F5 2.370,81 36,50 60,80 100,50 3.073,90   2.471,31 100,50 4,24
III F4 2.226,57 34,30 57,10 95,00 2.898,20   2.321,57 95,00 4,27
III F3 2.027,47 31,20 52,00 87,00 2.647,60   2.114,47 87,00 4,29
III F2 1.922,89 29,60 49,30 85,80 2.570,10   2.008,69 85,80 4,46
III F1 1.857,64 28,60 47,60 84,00 2.502,60   1.941,64 84,00 4,52
II F6 1.924,09 29,60 49,30 85,70 2.568,30   2.009,79 85,70 4,45
II F5 1.864,86 28,70 47,80 84,10 2.508,30   1.948,96 84,10 4,51
II F4 1.800,08 27,70 46,10 77,00 2.345,40 274,08 1.898,16 98,08 5,45
II F3 1.697,05 26,10 43,50 70,10 2.166,60 249,60 1.786,35 89,30 5,26
II F2 1.594,35 24,50 40,90 66,50 2.047,20 236,88 1.679,07 84,72 5,31
II F1 1.516,94 23,40 38,90 64,20 1.965,50 228,36 1.598,70 81,77 5,39
I F2 1.489,03 22,90 38,20 64,00 1.946,30 228,36 1.570,59 81,57 5,48
I F1 1.438,62 22,10 36,90 63,00 1.901,00 224,16 1.518,86 80,24 5,58


ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI


 


















































































































































Posizione


Economica

Retrib. mensile lorda da 2018

Incremento mensile da 1.1.2019

Incremento mensile da 1.1.2020

Incremento mensile da 1.1.2021

Arretrati al 31.05.2022


(da ridurre ivc)

Elemento

Perequativo


annuo

Retrib. mensile anno 2022

Differenza retribuzione mensile 2022 – 2018

Percentuale di incremento a regime

Ispettore Generale r.e. 2.768,06 42,80 72,40 117,00 3.603,60   2.885,06 117,00 4,23
Direttore Divisione r.e. 2.573,40 39,80 67,30 109,00 3.354,30   2.682,40 109,00 4,24
C5 2.372,62 36,70 62,10 100,50 3.093,40   2.473,12 100,50 4,24
C4 2.228,38 34,50 58,30 95,00 2.916,40   2.323,38 95,00 4,26
C3 2.029,80 31,40 53,10 87,00 2.664,50   2.116,80 87,00 4,29
C2 1.924,77 29,80 50,40 85,80 2.587,00   2.010,57 85,80 4,46
C1 1.859,54 28,80 48,70 84,00 2.519,50   1.943,54 84,00 4,52
B3 1.800,55 27,80 47,10 77,00 2.359,70 274,08 1.898,63 98,08 5,45
B2 1.698,04 26,30 44,40 70,10 2.180,90 249,60 1.787,34 89,30 5,26
B1 1.596,10 24,70 41,80 66,50 2.061,50 236,88 1.680,82 84,72 5,31
A3 1.565,26 24,20 41,00 66,30 2.041,00 228,36 1.649,13 83,87 5,36
A2 1.516,39 22,30 39,70 64,20 1.961,60 228,36 1.598,15 81,77 5,39
A1 1.439,14 12,80 37,70 63,00 1.790,50 224,16 1.519,38 80,24 5,58

Cooperative e consorzi agricoli: aliquote contributive 2022


L’Inps, con la circolare del 10 maggio 2022, n. 56 ridefinisce le aliquote contributive applicate, per l’anno 2022, alle cooperative agricole e ai loro consorzi.


Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022, dal 1° gennaio 2022 le cooperative agricole e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, inquadrati nel settore agricoltura, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con la qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data.
Le stesse cooperative non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% della disoccupazione agricola.


L’INPS, con la circolare n. 31/2022 aveva definito, con riguardo alla contribuzione da versare per l’anno 2022, rispettivamente per le cooperative agricole e per le cooperative agricole di tipo industriale, limitatamente agli operai a tempo indeterminato, un’aliquota complessiva pari, rispettivamente, al 29,2130% e al 31,8130%.


Con la circolare in oggetto l’Istituto informa che per le cooperative agricole di cui alla L. n. 240/1984 l’assoggettamento alla contribuzione di finanziamento della NASpI e il contestuale venire meno dell’obbligo di versamento della contribuzione della disoccupazione agricola dà luogo alla ridefinizione delle contribuzioni alle quali applicare le riduzioni.
Nella specie, la riduzione complessiva dell’ulteriore 0,40%, si applica nella misura dello 0,03% alla contribuzione per maternità dei datori di lavoro agricoli e per la parte residua dello 0,37% alle contribuzioni da versare con il flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”.
Pertanto, le nuove aliquote complessive sono determinate, rispettivamente, nella misura del 30,5830% e del 33,1830%.
Queste ultime si applicano anche per i lavoratori agricoli assunti dalle agenzie di somministrazione e per le assunzioni congiunte di lavoratori in agricoltura per i quali il datore di lavoro di riferimento rientra nelle categorie delle predette cooperative.
L’Inps evidenzia, altresì, che l’aliquota contributiva dello 0,30% per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, è gestita nella sezione del flusso Uniemens dei datori di lavoro privati.

Disponibile la procedura per la campagna REDEST 2022


Dal 9 maggio scorso, è disponibile la procedura per la Campagna REDEST 2022 relativa all’anno reddito 2021.

Gli Enti di Patronato e le Strutture territoriali possono accedere alla suddetta procedura: in ambiente internet, per i Patronati e i Consolati, attraverso le pagine loro dedicate sul sito www.inps.it; in ambiente intranet, per le Strutture dell’Istituto, nell’area “Processi” > “Assicurato pensionato” > “Campagna RedEst”.
La procedura “REDEST 2021”, relativa all’anno reddito 2020, è ancora accessibile, diversamente la procedura “REDEST 2020”, relativa all’anno reddito 2019, è stata definitivamente chiusa il 31 marzo 2022. Eventuali dichiarazioni relative all’anno reddito 2019 giacenti, o che perverranno successivamente, dovranno essere acquisite mediante ricostituzione.
Inoltre – precisa l’Istituto – nella sezione “Statistiche ed elenchi redditi esteri” della procedura “Campagna RedEst” sono presenti gli elenchi delle segnalazioni di variazioni anagrafiche, di indirizzo, di stato civile e di rientro in Italia, per le quali è necessario l’intervento diretto delle Strutture territoriali, che dovranno provvedere alle opportune operazioni di aggiornamento degli archivi e di eventuale ricostituzione.


A giugno vengono inviati i modelli cartacei REDEST ai pensionati residenti all’estero interessati alla Campagna REDEST 2022. Gli Enti di Patronato e i Consolati, al momento della consegna da parte dei pensionati dei modelli reddituali allegati alla lettera di richiesta, devono: accertare l’identità personale del dichiarante; ricevere i modelli REDEST 2022 opportunamente compilati e firmati; verificare la conformità della documentazione presentata ai dati indicati nei modelli; provvedere all’acquisizione dei dati attraverso il collegamento via internet con il sito web dell’INPS, secondo le indicazioni fornite nell’apposito manuale tecnico richiamabile attraverso la procedura di acquisizione (Messaggio Inps 10 maggio 2022, n. 1997).

Domanda assegno unico figli a carico: nuove funzionalità di modifica e consultazione


L’Inps ha aggiornato la procedura internet relativa alla trasmissione delle domande per l’Assegno unico e universale per i figli a carico. È stata introdotta la possibilità di modificare la domanda, visualizzare i pagamenti e controllare eventuali anomalie o incompletezze nelle posizioni. (Messaggio 09 maggio 2022, n. 1962).

FUNZIONE MODIFICA


Alla funzione “Modifica” si accede premendo il corrispondente tasto presente nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” dalla home page dell’applicazione “Domanda Assegno Unico e Universale per figli a carico”, sul portale web dell’Inps.
Tale funzione consente di effettuare le seguenti operazioni:
– variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
– variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
– modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
– modifiche riguardanti il campo codice fiscale dell’altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);
– variazione dei criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
– rettifica dei criteri di spettanza delle maggiorazioni;
– variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e dall’eventuale altro genitore.
Le modifiche apportate hanno effetto dal momento in cui sono inserite in procedura e, pertanto, non generano il diritto a conguagli per importi arretrati, con l’eccezione della dichiarazione relativa alla condizione di disabilità del figlio/a laddove preesistente alla modifica in domanda (in questo caso è necessario indicare la data di decorrenza della disabilità).


FUNZIONE PAGAMENTI


Nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, dopo avere effettuato l’accesso al dettaglio della domanda (tramite l’apposito pulsante posto a destra degli estremi identificativi della domanda), è stato aggiunto un ulteriore tasto denominato “Pagamenti”, con il quale è possibile visualizzare la lista dei pagamenti disposti suddivisi per competenza mensile con la specifica modalità di pagamento utilizzata.

FUNZIONE EVIDENZE


Accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, nella visualizzazione di riepilogo che appare al momento dell’accesso è stato aggiunto il campo denominato “Evidenze”.
Tale campo mostra eventuali criticità emerse durante la fase istruttoria, che impediscono il completamento della domanda.
Attraverso tale funzione l’Inps chiede, ad esempio, di fornire ulteriore documentazione di supporto ovvero di precisare la permanenza di un requisito. Ottemperando alle richieste presenti nella funzione “Evidenze”, il richiedente sblocca la domanda consentendo il completamento dell’istruttoria.
Le evidenze si possono riferire anche alla modalità di pagamento prescelta, alla necessità di ulteriore documentazione da allegare a comprova dei requisiti per il diritto e/o la misura dell’assegno, alla necessità di integrare i requisiti (di studio, tirocini, ecc.) per i figli diventati maggiorenni dopo la presentazione della domanda, alla discordanza della condizione di disabilità con quanto rilevato in DSU.
Nel dettaglio della scheda figlio sono consultabili anche i provvedimenti di accoglimento e di reiezione, che sono scaricabili in formato “pdf”. Nel provvedimento di reiezione sono specificate le relative motivazioni.

Diritto di critica sindacale: escluso il reato di diffamazione


 


Non integra il reato di diffamazione a mezzo stampa, costituendo legittimo esercizio del diritto di critica sindacale, la pubblicazione di articoli contenenti invettive volte a stigmatizzare gli atteggiamenti e la complessiva condotta di sfruttamento dei lavoratori del datore di lavoro (Corte di Cassazione, Sentenza 05 maggio 2022, n. 17784).


La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore condannato per il reato di diffamazione a mezzo stampa a seguito della pubblicazione, ad opera di questi, di un articolo avente ad oggetto la condotta del datore di lavoro.
La vicenda in esame, in particolare, atteneva alle parole utilizzate dal lavoratore su un blog dallo stesso curato, per commentare il comportamento datoriale in occasione di una protesta sindacale organizzata dagli operai di una cooperativa, per motivi collegati al recesso dal contratto di appalto della azienda di cui la persona offesa era amministratore delegato.
L’articolo venuto in rilievo, secondo la valutazione dei giudici di merito, conteneva un ingiustificato attacco personale, con riguardo al quale non poteva ritenersi sussistente l’esimente dell’esercizio legittimo del diritto di critica sindacale.


Esprimendosi su punto, i giudici di legittimità hanno chiarito che il diritto di critica si inserisce nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero e, proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può, dunque, essere evocato come scriminante, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.
La nozione di critica, rilevante nella fattispecie in oggetto, rimanda all’area della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti all’oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore.
La Corte pone, altresì. in luce che le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto di critica postulano una forma astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione. Tuttavia, quest’ultima non è incompatibile con l’uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico.
Da qui la necessità di contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, da valutare in relazione al contesto spazio – temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere.
Difatti, nella fattispecie in scrutinio le invettive nei confronti del datore di lavoro, pur astrattamente offensive, tuttavia, sono state giudicate pienamente conferenti all’oggetto della controversia, ossia la situazione di sfruttamento dei lavoratori denunciata a livello sindacale, e, inserendosi appieno nel contesto di aspra critica sindacale, in quanto volti a condannare la complessiva condotta datoriale, non prendono di mira la persona in sé e non danno luogo a un attacco personale. Il tono e le parole, pur taglienti, sferzanti, non possono essere qualificati come inutilmente umilianti, né ingiustificatamente aggressivi, ma risultano, viceversa, funzionali alla esplicita finalità di disapprovazione che si voleva esprimere.
Deve pertanto concludersi che, con riguardo all’articolo pubblicato dal lavoratore, sia ravvisabile l’esimente del legittimo esercizio del diritto di critica, che esclude, in concreto, l’offensività della condotta, una volta contestualizzata nella diatriba sulla legittimità delle posizioni datoriali, con pertinenti espressioni e, seppur aspre, funzionali all’argomentazione.

Licenziamento: valutazione della proporzionalità tra sanzione e addebiti


In materia di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, resta ferma la necessità di operare, in ogni caso, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati.


La Corte di appello ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore per attribuzione di dichiarazioni false alle colleghe in relazione all’integrità di essiccatore utilizzato nell’ambito delle mansioni di addetta al laboratorio di analisi e nonché per aggressione verbale e fisica del datore di lavoro in presenza di terzi.
In particolare, i giudici hanno ritenuto provate sia la falsità delle giustificazioni rese dal lavoratore circa il primo addebito disciplinare contestato sia l’aggressione (non solo verbale) nei confronti del datore di lavoro, di cui al secondo addebito disciplinare; con riguardo al primo episodio ha ritenuto “l’oggettiva modestia del disvalore intrinseco alla condotta posta in essere” ma, con riguardo al secondo episodio ha ritenuto conseguire un “oggettivo disvalore aziendale, che rende del tutto incompatibile la prosecuzione del rapporto che necessita del vincolo fiduciario tra le parti, condotta che rende infausta la prognosi di un ritorno alla normalità e al corretto adempimento degli obblighi di obbedienza, fedeltà, collaborazione, intrinseci al rapporto di lavoro.
La Suprema corte ribadisce che, nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, la “insussistenza del fatto” si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o se si realizzi l’ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità, ferma restando la necessità di operare, in ogni caso, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati.
Ne consegue che, nell’ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa, ricadendo la proporzionalità tra le “altre ipotesi” di cui all’art. 18, co. 5, L. n. 300/1970, per le quali è prevista la tutela indennitaria cd. Forte (Cassazione, ordinanza 9 maggio 2022, n. 14667).

Consorzi Agrari: rinnovato il CCNL

Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari.

L’accordo, che copre il  quadriennio 1 ° gennaio 2020-31 dicembre 2023, prevede che lo stipendio base del 3° Livello venga incrementato con le decorrenze sotto specificate dei seguenti importi mensili al lordo delle ritenute di legge:
– dal 1° giugno 2022: € 65,00
– dal 1° gennaio 2023: € 30,00
Per il periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2020 – 31 maggio 2022 viene riconosciuta, al personale in servizio alla data del 1° maggio 2022, l’importo “una tantum”, uguale per tutti, pari ad euro 100, al lordo delle ritenute di legge, che non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dal vigente contratto collettivo, ivi compresi il trattamento di fine rapporto e le mensilità aggiuntive, da corrispondere unitamente alla retribuzione del mese di maggio 2022.
Dal punto di vista normativo, viene rafforzato il sistema delle relazioni sindacali, rendendolo più efficace ed incisivo a tutti i livelli, attraverso la partecipazione strategica dei lavoratori e delle loro rappresentanze. Costituita inoltre una commissione tecnica che si occuperà di aggiornare la classificazione del personale.
Viene sottolineato, inoltre, l’impegno delle Parti nel valorizzare la bilateralità sul versante dell’assistenza sanitaria integrativa, della previdenza complementare e della formazione professionale continua.


Potenziato anche il sistema di welfare con due giornate aggiuntive, rispetto all’attuale normativa, di congedo per il papà in occasione della nascita o adozione di un figlio e di 3 giorni di permesso retribuito in caso di eventi luttuosi.
Inseriti inoltre l’anticipo del TFR per sostenere le spese matrimoniali, l’istituto delle ferie solidali e la conservazione del posto di lavoro per i dipendenti colpiti da patologie oncologiche o malattie gravi.


Cassa Edile Nord Sardegna: aliquote contributive dal 1/4/2022



La Cassa Edile Nord Sardegna (Sassari, Olbia) pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dal 1° aprile 2022


Contribuzione dal 1/4/2022
















































































 

Impresa %

Lavoratore %

Aliquota MUT – CCNL %

Premialità Imprese CCNL ’18 e Utilizzo Riserva APE % (*) per imprese regolari

Aliquote Finali % (*) per imprese regolari

Contributo Cassa Edile 1,875 0,375 2,250 0,545 1,705
Quote nazionali di servizio 0,220 0,220 0,440   0,440
Quote territoriali di servizio 0,500 0,500 1,000   1,000
Anzianità Professionale Edile (APE) 3,030   3,030 0,430 2,600
Contributo Scuola Edile 0,450   0,450   0,450
Contributo C.P.T. 0,300   0,300   0,300
Contributo prest. mutual. C.P.T. 0,300   0,300   0,300
Fondo Sanitario 0,600   0,600   0,600
Fondo Prepensionamento 0,200   0,200   0,200
Fondo Incentivo Occupazione 0,100   0,100   0,100
Totale aliquote 7,575 1,095 (aliq. denuncia) 8,670 0,975 7,695


– (*) –
Per IMPRESE REGOLARI si intende quelle che presentano le denunce e versano i contributi dovuti alla Cassa Edile mensilmente o che comunque denunciano/versano il semestre ottobre-marzo entro il 30 giugno ed il semestre aprile-settembre entro il 30 novembre.


N.B.
– Non avranno diritto alla premialità le imprese che hanno ottenuto, per il semestre di competenza, un DURC positivo a seguito di rateizzazione.
– L’importo corrispondente all’aliquota delle premiliatà sarà rimborsato automaticamente dalla Cassa Edile, a Dicembre e Luglio, direttamente sul cc delle imprese.

Firmato il rinnovo contrattuale per l’edilizia artigianato



Sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini.


Il contratto si applica dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2024.
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nella seguente tabella:




























































Livelli

Parametri

Aumento complessivo

AUMENTI

NUOVI MINIMI

1/5/2022

1/7/2023

1/5/2022

1/7/2023

205 188,60 106,60 82,00 1.911,46 1.993,46
180 165,60 93,60 72,00 1.705,08 1.777,08
150 138,00 78,00 60,00 1.421,04 1.481,04
139 127,88 72,28 55,60 1.325,38 1.380,98
130 119,60 67,60 52,00 1.231,72 1.283,72
115 105,80 59,80 46,00 1.107,65 1.153,65
100 92,00 52,00 40,00 947,30 987,30


 


Formazione e Inquadramento
Nell’ottica della qualificazione delle imprese, viene riconosciuta la professionalità degli addetti, tramite il ricorso alla formazione, al rafforzamento della figura dell’imprenditore, alla sicurezza e della formazione dei lavoratori, con l’istituzione dell’innovativa figura del “Mastro formatore artigiano”, che riconosce e valorizza la competenza e la professionalità acquisita dallo stesso in cantiere negli anni, unita ad un sistema premiale per le imprese virtuose che contribuiscono alla riduzione del fenomeno del sotto inquadramento dei lavoratori, in una logica di contrasto al dumping.


Elemento variabile della retribuzione
L’accordo prevede anche una più adeguata caratterizzazione dell’elemento variabile della retribuzione centrato anche sull’andamento aziendale, attraverso un innovativo sistema contrattuale di riforma dello strumento in una logica di riduzione del cuneo fiscale.


Orario di lavoro
Nella direzione di valorizzare le specificità della piccola e media impresa vengono previste previsioni contrattuali che adattano il regime di orario di lavoro alle esigenze temporanee dell’impresa, previa comunicazione ed eventuale confronto con il sindacato, soprattutto nelle tipologie di lavorazioni tipiche del settore, quali lavori nei centri storici delle città ed interventi di riqualificazione e manutenzione di edifici situati in aree con restrizione di accesso.


 


Contratto a termine
In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2015 e dalla l egge n. 96/2018, al contratto di lavoro può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Le proroghe ed i rinnovi sono ammessi nei limiti ed alle condizioni previste dalPart. 21 del D.lgs. 81/2015 e dal comma successivo. Al contratto a tempo determinato potrà inoltre essere apposta una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, dalle imprese edili che siano in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall’art. 29 L. n. 341/95, anche per le seguenti specifiche condizioni: avvio di un nuovo cantiere; proroga dei termini di un appalto; avvio di specifiche attività edile o fase lavorativa non precedentemente programmata; assunzione di giovani fino a 29 anni e lavoratori con età superiore a 45 anni; assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi. assunzione di cassaintegrati.

Edilizia Industria Alessandria: rinnovato il CIPL



Sottoscritto il 20/4/2022, tra il Collegio Costruttori ANCE Alessandria e FENEAL-UIL Alessandria, FILCA-CISL Asti-Alessandria, FILLEA-CGIL, l’accordo per la provincia di Alessandria integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 3 marzo 2022


Il presente Verbale di accordo decorre dall’1/5/2022 e scadrà il 30/6/2024.


E.V.R. – Elemento Variabile della Retribuzione
In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in Provincia di Alessandria viene confermato l’E.V.R. con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e validità fino al 31 dicembre 2023, nella misura del 4%, da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 31 dicembre 2018.
L’E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:















Indicatore

Incidenza ponderale

1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile 30%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile 30%
3. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile 30%
4. Numero imprese iscritte in Cassa Edile (media mensile) 10%


La determinazione dell’E.V.R. avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini; mentre l’erogazione dell’E.V.R. a livello provinciale dovrà essere effettuata previa verifica annuale dell’andamento degli indicatori, che le parti sociali territoriali si riservano di effettuare entro il mese di marzo di ciascun anno.
In caso di riconoscimento dell’E.V.R. a livello provinciale, ogni impresa iscritta in Cassa Edile, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:
a. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;


b. Volume d’affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.


Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale
Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo, l’impresa per avvalersi della possibilità di applicazione dell’EVR in misura ridotta, secondo quanto previsto dall’art. 38 del vigente CCNL, dovrà adottare la seguente procedura:


– inviare un’autodichiarazione all’Associazione datoriale di riferimento, alla Cassa Edile, e alle RSU/RSA ove costituite, utilizzando lo schema riportato di seguito, attestante il non raggiungimento di un parametro;


– l’Associazione datoriale di riferimento informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, attivando altresì in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell’autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.


L’EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 mentre, per gli impiegati, l’erogazione dell’E.V.R. avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi.


Contributo Assistenza Fiscale
Per il biennio 2022-2023 viene introdotta in provincia di Alessandria la prestazione Contributo Assistenza Fiscale Lavoratori.
In base alla suddetta prestazione, il costo di presentazione del modello 730/Unico ordinario degli operai in possesso della Certificazione Unica rilasciata dalla Cassa Edile di Alessandria sarà a carico della Cassa Edile medesima, per un importo unitario massimo pari ad € 30,00, per gli anni 2022 (redditi 2021) e 2023 (redditi 2022).


Aliquote contributive Cassa Edile
Con decorrenza dal 1° ottobre 2022, il contributo FNAPE sarà allineato all’aliquota regionale del 3,86%.


Norma premiale per le imprese virtuose
Si conviene di istituire una norma premiale per le imprese virtuose strutturata secondo lo schema seguente:


Annualità 2021/22
– rimborso di 0,15 punti percentuali del contributo riorganizzazione bilateralità
– rimborso di 0,05 punti percentuali del contributo Fondo mutualizzazione Prevedi
Annualità 2022/23
– rimborso di 0,26 punti percentuali del contributo FNAPE
– rimborso di 0,15 punti percentuali del contributo riorganizzazione bilateralità
– rimborso di 0,05 punti percentuali del contributo Fondo mutualizzazione Prevedi


Potranno accedere alla norma premiale le imprese, attive in Cassa Edile di Alessandria alla data della richiesta, in possesso dei seguenti requisiti riferiti al 30 settembre dell’annualità di riferimento:


– integrale rispetto degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– integrale rispetto degli adempimenti previsti dal DLgs 81/2008 e s.m.i. e dagli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione e aggiornamento del personale dipendente;
– partecipazione, certificata da Sistedil, ad almeno due corsi di formazione/aggiornamento nei 36 mesi precedenti;
– iscrizione in Cassa Edile di Alessandria per almeno 7 anni negli ultimi 10;
– regolarità nelle denunce MUT e nei versamenti alla Cassa Edile alla data della richiesta e nell’anno di riferimento;
– pagamento mensile tramite MAV;
– denuncia di un numero minimo di ore lavorate mensili, in media, nell’anno di riferimento, la cui definizione è demandata ad apposito Regolamento, nel rispetto delle indicazioni fomite dal Comitato della Bilateralità con Delibera n. 2/2015;
– assenza di contenziosi legali con la Cassa Edile di Alessandria negli ultimi 3 anni;
– sede legale o amministrativa nel territorio della provincia di Alessandria;
– integrale rispetto della contrattazione collettiva nazionale e territoriale.


L’impresa, per accedere all’applicazione delle aliquote agevolate, dovrà trasmettere alla Cassa Edile di Alessandria, entro il 30 novembre dell’anno di riferimento, l’istanza redatta sull’apposito modulo che verrà all’uopo predisposto.


Trasferta Operai
Le Parti hanno convenuto quanto segue:
– la diaria di trasferta da riconoscere all’operaio comandato a prestare la propria opera in luogo diverso da quello per il quale è stato assunto, fermo restando i vigenti criteri di calcolo, è incrementata da € 0,17/km ad € 0,18/km;
– il rimborso del costo d’uso effettivo del mezzo è incrementato da € 0,30/km a € 0,32/km per autovetture e da € 0,10/km a € 0,12/km per motociclette e motocicli;


Indennità di mensa
L’indennità oraria sostitutiva di mensa per gli operai è incrementata da euro 0,35 ad euro 0,40 orari.


Indennità di reperibilità
Le Parti convengono di istituire, in provincia di Alessandria, l’indennità di reperibilità ai sensi dell’art. 38, lettera e) del vigente CCNL.
Qualora l’azienda, per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda per iscritto al lavoratore la pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, allo stesso spetta una indennità di reperibilità pari ad € 12,00 (dodici/00) giornaliere.


Bonus Centri Estivi
Allo scopo di fornire sostegno ed assistenza alle famiglie degli operai iscritti alla Cassa Edile di Alessandria, viene introdotto in via sperimentale per il biennio 2022-2023 un bonus centri estivi del valore unitario lordo di € 100,00.
Il bonus spetta ai lavoratori iscritti in Cassa Edile di Alessandria da almeno un anno che presentino idonea documentazione comprovante il sostenimento di spese per la partecipazione a centri estivi, camp estivi o ad attività di baby parking a favore di figli a carico di età fino a 12 anni.