Rimpatriati: la disapplicazione della disoccupazione

Dal 1° gennaio è stata inibita la possibilità di presentare le domande da parte del cittadino e degli istituti di patronato (INPS, messaggio 17 gennaio 2025, n. 184).

In considerazione dell’articolo 1, comma 187 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) che ha disposto la disapplicazione della Legge n. 402/1975, l’INPS ha inibito la possibilità di presentare le domande di disoccupazione, nella relativa procedura, da parte del cittadino e degli istituti di patronato, riguardanti le cessazioni di lavoro dei lavoratori rimpatriati  intervenute dal 1° gennaio 2025.

La Legge n. 402/1975 è, infatti, la normativa che ha istituito la prestazione di disoccupazione per questa tipologia di lavoratori.

Peraltro, le strutture territoriali dell’INPS non dovranno porre in essere alcun adempimento, in quanto la procedura provvede automaticamente alla reiezione delle istanze, indicando la motivazione giuridica del mancato accoglimento.

Invece, per quanto riguarda le domande relative a cessazioni del rapporto di lavoro avvenute fino al 31 dicembre 2024, l’INPS conferma le indicazioni già fornite con la circolare n. 106/2015 e con il messaggio n. 1328/2024.