Ebinter Umbria: al via il nuovo bando 2024 per formazione e solidarietà

Stanziati fondi per mezzo milione di euro per il sostegno alle imprese e ai dipendenti 

L’Ente bilaterale del terziario dell’Umbria ha dato il via al nuovo bando 2024, stanziando un importo pari a 648.000,00 euro per la formazione di imprenditori e dipendenti e 170.000,00 euro per il Fondo di solidarietà. Lo scorso anno, le risorse messe a bilancio sono state pari a 529.000,00 euro, che sono serviti per dare vita a 190 corsi finanziati che hanno visto la partecipazione di 1.805 persone; con un coinvolgimento di 327 aziende che hanno preso parte ai corsi obbligatori in materia di igiene degli alimenti e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, nel 2023 sono stati stanziati fondi per l’aiuto alla genitorialità, per l’evoluzione digitale, aiuti per i figli invalidi o per i lavoratori invalidi. Mentre, oltre 78.000,00 euro sono serviti per finanziare 69 imprese di cui: 47 per la stabilizzazione occupazionale e 22 con il contributo per le spese in sicurezza nei luoghi di lavoro.

CCNL Consorzi agricoli: stop alle trattative di rinnovo del contratto

Le segreterie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, hanno ritenuto insoddisfacenti le risposte delle controparti rispetto alle rivendicazioni sindacali, soprattutto sul versante salariale

Dopo cinque mesi dall’apertura del negoziato tra Fai-Flai-Uila e Agci-Agrital, Fedagripesca-Confcooperative e Legacoop-Agroalimentare, le trattative per il rinnovo del contratto applicabile ai lavoratori dipendenti delle Cooperative e Consorzi agricoli, scaduto il 31 dicembre scorso, si sono interrotte. 
Le segreterie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, hanno ritenuto insoddisfacenti le risposte delle controparti rispetto alle rivendicazioni sindacali, soprattutto sul versante salariale. Per le OO.SS. la richiesta economica, inclusa nella piattaforma sindacale, ha lo scopo di salvaguardare la crescita dei salari per il prossimo quadriennio, recuperando anche la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni. I Sindacati hanno rappresentato inoltre la necessità di restituire valore alla professionalità e all’impegno di lavoratrici e lavoratori essenziali per la produzione delle eccellenze del nostro Made in Italy, che meritano risposte adeguate e utili al rinnovo del contratto anche nel comparto della cooperazione agricola. 
La delegazione trattante di Fai-Flai-Uila ha già definito le iniziative di mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso il blocco degli straordinari e di tutte le flessibilità a partire da oggi 17 giugno, assemblee in tutti i siti produttivi e la proclamazione di una giornata di sciopero nazionale il prossimo 1° luglio che sarà articolata a livello territoriale. 

Disponibile la Relazione per la valutazione del Reddito di cittadinanza

Il documento è stato pubblicato dal Comitato scientifico incaricato per la valutazione e il Rapporto di monitoraggio (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 13 giugno 2024).

La Relazione per la valutazione del Reddito di cittadinanza (RDC) è stata pubblicata dal Comitato scientifico incaricato ai sensi della Legge n. 26/2019 e confermato per tale scopo dalla Legge n. 85/2023: ne ha dato notizia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che rende disponibile online sul sito istituzionale il rapporto in questione.

La pubblicazione del Comitato scientifico per la valutazione degli esiti del RDC e della Pensione di Cittadinanza (PDC) consiste nella relazione relativa alla valutazione e nel Rapporto di monitoraggio dell’impatto delle prestazioni, per l’intero periodo di vigenza del provvedimento (1°aprile 2019-31 dicembre 2023) che precede l’avvio della riforma entrata a regime dal 1° gennaio 2024 con l’introduzione dell’Assegno di inclusione.

La Relazione è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 30 gennaio 2023 “relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva” con l’utilizzo di  diverse fonti statistiche (ISTAT, EUROMOD, INPS, ANPAL, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), illustrate nel Rapporto di Monitoraggio, che hanno consentito di valutare l’impatto dei sussidi e delle misure di politica attiva del lavoro e per l’inclusione sociale sulla platea delle famiglie e delle persone in condizioni di povertà assoluta e per i beneficiari delle prestazioni.

Le evidenze

Sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio Statistico dell’INPS hanno percepito il sussidio di integrazione al reddito nel periodo di vigenza, per almeno una mensilità, circa 2,4 milioni di nuclei familiari e 5,3 milioni di persone. Il numero medio delle mensilità percepite è di 26,4 per il RDC e di 32 per il PDC.

Circa un terzo dei beneficiari ha percepito il sussidio per l’intero periodo. L’importo della spesa pubblica impegnata è superiore ai 34 miliardi di euro.

Nelle indagini effettuate dall’ISTAT, la quota delle famiglie in condizioni di povertà assoluta che hanno beneficiato delle prestazioni di sostegno al reddito raggiunge il massimo del 38% nel corso del 2021 (32,3% nel 2022), per una quota equivalente al 58,7% dei beneficiari delle misure (53,4% nel 2022). Queste stime evidenziano la mancata partecipazione di un rilevante numero di famiglie povere, che deriva in parte dai criteri normativi per la selezione dei potenziali beneficiari e di una quota dei percettori (il 46,6 nel 2022), che non riscontrano le condizioni di povertà sulla base dei criteri utilizzati dall’ISTAT. Tra i motivi, probabilmente, le caratteristiche delle persone che risultano occupate negli ambiti professionali e nei settori che registrano tassi di irregolarità superiori di 3 volte alla media e con rapporti di lavoro di breve durata.

L’efficacia del Reddito di cittadinanza sulla platea dei bassi redditi è risultata più elevata nel corso della pandemia Covid (2020-2021) e ha consentito la fuoriuscita di circa 450.000 famiglie dalla condizione di povertà (circa 300.000 nel 2022).

Nei primi 3 anni di gestione le misure di politica attiva per il lavoro e per l’inclusione sociale risultano limitate dalla debolezza dei servizi dedicati allo scopo e per l’interruzione delle attività intervenuta nel corso della pandemia da Covid-19. A partire dalla seconda parte del 2021 aumentano le prese in carico delle persone e dei nuclei familiari. Allo stato attuale non si registrano effettivi riscontri sull’entità delle misure adottate, sulla loro efficacia e sull’attuazione delle condizionalità previste dalle norme e delle sanzioni relative alla mancata adesione dei beneficiari.

Le raccomandazioni

Alla luce delle valutazioni dei dati forniti dalle indagini statistiche e dal monitoraggio delle misure, il Comitato scientifico ha fornito alle Autorità coinvolte nella gestione delle misure una serie di raccomandazioni che possono risultare utili anche per valutare l’impatto delle misure riguardanti l’Assegno di inclusione e il Supporto alla formazione e al lavoro:

– l’opportunità di aggiornare le soglie ISEE per la partecipazione alle nuove misure, in particolare la soglia del reddito annuale di 6.000 euro, aumentato dalla scala di equivalenza sulla base dei carichi familiari, tenendo conto dell’impatto dell’inflazione avvenuto negli anni recenti;

inoltre, il sussidio erogato a livello nazionale dovrebbe essere considerato come un livello minimo della prestazione da integrare con misure personalizzate e con programmi di potenziamento dei servizi che tengano conto delle caratteristiche dei nuclei familiari e del territorio di appartenenza, predisponendo dei pacchetti nazionali di misure facilmente accessibili e da erogare sulla base dei fabbisogni che possono emergere dalla valutazione multidimensionale dei nuclei familiari (sanitaria, assistenziale, abitativa, lavorativa);

la promozione da parte delle istituzioni locali di attività di auditing e di coinvolgimento degli attori privato sociali e del terzo settore per valutare le iniziative che possono concorrere a migliorare i livelli di partecipazione alle misure e la promozione di servizi adeguati con il concorso di più attori;

potenziare le politiche attive del lavoro con il concorso delle agenzie per il lavoro e di aumentare la cumulabilità tra l’indennità di sostegno al reddito e i salari percepiti dalle prestazioni lavorative, anche per incentivare il tasso di impiego dei lavoratori sottoccupati e per contrastare il lavoro sommerso;

finalizzare prioritariamente i Progetti utili per la collettività (PUC) alle persone in età di lavoro che presentano particolari disagi di natura lavorativa e sociale coinvolgendo per lo scopo anche le organizzazioni del terzo settore;

rafforzare le piattaforme nazionali finalizzate a condividere le informazioni relative all’attivazione delle misure e alle prestazioni economiche erogate dalle istituzioni competenti per migliorare l’efficacia delle misure, la razionalizzazione della spesa e il sistema dei controlli preventivi.

 

CCNL Metalmeccanica Picc. Industria Confimi: con l’adeguamento IPCA nuovi trattamenti economici da Giugno



Definiti i nuovi importi dei minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, nonchè dell’indennità di trasferta e reperibilità


Il 13 giugno 2024 Confimi Industria Meccanica e Fim-Cisl, Uilm-Uil, in applicazione di quanto previsto ex art. 36, co. 6, del CCNL 7 giugno 2021, hanno stabilito i nuovi importi dei minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, nonchè dell’indennità di trasferta e reperibilità, con decorrenza 1° giugno 2024. 



Minimi retributivi

















































Categorie Minimi al

31 maggio 2024

1° giugno 2024
Incrementi Minimi
9^ 2.800,82 193,26 2.994,08
8^ 2.519,29 173,83 2.693,12
7^ 2.316,25 159,82 2.476,07
6^ 2.158,49 148,94 2.307,43
5^ 2.012,49 138,86 2.151,35
4^ 1.878,92 129,65 2.008,57
3^ 1.800,30 124,22 1.924,52
2^ 1.623,45 112,02 1.735,47

Contratto “Socrate” per l’occupazione


 


I minimi retributivi dei lavoratori assunti con OSC (salario minimo OSC), dal 1° giugno 2024, sono quelli previsti nella tabella seguente.


 































Categorie 1° giugno 2024
Nuovi minimi
9^ 2.582,23
8^ 2.323,55
7^ 2.135,52
6^ 1.990,80
5^ 1.856,33
4^ 1.732,12
3^ 1.660,33
2^ 1.585,12

Indennità di trasferta














Misura dell’indennità  Importi 
Trasferta intera 46,47
Quota per il pasto meridiano o serale 13,28
Quota per il pernottamento 24,15

Indennità di reperibilità





































Categoria b) Compenso giornaliero c) Compenso settimanale
16 ore

(giorno lavorato)

24 ore

(giorno libero)

24 ore

festive

6 giorni 6 giorni

con festivo

6 giorni

con festivo e giorno libero

2^ – 3^ 5,80 8,68 9,39 37,70 38,41 41,28
4^ – 5^ 6,87 10,82 11,58 45,19 45,95 49,89
Superiore a 5^ 7,91 13,00 13,70 52,55 53,26 58,35

 


 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: i sindacati definiscono la mobilitazione

A seguito del mancato accordo, i sindacati stabiliscono il 16 settembre come giornata di sciopero 

A seguito del mancato accordo tra Fp-Cigl, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Uneba presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle condizioni economiche del rinnovo applicabile al personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo Uneba, i sindacati hanno stabilito il calendario di appuntamenti per la mobilitazione.
Durante l’incontro, infatti, Uneba ha proposto un aumento non superiore al 50% dell’indice IPCA per il periodo 2020/2025. Le OO.SS. hanno considerato non accettabile tale condizione, in quanto all’aumento del 50% dovrebbero rientrare i costi relativi alla parte normativa e pertanto alla luce di tali detrazioni l’aumento sarebbe notevolmente inferiore rispetto a quello richiesto. 
Alla luce di tale situazione, le segreterie nazionali hanno adottato le seguenti decisioni:
25 giugno alle ore 10: riunione delle strutture);
3 luglio alle ore 18.30: attivo delle/dei delegate/i Uneba;
16 settembre: sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori Uneba.

CCNL Assicurazioni Anapa: premio aziendale 2023



Con la retribuzione di giugno, erogato il Premio aziendale per tutti i dipendenti


Conformemente a quanto previsto dall’art. 36 del CCNL 18 dicembre 2017, viene effettuata, per tutti i dipendenti delle agenzie di assicurazione Anapa, la corresponsione del premio aziendale di produttività per l’anno 2023 nel mese di giugno di ogni anno. 
Tale corresponsione è correlata al conseguimento di incrementi di produttività individuale delle agenzie, individuate nelle provvigioni annue lorde, comprensive di rappels e sistemi premianti comunque denominati, che devono essere pari o superiori a:
– 2,6% (2+0,6%);
– 4,6% (4+0,6%);
– 6,6% (6+0,6%). 
Pertanto, quando si verifica una delle condizioni sopra esposte, vengono erogati gli importi riportati nella tabella di seguito, determinati in misura fissa Una Tantum.





































Incremento 2,6% 4,6% 6,6%
6° liv. ex Quadro 240,00 306,00 382,50
5° liv. ex C. Ufficio 208,00 265,20 331,50
4° liv. ex I cat. 192,00 244,80 306,00
3° liv. ex II cat. 176,00 224,40 280,50
2° liv. ex III cat. 164,00 209,10 261,38
1° liv. ex III cat. 160,00 204,00 255,00

I suddetti importi sono corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti ovvero licenziati nel corso dell’anno 2023, con calcolo per/12. Inoltre verranno corrisposti, ai lavoratori part-time e agli apprendisti, in misura ridotta proporzionalmente.
Se la condizione per la corresponsione del premio si verifica nel suo massimo valore (ossia 6,6%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere alla corresponsione del premio. Viceversa, qualora la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (2,6% o 4,6%) o non si sia verificata affatto, l’Agente dovrà esibire la documentazione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2024. Anche in caso di mancata esibizione documentale, il premio deve essere corrisposto nel suo massimo valore.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi: con l’adeguamento IPCA nuovi minimi retributivi



Dal 1° giugno 2024 in arrivo incrementi sui minimi retributivi, indennità di trasferta e reperibilità


L’11 giugno scorso, Unionmeccanica-Confapi, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo che dà il via all’attuazione dell’ipotesi di accordo del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi del 26 maggio 2021, in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e reperibilità. 
Secondo quanto comunicato dall’ISTAT il 7 giugno scorso, e sulla base della dinamica inflattiva consuntivata relativa all’anno 2023, misurata con “IPCA al netto degli energetici importanti”, pari al 6,9%, le Parti hanno definito i minimi da riconoscere alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore. Nella tabella riportata di seguito i nuovi minimi retributivi calcolati, appunto, sull’IPCA 2023 riconosciuti dal 1° giugno 2024.


















































Livello Aumenti dal 1° giugno 2024 Minimi CCNL dal 1° giugno 2024
1 101,14 1.566,89
2 111,70 1.730,47
3 123,93 1.920,00
4 129,30 2.003,23
5 138,51 2.145,87
6 148,50 2.300,75
7 159,32 2.468,33
8 173,26 2.684,27
8 Q 173,26 2.684,27
9 192,68 2.985,18
9 Q 192,68 2.985,18

Per gli istituti della trasferta forfettizzata e della reperibilità in essere alla data del 31 maggio 2024, l’adeguamento segue quanto indicato dall’ISTAT, vale a dire il 6,9%. Dal 1° giugno 2024, gli importi dell’indennità di trasferta sono  così adeguati:














Indennità di trasferta Importi dal 1° giugno 2024
Trasferta interna 49,68
Quota pasto meriano o serale 12,90
Quota pernottamento 24,83

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2024





































Livello b)

Compenso giornaliero

c)

Compenso settimanale

16 ORE (GIORNO LAVORATO) 24 ORE (GIORNO LIBERO) 24 ORE FESTIVE 6 GIORNI 6 GIORNI CON FESTIVO 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
Superiore al 5° livello 7,79 12,81 13,48 51,77 52,44 57,46
4° e 5° livello 6,78 10,63 11,41 44,52 45,29 49,15
1°, 2°, 3° livello 5,69  8,56 9,24  37,00 37,68 40,56



Taxi e NCC: parte l’Ecobonus

Dal 17 giugno sul sito dedicato alla misura sarà possibile prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1(Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 12 giugno 2024).

Dalle ore 10 del prossimo 17 giugno sul sito dedicato alla misura dell’Ecobonus sarà possibile prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 da adibire al servizio taxi o noleggio con conducente: a comunicarlo è il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) che precisa che tra le categorie interessate all’incentivo ci sono anche gli installatori di impianti di alimentazione a GPL e metano.

Il bonus in questione è raddoppiato nel limite del regime de minimis previsto dal Regolamento UE n. 2023/2831. L’incentivo, introdotto col DPCM 20 maggio 2024, è promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy: sul sito “Ecobonus” è consultabile la circolare con le indicazioni operative e la modulistica per chiedere il contributo.

Infine, l’altra novità riguarda la misura “Ecobonus – Retrofit“, rivolta a chi intende installare impianti di alimentazione a GPL e metano su veicoli di categoria M1. In questo caso, dalle ore 10 del 19 giugno 2024 gli installatori potranno accreditarsi attraverso l’area rivenditori del sito. La data di avvio per prenotare i contributi “Ecobonus – Retrofit” sarà resa nota in seguito, mediante apposito avviso pubblicato sul sito del MIMIT. I dettagli della misura sono consultabili nella sezione Normativa del sito “Ecobonus” che riporta il decreto attuativo del 3 giugno 2024.

 

 

CCNL Istruzione e ricerca: nuovo incontro per la sequenza contrattuale del personale estero

I Sindacati premono per il reinserimento di alcuni istituti contrattuali all’interno del CCNL, mentre l’Aran si prende dell’altro tempo

La Flc-Cgil ha reso nota la prosecuzione degli incontri, siamo al terzo, presso l’Aran per discutere delle sequenze contrattuali relative al CCNL Istruzione e ricerca e, nella fattispecie, sul personale scolastico italiano in servizio presso le sedi estere, secondo quanto previsto dall’art. 178 del contratto collettivo. Le OO.SS. hanno voluto sottolineare come sia stato un errore da parte dell’Amministrazione non aver ridefinito, come le Sigle suggerivano, la durata del mandato estero all’interno del CCNL. 
In merito alle relazioni sindacali sono state accolte solo alcune delle richieste presentate dalla Flc-Cgil; mentre i lettori sono stati inseriti tra il personale destinatario della contrattazione decentrata. Inoltre, è stato chiesto l’aggiornamento tempestivo delle variazioni dei coefficienti dell’indennità di servizio. Al vaglio del dibattito anche: trasferimento del personale da una sede estera ad altra sede; modalità di cessazione dal servizio; possibilità di recuperare risorse non spese per reinvestirle; criteri di assegnazione del personale ai plessi. 
Nel corso dell’incontro, tra le altre cose, si è discusso di come introdurre alcuni istituti contrattuali relativamente al calcolo e all’utilizzo del Fondo per il personale, delle ferie, dell’accesso alla formazione, dell’interruzione del servizio. 
Dal canto suo, l’Aran se da un lato si è chiusa sulla possibilità di intervenire sulle materie normate dalla Legge, tra cui la determinazione dell’ISE in riferimento ai permessi, dall’altro si è presa dell’altro tempo per approfondire le richieste dei sindacati, impegnandosi a convocare il tavolo sulla sequenza contrattuale tra una decina di giorni. 

Le istruzioni Uniemens in materia di Accordo di sicurezza sociale Italia – Giappone

Fornite indicazioni ai datori di lavoro sulle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi (INPS, messaggio 11 giugno 2024, n. 2199).

L’INPS ha reso note le istruzioni per i datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori subordinati distaccati in applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile contenute nell’Accordo sulla sicurezza sociale tra Italia e Giappone, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la Legge n. 97/2015.

Lavoratori distaccati dall’Italia in Giappone

Ai fini dell’assolvimento degli adempimenti contributivi deve essere aperta un’apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”. Inoltre, la posizione contributiva deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”, avente il significato di “Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF”.

Lavoratori distaccati dal Giappone in Italia

Per i lavoratori che in base alle previsioni dell’Accordo sono esonerati dalla legislazione italiana per l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e per l’assicurazione contro la disoccupazione (DS), i datori di lavoro devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens – denuncia individuale – il codice Tipo Contribuzione di nuova istituzione “87”, avente il significato di “Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine (art.13 accordo di sicurezza sociale Italia- Giappone)”.

Qualora, invece, l’esonero dalla legislazione italiana operi soltanto per l’IVS, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens deve essere utilizzato il codice Tipo Contribuzione in uso “81”, avente il significato di “Lavoratori stranieri con opzione per IVS nel paese di origine”.

Le istruzioni contenute nel messaggio in commento, si applicano a decorrere dal periodo di competenza giugno 2024. Per i periodi di competenza aprile 2024 e maggio 2024, i datori di lavoro devono avvalersi della procedura di regolarizzazione (DMVig).

Per le forme assicurative non rientranti nell’ambito di applicazione dall’Accordo, gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Infine, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato sia assicurato nello Stato di provenienza anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza deve risultare dall’espressa indicazione nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa (“IT/JPN 101” per i lavoratori distaccati dall’Italia e “JPN/IT/ 101” per coloro che sono distaccati dal Giappone) della norma di riferimento in base alla quale il lavoratore è assicurato anche per il citato rischio (articolo 13 dell’Accordo).