Centri di assistenza fiscale: certificazione ISEE

Con messaggio INPS n. 195/2022 è stato stabilito che i Centri di assistenza fiscale (CAF) interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 – 2023 dovranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna.

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 191 del 22 dicembre 2021 è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF), per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 – 2023. La convenzione, che ha validità dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, viene sottoscritta con firma digitale e il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica.
Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna, il cui Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in commento.
I CAF interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 – 2023 dovranno, pertanto, rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna – Area Relazioni e Sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali, utilizzando il seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it. In base a quanto previsto dalla citata deliberazione n. 191/2021, i pagamenti per il servizio reso dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile, alla quale i soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI).

Una tantum per i dipendentii delle imprese di Igiene ambientale privata e municipalizzata


 



Spetta, con la busta paga del mese di gennaio, la prima tranche di una tantum per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali


L’accordo sottoscritto lo scorso dicembre ha previsto una copertura economica del periodo contrattuale 1/7/2019 – 31/12/2021.
Ai lavoratori in servizio al 9/12/2021 viene riconosciuto un importo Una Tantum ad integrale copertura del periodo contrattuale dall’1/7/2019 fino a tutto il 31/12/2021, da corrispondersi in due tranches di pari importo, rispettivamente con la retribuzione del mese di gennaio e del mese di aprile 2022; per cessazioni e cambi di appalto si richiama la nota esplicativa allegata.
L’importo Una Tantum è corrisposto ai lavoratori aventi diritto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo 1/7/2019-31/12/2021. A tal fine, le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori. La contrattazione aziendale è delegata a definire, nei tempi previsti per l’erogazione, possibili modalità di remunerazione alternative e sostitutive di importo pari a quello previsto come Una Tantum.






















































Livello

Importo Una Tantum Gennaio 2022

1 A 186,07
1 B 167,46
2 A 229,81
2 B 206,74
3 A 242,02
3 B 230,73
4 A 257,83
4 B 250,00
5 A 281,50
5 B 269,54
6 A 310,43
6 B 296,12
7 A 343,12
7 B 326,29
8 380,83
8 Quadro 427,95
J 148,85

Aggiornate le FAQ sul Green Pass per i lavoratori domestici

Aggiornate, da Assindatcolf – l’Associazione nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, le FAQ relative  al Green Pass per le famiglie datrici

Dal 15 ottobre 2021 l’obbligo di Green Pass è applicabile anche al comparto domestico, per cui colf, badanti e baby sitter avranno l’obbligo di possedere una Certificazione Verde valida per lavorare. L’obbligo è esteso anche altre figure professionali, come nel caso (solo per citarne qualcuno) della governante, del maggiordomo, del cuoco, dell’istitutrice, della dama di compagnia, del dog sitter, dell’autista e del giardiniere, del custode o dell’amministratore dei beni di famiglia.
Tramite l’app immuni o l’app Io; Il certificato può anche essere stampato gratuitamente da un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista, presentando la tessera sanitaria. Per chi non ha la tessera sanitaria, dal sito www.dgc.gov.it inserendo il codice authcode insieme al numero del documento.
Il datore di lavoro o un appartenente al suo nucleo familiare o altra persona delegata dal datore stesso è tenuto a dover controllare il Certificato Verde del domestico dipendente: se questo non lo possiede o non esibisce una versione valida non potrà lavorare fino a quando non presenterà un documento idoneo.
E’ possibile programmare la verifica allo scadere della validità del Pass. Colf, badanti e baby sitter (così come tutti i lavoratori) potranno chiedere al datore di consegnare una copia cartacea della Certificazione Verde, con il conseguente esonero dalle verifiche per tutta la durata della validità. Tra gli strumenti a disposizione del verificatore anche l’Applicazione Verifica C-19 da installare su dispositivi mobili.
Per i lavoratori che sono in attesa di valida certificazione e che ne abbiano diritto (vaccinazione, test o guarigione) nelle more del rilascio, potranno esibire i documenti cartacei o digitali che attestano una delle condizioni di rilascio del green pass. Si ricorda che a seguito della prima dose della vaccinazione il green pass viene rilasciato solo dopo 15 giorni.


Per quanto riguarda i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale con un siero non autorizzato da EMA (come nel caso di Sputnik o Sinovac) possono ricevere, a partire dai 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo stesso, una dose di richiamo ‘booster’ con vaccino a Rna messaggero Pfizer o Moderna, che darà diritto all’ottenimento del Green pass. Coloro che lo abbiano completato da più di 6 mesi o che non lo abbiano portato a compimento, potranno invece procedere con un nuovo ciclo vaccinale completo con i sieri a Rna messaggero Pfizer o Moderna.
Se il domestico non possiede o non esibisce una versione valida del Green Pass dovrà essere considerato assente ingiustificato. Questa condizione comporta fin dal primo giorno la sospensione della retribuzione e di tutti gli emolumenti (compreso il vitto e l’alloggio in caso di convivenza) e lo stop al pagamento dei contributi Inps e Cassacolf. Inoltre, se lo steso è in regime di convivenza, non può continuare a vivere presso l’abitazione del datore.


Diversamente, il domestico convivente risultato positivo al Covid seppur in possesso di Green Pass non potrà allontanarsi dalla casa nella quale vive.
Sono esentati dal possesso del Green Pass i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute giustificata da idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare dal Ministero della Salute. Il lavoratore domestico che dovesse trovarsi in questa condizione dovrà esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa presentazione del certificato – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Nel periodo di stop la famiglia potrà assumere un altro lavoratore: consigliamo di farlo sottoscrivendo un contratto a tempo indeterminato, una forma che consente il libero recesso dal rapporto in qualsiasi momento, ma sempre nel rispetto dei termini di preavviso. In alternativa è possibile assumere un lavoratore interinale: in questo caso i soci Assindatcolf potranno rivolgersi agli uffici territoriali dell’agenzia interinale UMANA, con la quale si è sottoscritto specifico accordo che prevede per loro tariffe agevolate.
La famiglia che assume un eventuale secondo lavoratore non sostiene alcun costo aggiuntivo poiché al domestico assente non deve essere corrisposta la retribuzione fin dal primo giorno e non devono neanche essere versati i contributi Inps e Cassacolf per tutta la durata del periodo di stop.
Se durante l’assenza ingiustificata il lavoratore l’eventuale invio del certificato di malattia non ha alcun effetto sulla gestione dell’assenza.
Anche il domestico gestito con Libretto Famiglia deve possedere il Green Pass, quindi anche la baby sitter o la colf che siano chiamate a svolgere attività lavorativa una tantum attraverso il Libretto Famiglia


INPS: esonero contributivo per i datori che non richiedono trattamenti di integrazione salariale


Si forniscono istruzioni sull’ambito di applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.


La legge di Bilancio 2021 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge. L’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea; detto aiuto è stato autorizzato con la Decisione dell’8 dicembre 2021.
Il beneficio in parola può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli agricoli, che non abbiano richiesto, nella medesima unità produttiva, i trattamenti di integrazione salariale (articolo 1, comma 300 e ss, della legge di Bilancio 2021). Altresì, l’esonero può essere riconosciuto al datore che rinunci alla spendita del residuo di esonero di cui all’articolo 12 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, e non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1, commi da 299 a 314, della legge di Bilancio 2021.
Alla data dell’8 dicembre 2021, numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell’esonero di cui all’articolo 12 cit., precludendosi, in tal modo, l’accesso alle misure di integrazione salariale disciplinate dalla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
Si chiarisce che i datori di lavoro che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto dall’articolo 12, comma 14, del DL n. 137/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal citato articolo 1, commi da 306 a 308, della legge n. 178/2020, previa rinuncia a una quota di esonero di cui all’articolo 12, comma 14, DL. 137con conseguente restituzione della medesima.
In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui il datore di lavoro debba rinunciare, al fine di accedere alle misure previste dalla legge di Bilancio 2021, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.
La suddetta quota di esonero corrisponde all’importo della contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio, dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore (individuato a cura dal datore di lavoro).


I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”, nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19, nonché dovranno indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
Ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro interessati non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario di cui all’articolo 1, comma 300 e seguenti, della legge n. 178/2020.
La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.


I datori di lavoro interessati, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L906”, che assume il significato di “Conguagli Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”, mentre nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.
Al fine di procedere alla restituzione della quota di esonero di cui all’articolo 12, comma 14, del DL n. 137/2020, i datori di lavoro interessati che non abbiano già provveduto all’invio di flussi regolarizzativi, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <AltreADebito>:
– nell’elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale “M904”, che assume il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”;
– nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno il relativo importo.
Il codice di restituzione può essere esposto unicamente dai datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “2Q” ed esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

Dichiarazione sostituti d’imposta: pronto il Modello 770/2022 definitivo



L’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 770/2022 per l’anno di imposta 2021, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2021 ed i relativi versamenti, ai crediti d’imposta utilizzati e alle compensazioni operate, nonché i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi (Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11224).


La dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno d’imposta 2021 deve essere presentata in via telematica entro il 31 ottobre 2022.
Tra le novità del Modello 770/2022, per quanto di interesse in relazione alle ritenute riguardanti rapporti di lavoro, sono stati inseriti: apposite note per indicare due nuove ipotesi di sospensione dei versamenti nell’ambito delle misure di contrasto all’emergenza Covid-19 nei quadri ST e SV; due nuovi campi per le informazioni relative al trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e assimilati nel quadro SX, al fine di gestire il residuo dell’anno precedente, e il credito recuperato.
Inoltre, è stato inserito il rigo “Dati relativi all’intermediario non residente” per indicare i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’imposta sui redditi di capitale, le plusvalenze e gli altri redditi diversi imponibili. I dati richiesti sono: il codice ABI (se attribuito), il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT, il codice fiscale italiano (se attribuito), la denominazione della società o ente, il codice dello Stato estero (da rilevare dall’apposita Tabella SG – Elenco dei Paesi e territori esteri riportata nell’Appendice alle istruzioni di compilazione del modello 770/2022). Per ciascun intermediario non residente devono essere compilate distinte sezioni dei versamenti riferite ai singoli intermediari.


Già nell’edizione dello scorso anno sono stati inseriti i campi 15 e 16 nei quadri ST e SV per gestire le informazioni relative alle sospensioni dei versamenti previste dalle disposizioni anti Covid-19. Nel Modello 770/2022, in particolare, detti campi devono essere compilati qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e hanno proseguito nei versamenti anche nell’anno 2021, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Per la compilazione del campo 15 devono essere utilizzati (singolarmente) appositi codici che individuano specifiche ipotesi di sospensione. Quest’anno sono stati aggiunti i codici 13 e 14 che devono essere utilizzati in relazione alle sospensioni riferite alle ritenute dell’anno 2021, disposte, rispettivamente, dall’art. 1, co. 36 e 37 della Legge n. 178/2020 e dall’art. 1, co. 923 e 924 della Legge n. 234/2021.
Nel punto 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2022 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15.
Per quanto riguarda le regole di compilazione, occorre tenere presente che:
– qualora nel campo 15 siano indicati i codici Covid-19 da “1” a “12”, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, L, Q, S) 11, 13 e 16;
– qualora nel campo 15 siano indicati i codici Covid-19 “13” e “14”, nel rigo devono essere compilati i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note F, K, L, Q, S), 11 e 16.
Si ricorda che in presenza dei codici Covid-19 non si applicano le regole di aggregazione previste per l’esposizione dei dati nella prima e seconda sezione del quadro ST e devono essere compilati più righi per indicare ogni singolo codice.




ESEMPIO

Supponiamo che per effetto delle disposizioni anti Covid-19 qualificate con un codice da 1 a 12, il sostituto abbia effettuato nell’anno 2020, n. 3 versamenti parziali di 100 euro ciascuno a fronte di un importo di ritenute operate per il mese di marzo 2020 pari a 1.000 euro utilizzando la disposizione normativa di cui alla Nota 3 e che nell’anno 2021 abbia effettuato n. 6 versamenti parziali di 100 euro ciascuno.
In tal caso, nel modello 770/2021 (anno di imposta 2020) la compilazione è stata la seguente:
quadro ST, prima sezione
– punto 1 – 03/2020
– punto 2 – 1.000
– punto 7 – 300
– punto 11 – 1001
– punto 15 – 3
– punto 16 – 700
Nel modello 770/2022 la compilazione dovrà essere la seguente:
quadro ST, prima sezione
– punto 7 – 600
– punto 11 – 1001
– punto 15 – 3
– punto 16 – 100


Per quanto riguarda il “Trattamento integrativo”, i sostituti d’imposta che lo hanno riconosciuto nel corso del 2021 devono compilare il Quadro SX, rigo SX49. Nel Modello 770/2022:
–  il campo “1” è riservato al credito residuo indicato nella colonna 6 del rigo SX49 della precedente dichiarazione. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito residuo del soggetto estinto;
– nel campo “2” va indicato l’ammontare del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo riconosciuto nell’anno 2021. Tale ammontare deve essere indicato al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare, che vanno esposti rispettivamente nei campi 3 e 4. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo riconosciuto dal soggetto estinto.
– nel campo 3, va indicato l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto nel 2021 e successivamente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E. Si precisa che detto credito non è quello utilizzato in compensazione, bensì quello recuperato al sostituito in quanto non spettante e può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti da altri sostituti d’imposta. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 393 delle CU trasmesse al netto dell’ammontare del trattamento integrativo eventualmente già recuperato dal precedente sostituto (campo 400). Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto;
– nel campo 4, deve essere indicato l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto e da recuperare da parte del sostituto d’imposta successivamente alle operazioni di conguaglio e indicato nel campo 394 delle CU trasmesse. Detto credito da recuperare al sostituito può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti e non recuperati da altri sostituti d’imposta;
– nel campo 5, va indicato l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto nel 2020 e recuperato ratealmente nell’anno corrente dal sostituto d’imposta, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E, indicando la nota P nel campo 10. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 395 delle CU trasmesse. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto.
– nel campo 6, deve essere indicato l’ammontare del credito utilizzato nel modello F24 (cod. trib.1701 e 170E) fino al 16 marzo 2022. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito utilizzato nel modello di pagamento dal soggetto estinto.
– infine, nel campo 7, va indicato il credito che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2022, risultante dalla seguente operazione: campo 1 + campo 2 – campo 6.

Agevolazione quota associativa Feniof 2022

La Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri (Feniof), ha previsto delle agevolazioni per i nuovi associati.

Gli importi per divenire associati alla Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri (Feniof), per l’anno 2022 sono gli stessi degli ultimi anni e differenziati a seconda della dimensione aziendale e del numero di sedi operative.
Anche quest’anno è prevista una agevolazione per quelle imprese funebri che negli ultimi tre anni non hanno rinnovato la quota associativa o che non sono mai state associate alla Feniof, per queste ultime sarà possibile aderire per l’anno 2022 con l’importo forfettario di € 250 a prescindere dal numero di funerali svolti nell’anno. Una volta perfezionata l’adesione alla federazione verrà inviata la tessera associativa 2022 con username e password per accedere all’area riservata ai soci sul sito www.feniof.it, diventando attivi tutti i servizi resi disponibili per gli associati quali consulenze, pareri documentali, assistenza fiscale telefonica, assistenza in materia di lavoro, sicurezza in azienda, formazione aziendale, informative COVID-19, convenzioni.

Cassa Edile L’Aquila: nuovi contributi dall’1/1/2022



La Cassa Edile della provincia di L’Aquila pubblica i contributi in vigore dal 1° gennaio 2022, variati a seguito dell’aumento del contributo RLST


 


Contributi da versare dall’1° gennaio 2022




































































CONTRIBUTI

Totale Percentuale

Quota a carico del datore di lavoro

Quota a carico del lavoratore

Contributo Cassa Edile 2,25 1,87 0,38
Contributo Fondo Sanitario Nazionale 0,60 0,60
Contributo FNAPE 3,54 3,54
Contributo Ente Paritetico Unificato Formazione/Sicurezza 1,00 1,00
QACN – Quota adesione contrattuale nazionale 0,44 0,22 0,22
QACT – Quota adesione contrattuale territoriale 1,16 0,58 0,58
Contributo RLST 0,15 0,15
Contributo Fondo Incentivo all’occupazione 0,10 0,10  
Contributo Fondo Prepensionamenti 0,20 0,20  
Contributo Straord. e provv. Centro eccellenza formaz. Edile 0,20 0,20  
TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI 9,64 8,46 1,18
Contributo Fondo Sanitario Nazionale Impiegati 0,26 0,26  
Contributo aggiuntivo Agenzie Interinali (Formaz. +CIG) 3,47 3,47  

Pronto il modello di Certificazione Unica 2022


Approvata della Certificazione Unica “CU 2022”, relativa all’anno 2021, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11169)

L’approvazione della Certificazione Unica “CU 2022” riguarda redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.


Per la CU 2022 l’approvazione ha riguardato anche le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati, da effettuarsi nel mese di febbraio e fino al 16 marzo 2022.


La Certificazione Unica “CU 2022” è da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022, unitamente alle informazioni per il contribuente.


Tra le novità della nuova certificazione, da trasmettere entro il 16 marzo, l’aumento della detassazione sui redditi degli appartenenti alle forze armate e di polizia e nuovi benefici in tema di TFR in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà. Agevolazioni anche per le prestazioni da parte dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa.


CCNL Giocattoli: Elemento di garanzia retributiva a gennaio

Con la busta paga del mese di gennaio spetta l’elemento di garanzia retributiva ai dipendenti delle aziende produttrici di giocatoli.


 


Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.
Tale importo, pari a 230,00 euro lordi annui per il  2022, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato, al più tardi, con la retribuzione del mese di gennaio 2022 ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
L‘importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal Io gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.


Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo con RSU e/o OO.SS. definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.


Nuovo CCNL Servizi (Anpit – Cisal) e nuove tabelle retributive



Siglato  il nuovo CCNL “Servizi Ausiliari” con decorrenza dall’1/11/2021 al 31/10/2024.


Il Verbale dello scorso ottobre, tra le novita, ha parlato di una riclassificazione del personale che sarebbe avvenuta con la stesura del CCNL definitivo, per cui, con il CCNL definitivo sono stati inserito nuovi livelli: Dirigente e Operatore di Vendita Gestionale.
Allo stesso modo, il nuovo  CCNL ha riclassificato alcuni livelli secondo il seguente schema













































Previgente CCNL “Servizi Ausiliari”, fino al 31/10/2021

Nuovo CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, dal 1/11/2021

Non previsto Dirigente
Quadro Al Quadro
Direttivo A2 Direttivo A1
Direttivo A3 Direttivo A2
B1 B1
Non previsto Operatore di Vendita Gestionale
B2 B2
Operatore di Vendita di 1° Categoria Operatore di Vendita di 1° Categoria
C1 C1
Operatore di Vendita di 2° Categoria Operatore di Vendita di 2° Categoria
C2 C2
Operatore di Vendita di 3° Categoria Operatore di Vendita di 3° Categoria
D1 D1
D2 D2


Pertanto, questi risultano essere gli aumenti retributivi:































































Livello

Incrementi


P.B.N.C.M.01/11/21

Incrementi


P.B.N.C.M.01/11/22

Incrementi


P.B.N.C.M.01/11/23

Incrementi


P.B.N.C.M.01/11/24

Dirigente Non previsto 144,00 144,00 144,00
Quadro (ex QA1) 72,00 72,00 72,00 72,00
A1 (ex A2) 62,40 62,40 62,40 62,40
A2 (ex A3) 55,80 55,80 55,80 55,80
B1 49,80 49,80 49,80 49,80
B2 44,70 44,70 44,70 44,70
C1 40,20 40,20 40,20 40,20
C2 36,60 36,60 36,60 36,60
D1 33,60 33,60 33,60 33,60
D2 30,00 30,00 30,00 30,00


Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per il tempo pieno per: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai









































































Livello

P.B.N.C.M.31/10/21

P.B.N.C.M.01/11/21

P.B.N.C.M.01/11/22

P.B.N.C.M.01/11/23

P.B.N.C.M.01/11/24

Dirigente Non previsto 4.416,00 4.560,00 4.704,00 4.848,00
Quadro (ex QA1) 2.116,00 2.188,00 2.260,00 2.332,00 2.404,00
Al(ex A2) 1.840,00 1.902,40 1.964,80 2.027,20 2.089,60
A2(ex A3) 1.656,00 1.711,80 1.767,60 1.823,40 1.879,20
B1 1.472,00 1.521,80 1.571,60 1.621,40 1.671,20
B2 1.334,00 1.378,70 1.423,40 1.468,10 1.512,80
C1 1.196,00 1.236,20 1.276,40 1.316,60 1.356,80
C2 1.104,00 1.140,60 1.177,20 1.213,80 1.250,40
D1 1.012,00 1.045,60 1.079,20 1.112,80 1.146,40
D2 920,00 950,00 980,00 1.010,00 1.040,00


Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per Operatori di Vendita


 































Livello

P.B.N.C.M.


31/10/21

P.B.N.C.M.


01/11/21

P.B.N.C.M.


01/11/22

P.B.N.C.M.


01/11/23

P.B.N.C.M.


01/11/24

OperatoreGestionale —- 1.369,62 1.414,44 1.459,26 1.504,08
Operatore di 1 ° Categoria 1.200,60 1.240,83 1.281,06 1.321,29 1.361,52
Operatore di 2° Categoria 1.076,40 1.112,58 1.148,76 1.184,94 1.221,12
Operatore di 3° Categoria 993,60 1.026,54 1.059,48 1.092,42 1.125,36